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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39096/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato avviso da parte della Corte territoriale circa la possibilità per gli imputati di beneficiare dell'istituto di cui all'art. 20-bis cod. pen. (come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022), a fronte della insussistenza di un onere della parte di formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante atto d'appello; che, infatti, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20 -bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024 , Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4 , n. 4934 del 23/01/2024 , [OSCURATO:PERSONA]. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato avviso da parte della Corte territoriale circa la possibilità per gli imputati di beneficiare dell'istituto di cui all'art. 20-bis cod. pen. (come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022), a fronte della insussistenza di un onere della parte di formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante atto d'appello; che, infatti, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20 -bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024 , Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4 , n. 4934 del 23/01/2024 , [OSCURATO:PERSONA]. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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