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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48232/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Risultano inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e della mancanza e illogicità della motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, la difesa aveva evidenziato la medesima indole dei fatti ascritti, tutti volti al reperimento delle risorse economiche occorrenti per il soddisfacimento del bisogno di stupefacenti, nonché l'omogeneità delle condotte, le concrete circostanze di tempo e luogo e, infine, il bene giuridico aggredito).

2. Dette censure sono tutte versate in fatto e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Bergamo nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai i quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché separati da un considerevole lasso temporale, risultando quindi frutto di separate volizioni.

Trattasi, in effetti, di episodi di spaccio fra i quali intercorre uno iato temporale pari a quasi tre anni e quattro mesi.

Una situazione oggettiva che - stando a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - precluse la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo.

La motivazione adottata dal Tribunale di Bologna, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Risultano inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e della mancanza e illogicità della motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, la difesa aveva evidenziato la medesima indole dei fatti ascritti, tutti volti al reperimento delle risorse economiche occorrenti per il soddisfacimento del bisogno di stupefacenti, nonché l'omogeneità delle condotte, le concrete circostanze di tempo e luogo e, infine, il bene giuridico aggredito). 2. Dette censure sono tutte versate in fatto e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Bergamo nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai i quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché separati da un considerevole lasso temporale, risultando quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, in effetti, di episodi di spaccio fra i quali intercorre uno iato temporale pari a quasi tre anni e quattro mesi. Una situazione oggettiva che - stando a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - precluse la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo. La motivazione adottata dal Tribunale di Bologna, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ot
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