CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Napoli il 2 dicembre 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'abolito criminis del reato per cui si procede, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato, in maniera pertinente, il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964), secondo cui l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è parimenti manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno ragionevolmente escluso (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) che la ricorrente non fosse consapevole della condizione detentiva del marito, elemento ostativo ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) che la condizione ostativa era antecedente e non successiva alla presentazione della domanda. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M