CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 06743/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2024 la Corte di Assise d’appello di [OSCURATO:PERSONA] – quale giudice della esecuzione – ha deciso sulla opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ad una precedente decisione in tema di confisca, respingendo la domanda. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di terza intestataria – ha chiesto la revoca della statuizione di confisca (definitiva nel 2013), avente ad oggetto una porzione di fabbricato (appartamento in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] numero 1). La Corte di merito in motivazione precisa che : a) la Strangio è coniuge di [OSCURATO:PERSONA], condannato in cognizione per la partecipazione alla associazione di stampo mafioso; b) la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 416 bis comma 7 cod.pen., posto che all’interno di detto immobile il Nirta aveva realizzato un nascondiglio del tipo bunker, funzionale alla prosecuzione della sua latitanza; c) il vincolo espropriativo è stato posto sull’intero immobile, posto che la funzionalità del nascondiglio non è scindibile dalla parte strettamente abitativa. Non rileva, pertanto, la accertata provenienza dell’immobile da risorse economiche del padre della Strangio, essendo la confisca in questione una forma di confisca «pertinenziale» rispetto al reato di associazione mafiosa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce assenza di motivazione. Secondo la difesa il giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto esistente una piena funzionalità tra il cd. vano bunker e la restante parte dell’appartamento, oggetto di confisca. Si ribadisce, in particolare, che l’appartamento (oggetto della domanda di revoca parziale della confisca) è del tutto autonomo e non comunica ‘direttamente’ con il cd. bunker. Era stata prodotta ampia documentazione sul punto, sostanzialmente ignorata dalla Corte d’Assise d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Correttamente il giudice della esecuzione ha ritenuto sussistente il complessivo vincolo «funzionale» alla consumazione del reato, tanto dell’appartamento che del nascondiglio, al di là della accessibilità diretta dall’uno all’altro spazio. Ciò perché la confisca, come si è precisato nella decisione impugnata, non riguarda il bene in senso economico ma è stata disposta in riferimento alla parte strettamente pertinenziale della previsione di legge di cui all’art. 416 bis comma 7 cod.pen. (lì dove si evocano le cose che ‘servirono a commettere il reato’). In tale ottica la esistenza di uno spazio idoneo a nascondere la persona latitante - raggiungibile con estrema facilità e rapidità dall’appartamento – rende possibile la prosecuzione della latitanza del soggetto (che occupa entrambi gli spazi suddetti) e si pone, pertanto, in nesso di strumentalità con la consumazione del reato associativo. Non vi è, pertanto, alcuna omissione motivazionale. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s