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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 36803/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/11/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/11/2022 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al profilo psicologico della condotta; ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità della Maglione - pacifico il reato nella sua obiettività - derivava dal fatto che, al momento della compensazione contestata e dell'accertamento, la stessa rivestiva la carica di legale rappresentante della società, e non era emerso - né era stato dedotto - alcun elemento dal quale desumere che tale posizione formale non corrispondesse ad una gestione sostanziale dello stesso ente.

5. Rilevato che la motivazione della pronuncia risulta immune da vizi anche quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato, per un verso, l'assoluta genericità degli argomenti proposti al riguardo, e, per altro verso, l'entità dell'imposta evasa (74.185,00 euro) e la presenza di un precedente specifico. 6.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/11/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/11/2022 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al profilo psicologico della condotta; ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità della Maglione - pacifico il reato nella sua obiettività - derivava dal fatto che, al momento della compensazione contestata e dell'accertamento, la stessa rivestiva la carica di legale rappresentante della società, e non era emerso - né era stato dedotto - alcun elemento dal quale desumere che tale posizione formale non corrispondesse ad una gestione sostanziale dello stesso ente. 5. Rilevato che la motivazione della pronuncia risulta immune da vizi anche quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato, per un verso, l'assoluta genericità degli argomenti proposti al riguardo, e, per altro verso, l'entità dell'imposta evasa (74.185,00 euro) e la presenza di un precedente specifico. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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