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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1956

Cassazione n. 10517/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natali 07/07/1956 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35044/2022 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è, in primis, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Ed è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con l'alto grado di pericolo dell'azione posta in essere dall'imputata che, con il suo elevato stato di ebbrezza, avrebbe potuto causare gravi danni agli utenti della strada, azione che solo in virtù di un caso fortuito, ovvero l'avere la donna "strisciato" l'auto contro il pilastro del cancello, si è arrestata.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il sigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natali 07/07/1956 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35044/2022 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è, in primis, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con l'alto grado di pericolo dell'azione posta in essere dall'imputata che, con il suo elevato stato di ebbrezza, avrebbe potuto causare gravi danni agli utenti della strada, azione che solo in virtù di un caso fortuito, ovvero l'avere la donna "strisciato" l'auto contro il pilastro del cancello, si è arrestata. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il sigliere est
Sentenza Cassazione n. 10517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris