CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 2945/2017 proposto da: Comune di Cerignola, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de' Robertis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 908/2016 depositata il 19/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con contrapposti ricorsi il Comune di Cerignola e i litisconsorti Lisi ricorrono a questa Corte, il primo in via principale ed i secondi in via incidentale, reclamando la cassazione della riportata sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari, adita in riassunzione dai Lisi a seguito della cassazione con rinvio di una precedente pronuncia dello stesso consesso, ha proceduto a rideterminare l'ammontare del danno patito da costoro per effetto dell'usurpazione di un fondo di loro proprietà, ricadente nel compendio costituito da un realizzando PEEP a cura del Comune di Cerignola, e a liquidare l'indennità dovuta agli stessi per l'occupazione legittima del fondo. 1.2. Con sentenza 15258/2014 questa Corte aveva invero cassato la pregressa pronuncia del giudice a quo accogliendo il terzo motivo del ricorso principale dei Lisi ed il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, in quanto la stima del valore del bene usurpato era stata operata in difformità dalle risultanze della CTU senza che, peraltro, delle relative ragioni si desse conto in motivazione; ed aveva inoltre dichiarato assorbiti il settimo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale intesi, rispettivamente, a contestare le determinazioni adottate dal decidente in punto di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima e di rivalutazione del danno da illegittima apprensione del fondo. 1.3. Ottemperando al prefato comando, la sentenza qui in contestazione, preso atto delle conclusioni nuovamente rassegnate dal CTU nominato allo scopo - la cui analisi, si legge in motivazione, di contro ai rilievi critici del Comune, «si ritiene corretta, coerente e completa, oltre che conforme ai dettami della legge e alle RG 2945/17 Comune di Cerignola-[OSCURATO:PERSONA]. Cons interpretazioni più recenti della giurisprudenza di legittimità» - ha così proceduto a rideterminare il ristoro dovuto per l'acquisto del fondo nella somma già rivalutata di euro 364.000,00 e l'indennità per l'occupazione legittima nella somma di euro 180.100,00, su entrambe le somme accordando gli interessi da corrispondersi, in ragione delle sole differenze ancora dovute rispetto agli importi liquidati, dalla domanda al soddisfo. Al fine di giustificare questo approdo la Corte d'Appello si è data previamente cura di ricordare, circa il risarcimento del danno, che il debito corrispondente è debito di valore su cui «va operata la rivalutazione monetaria fino alla data della presente decisione e su tale cifra vanno poi calcolati gli interessi fino al soddisfo», tenuto, peraltro, conto delle somme già a tale titolo corrisposte; quanto all'indennità di occupazione legittima, ne ha invece ribadito la natura di debito di valuta, affermando, di seguito, che essa «va commisurata in misura pari agli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento ... come annualmente rivalutata ... e con interessi, sulla differenza rispetto a quanto già eventualmente versato, dalla domanda al soddisfo». 1.4. Il ricorso principale del Comune di Cerignola si vale di due mezzi illustrati pure con memoria; tre mezzi fanno invece capo al ricorso incidentale dei Lisi. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Cerignola imputa alla sentenza in contestazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alle specifiche osservazioni da esso sollevate in ordine alle risultanze della CTU, «supinamente» condivise dal decidente malgrado si fosse RG 2945/17 Comune di Cerignola-Lisi eccepito che in altro precedente intercorso tra le parti relativo a beni della medesima natura si era ritenuto congruo un valore corrispondente a quello dichiarato dalla pregressa pronuncia di appello oggetto di cassazione, che non era dirimente il valore ritratto da altra vicenda giudiziaria essendo esso maturato a seguito di un accordo transattivo e che la rivalutazione dei valori effettuata dal CTU, ove fosse stata operata in modo corretto, avrebbe determinato un risultato in linea con la predetta pronuncia d'appello. 3. Il motivo non ha pregio. Come è noto, e come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed il cui esame, ove fosse avvenuto, si sarebbe rivelato decisivo in quanto idoneo ad influenzare l'esito della lite (Cass. Sez. II, 29/10/2018, n. 27415). La nozione di "fatto" in tal guisa rilevante è da riferirsi propriamente agli accadimenti o alle circostanze in senso storico-naturalistico (Cass., Sez. VI-I, 6/09/2019 n. 22397) che siano idonei ad assicurare, in veste di fatto principale o di fatto secondario, fondamento costitutivo alla domanda o all'eccezione che ad essa si oppone (Cass., Sez. I, 8/09/2016, n. 17761). Esulano, di conseguenza, dal paradigma normativo richiamato le argomentazioni, le deduzioni e le contestazioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio (Cass., Sez. II, 14/06/2017, n. 14802), che ricadono nel perimetro del contradditorio processuale e sono espressione della fisiologica dialettica tra le parti che ha luogo nel processo. In particolare non integra il vizio de quo la censura intesa a denunciare l'omesso esame delle allegazioni operate in funzione difensiva dalle parti (Cass., S RG 2945/17 Comune di Cerignola-Lisi I, 18/10/2018, n. 26305) e non vi rientra, e non rileva propriamente in questo senso, non costituendo omissione afferente ad un fatto decisivo per il giudizio, l'omesso esame delle osservazioni critiche che le parti appuntano alla CTU, non affrancandosi esse dal rango delle mere argomentazioni difensive sviluppate a contrasto di un dato istruttorio (Cass., Sez. I, 16/03/2022, n. 8584). Come bene si è scritto di recente nel precedente appena citato, a suffragio del punto, «il ricorrente, non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. In altri e più chiari termini, non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito». 4. Nel caso che ne occupa le critiche rivolte con il mezzo in esame non si adeguano allo schema concettuale sopra illustrato poiché il ricorrente lamenta semplicemente la mancata considerazione specifica di argomentazioni difensive e non già quella di fatti storici oggettivi ben individuati. E dunque la formulata doglianza non può trovare alcun seguito. 5. Con il secondo motivo del ricorso principale il Comune di Cerignola deduce per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. I RG 2945/17 Comune di Cerignola-Lisi ons. Ma 111 nullità dell'impugnata sentenza in relazione agli artt. 324 e 2909 cod. civ. per aver essa violato, insieme al giudicato sul punto risultante dal pronunciamento cassato, i criteri di cui alla sentenza delle SS.UU. 1712/1995 in materia di risarcimento del danno da illegittima apprensione del fondo, avendo determinato il tantundem risarcitorio in spregio alla regola secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla somma capitale annualmente rivalutata ovvero riconoscendo come dovuti sino al soddisfo solo gli interessi sulla somma capitale risultante all'esito della rivalutazione. 6. Parallelamente la medesima statuizione è fatta oggetto di censura in relazione agli artt. 1223 e 1499 cod. civ. anche dai Lisi con il primo motivo del ricorso incidentale, posto che la Corte d'Appello, così pronunciando ovvero riconoscendo come dovuti sino al soddisfo solo gli interessi sulla somma capitale risultante all'esito della rivalutazione, aveva denegato il riconoscimento degli interessi compensativi, che costituiscono una delle componente del risarcimento del danno da fatto illecito in quanto intesi a ristorare il danneggiato del pregiudizio sofferto per il danno da ritardo. 7. Entrambi i motivi - al netto dell'obiezione sviluppata con il primo di essi in merito al giudicato, non sussistente poiché, a seguito della cassazione della pregressa pronuncia d'appello in punto di stima del bene, erano venute meno anche tutte le determinazioni conseguenti, tanto che le relative doglianze cassatorie erano state infatti ritenute assorbite -, esaminabili congiuntamente, stante l'unitarietà della censura che vi è espressa, sono fondati e vanno accolti. Come per vero la stessa Corte d'Appello non manca inizialmente di riconoscere, annotando che l'illecito conseguente all'illegittima acquisizione del fondo che si consuma allorché la [OSCURATO:PERSONA] occupa un bene privato e ne opera l'irreversibile trasformazione senza avviare la procedura di esproprio o senza portarla a suo compimento genera un obbligazione di valore, RG 2945/17 Comune di Cerienola-[OSCURATO:PERSONA] pregiudizio che viene così procurato obbliga l'autore dell'illecito, così come codificato da questa Corte con il citato arresto delle SS.UU. al risarcimento del danno per equivalente monetario. Alla liquidazione di esso si perviene per mezzo di una duplice operazione, procedendo prima, all'aestimatio ovvero determinando il valore del bene all'epoca del fatto e, quindi, alla taxatio ovvero sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, che si rende necessaria a fronte della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, dovendo invero il ristoro mirare all'integrale ricostituzione del valore che il patrimonio del danneggiato aveva prima dell'evento lesivo. Peraltro, poiché il risarcimento interviene ordinariamente a distanza di tempo dall'illecito, grava sull'autore del danno anche l'ulteriore obbligazione di tenere indenne il danneggiato dalle perdite conseguenti al ritardo, sicché sulla somma capitale, annualmente rivalutata, saranno dovuti al danneggiato, sempre fino all'epoca della decisione, anche gli interessi compensativi, che sono volti appunto a compensare il danneggiato dal ritardo con cui consegue il ristoro del danno subito. Una volta determinato in termini monetari l'ammontare all'attualità del risarcimento dovuto, l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta e su di essa decorreranno, giusta il principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie, gli ordinari interessi legali dalla data della decisione al saldo definitivo. 8. Questi elementari criteri di giudizio - a cui si riporta stabilmente anche la giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da illecita apprensione del fondo da parte della P.A. (Cass., Sez. I, 19/03/2020, n. 7466; Cass., Sez. I, 5/05/2005, n. 9361; Cass., Sez. I, 18/02/2000, n. 1814) - sono rimasti inosservati dalla decisione in disamina. Essa, pur muovendo, come detto, da un principio corretto, non ha svolto in modo conseguente il successivo ragionamento secondo lo schema procedimentale sopra ricordato. Affermando, per RG 2945/17 Comune di Cerignola-Lisi vero, che «va operata la rivalutazione monetaria fino alla data della presente decisione e su tale cifra vanno poi calcolati gli interessi fino al soddisfo», la Corte d'Appello ha liquidato il danno operandone la rivalutazione, ma senza calcolare gli interessi compensativi. Il che vuol dire, più in dettaglio, che, così ragionando, ha mostrato, da un lato, di volere deflettere dalla fondamentale regola secondo cui nella liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito il calcolo degli interessi deve essere effettuato sulla somma capitale rivalutata anno per anno, in tal modo rendendo fondata la doglianza del Comune; dall'altro ha invece mostrato di non voler riconoscere in favore dei danneggiati gli interessi compensativi, in tal modo legittimando le rimostranze dei medesimi. Nell'uno e nell'altro modo è comunque pervenuta ad un risultato che, in contrasto con il diritto vivente, mortifica le aspettative di giustizia di entrambe le parti, del Comune, che resta soggetto ad una liquidazione del danno effettuato non iure, dei Lisi, che si vedono disconosciuto il risarcimento del danno da ritardo. E questo ne giustifica perciò la cassazione qui richiesta. 9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i Lisi deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. nonché dell'art. 1499 cod. civ. per aver essa liquidato l'indennità di occupazione legittima in base agli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, in tal modo contravvenendo sia al giudicato risultante dalla pregressa sentenza di appello oggetto di cassazione - che sul punto si era diversamente espressa riconoscendo che gli interessi legali decorressero dalla scadenza di ogni singola annualità rivalutata sino al soddisfo - sia al criterio secondo cui, appunto, gli interessi in questione, essendo intesi a compensare il proprietario delle perdite subite per lo spossessamento, vanno accordati di anno in anno su ciascuna annualità debitamente rivalutata. RG 2945/17 Comune di Cerignola-[OSCURATO:PERSONA].10. La prima censura è priva di riscontro, giacché le determinazioni in allora assunta dalla Corte d'Appello sono venute meno a seguito della loro indiretta cassazione a cui ha proceduto questa Corte con la richiamata sentenza 15258/2014. Si legge, invero, al punto 10 di essa che «l'accoglimento delle censure riguardanti l'accertamento del valore di mercato dei fondi occupati, comportando la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte concernente la liquidazione dell'indennità di occupazione, determinata in misura pari agl'interessi legali sul predetto valore, implica peraltro l'assorbimento del settimo motivo d'impugnazione, con cui i ricorrenti hanno con testato la predetta liquidazione, lamentando l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia». 11. La seconda doglianza - che non resta assorbita in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale che ha inciso solo sulla base di calcolo rilevante ai fini della liquidazione anche di questa voce - è invece fondata riflettendo un consolidato adagio di questa Corte «gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito dell'indennità presso la cassa depositi e prestiti; e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di tale criterio a trasformare in obbligazione di interessi quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile» (Cass., Sez. Il, 5/04/2006, n. 7892; Cass., Sez. I, 19/07/2002, n. 10535; Cass., Sez. I, 10/07/1998, n. 6722). RG 2945/17 Comune di Cerignola-[OSCURATO:PERSONA]. Cons.12. Con il terzo motivo del ricorso incidentale i Lisi deducono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1282 cod. civ. per aver essa omesso di pronunciarsi sulle modalità di calcolo degli ulteriori interessi dovuti dal momento della pronuncia al soddisfo. 13. La doglianza, in disparte da ogni altra ragione preclusiva, deve reputarsi assorbita in ragione dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, essendosi chiarito a margine di esso che, secondo quanto stabilmente creduto dalla giurisprudenza a seguito dell'arresto delle SS.UU. 1712/1995, l'obbligazione di valore a seguito della decisione si converte in obbligazione di valuta sulla quale decorrono in ragione della sua natura di debito pecuniario gli interessi di pieno diritto stabiliti dall'art. 1282. 14. In conclusione vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale ed il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, risultando infondato il primo motivo del ricorso principale ed assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. Debitamente cassata perciò l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti, la causa va inviata al giudice a quo per il nuovo giudizio. P.Q.M. Dichiara infondato il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione