CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA (43k sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAv frJ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 22 dicembre 2020, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa, riqualificato il reato di cui al capo 4, in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, nonché unificando i reati sotto il vincolo della continuazione. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 2.1. Considerato, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; quindi l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2.Ritenuto, inoltre, che, laddove la rinuncia investa i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C