CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 agosto 2021
Cassazione n. 38158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28191-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 28191 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - COLONNA 27, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto dinanzi al Tribunale superiore delle acque (TSAP) due ricorsi avverso altrettanti provvedimenti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente ha impugnato: (i) col ricorso n. 106/2018, l'ordinanza del 21 marzo 2018 con la quale le è stato ordinato il ripristino delle opere presenti su un compendio ubicato in sinistra idraulica del fiume Tevere, nel tratto a valle del ponte della Scafa, costituito da una porzione di terreno golenale di proprietà privata distinta al catasto terreni al foglio di mappa 1079, con le particelle specificate nella decisione del TSAP, e dalla superficie di specchio acqueo antistante; (ii) col ricorso n. 104/2019, la comunicazione del 18 marzo 2019 contenente il rifiuto di esame e la conseguente archiviazione di una richiesta di nulla-osta avanzata ai fini tecnico-idraulici per l'esercizio di attività di rimessaggio di imbarcazioni da diporto sulla porzione di area golenale privata ubicata come sopra (in sinistra idraulica del fiume Tevere nel tratto a valle del Ponte della Scafa, censita in catasto al medesimo foglio di mappa 1079). Ric. 2021 n. 28191 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - Il TSAP, con sentenza n. 134 del 2021, ha respinto il ricorso n. 104 del 2019, esaminato in via prioritaria, e ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 106 del 2018. Ha osservato che la ricorrente aveva chiesto il rilascio di un nulla-osta ai fini tecnico-idraulici per l'attività di rimessaggio di imbarcazioni, così praticamente riconoscendo che, senza il detto nulla-osta, non le sarebbe stato possibile esercitare quell’attività. Ha aggiunto che il diniego di nulla-osta si era articolato su due ragioni: (a) il contrasto della pretesa con l'art. 96 del r.d. n. 523/1904 in ordine ai "lavori ed atti vietati in modo assoluto", tali essendo quelli implicanti la necessità di rispettare canoni tecnici di sicurezza del corso d'acqua; (b) l’incompatibilità della destinazione d'uso dell'area, di cui all'art. 23 delle NTA del PS5 (Piano di stralcio). Ha considerato che il motivo di impugnazione niente aveva dedotto con riguardo alla prima di quelle ragioni di diniego, essendosi limitato a contestare solo il secondo profilo. Poiché appunto n ulla era stato dedotto in ordine “al contrasto di quanto eseguito con l'articolo 96 del R.D. n. 523/1904”, che, per quanto rileva dispone il divieto assoluto di “lavori ed atti (..) sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” rispetto a “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti”, il TSAP ne ha tratto che il ricorso n. 104 doveva essere respinto senza ulteriore approfondimento. Difatti per consolidata giurisprudenza il principio della rilevanza della motivazione plurima si applica – ha detto il Ric. 2021 n. 28191 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 4 - TSAP - anche al provvedimento amministrativo, nel senso che anche in caso di provvedimento basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome e logicamente indipendenti il giudice, ove ritenga infondata la censura indirizzata verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi del medesimo. Donde - applicando il principio – il ricorso contro il diniego di nulla-osta è stato respinto senza necessità di esame della censura unicamente (e ulteriormente) formulata. Stante il rigetto del ricorso n. 104/2019 il TSAP ha ritenuto altresì improcedibile quello n. 106/2018, per un sostanziale difetto di interesse, in quanto l'annullamento dell'ordinanza a questo sottesa non avrebbe potuto recare alcun beneficio alla società ricorrente, essendo il rapporto destinato a essere infine definitivamente disciplinato dal provvedimento successivo, stabilizzato negli effetti. Contro la sentenza, depositata il 9 agosto 2021 e non notificata, la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - La ricorrente, denunziando nell’unico motivo l’“eccesso di potere ai sensi dell’art. 3 della l. 31 marzo 1877, n. 3761” (legge sui conflitti di attribuzione), concentra la propria attenzione sull’art. 2 della l. n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede che o Ric. 2021 n. 28191 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 5 - Assume che tale norma, quando parla di “provvedimento espresso”, si riferisce anche alla decisione della p.a. di non adottare l’atto che le sia stato richiesto (nella specie il rilascio di un nulla-osta). Lamenta che l’amministrazione non abbia provveduto all’esame istruttorio della pratica di nulla-osta, essendosi limitata a richiamare per relationem la precedente ordinanza di rimozione, il cui fondamento era stato, peraltro, messo in discussione da un provvedimento di dissequestro adottato in sede penale dal giudice per le indagini preliminari di Roma. Non essendo a suo dire ammesso il provvedimento implicito di segno negativo, il TSAP non avrebbe potuto concludere nel senso indicato in sentenza, vale a dire statuendo in merito a un provvedimento di diniego mai in verità adottato. In questa prospettiva la sentenza sarebbe “del tutto sviante” laddove ha orientato la decisione in una solo apparente valutazione di merito, atteso che “il contrasto con il già citato art. 96 del citato r.d. n. 523 del 1904” si sarebbe potuto risolvere in via amministrativa proprio con una corretta ecompleta istruttoria. II. -Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che la ricorrente innanzi tutto travisa il concetto di provvedimento espresso, che va in linea generale distinto dal provvedimento implicito, non da quello asseritamente carente nella motivazione. Il provvedimento è espresso se è esplicita la statuizione in esso contenuta, non se è più o meno completa o appagante la sua motivazione. In questo senso un provvedimento amministrativo può ben essere esplicito Ric. 2021 n. 28191 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 6 - anche se motivato per relationem , e perfino se assolutamente immotivato. III. - Ora il punto dirimente è che la società stessa ha specificato, a pag. 11 del ricorso per cassazione, che il suo ricorso n. 104/2019 aveva avuto a oggetto un atto dal contenuto ben determinato ed esplicito: “la comunicazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] – Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - di rifiuto di esame e conseguente archiviazione, in relazione alla richiesta avanzata in data 4.3.2019 dalla [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. di nulla-osta ai fini tecnico-idraulici per l'esercizio di attività di rimessaggio imbarcazioni da diporto sulla porzione di area golenale privata, ubicata in sinistra idraulica del fiume Tevere nel tratto a valle del Ponte della Scafa, censita in catasto al foglio di mappa 1079 con le particelle nn. 72, 73 e 2885/P - [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Roma”. Per tale atto ella semplicemente dice che si era trattato di provvedimento giuridicamente inesistente perché motivato col richiamo -per relationem - della precedente ordinanza di rimozione. IV. – Sennonché e merge dal ricorso che quello stesso atto di diniego era stato impugnato nell’esatto modo indicato dal TSAP, vale a dire con deduzione dell’ammissibilità del nulla-osta in base alle nuove NTA al piano di stralcio (PS5) per il tratto metropolitano del fiume Tevere, approvate con d.p.c.m. 10-4-2013. Dire oggi che si trattava, quanto al suddetto diniego, di un atto viziato da inesistenza (giuridica), perché adottato in modo implicito, è non solo errato - per quanto già sottolineato a proposito del fatto che la motivazione per relationem è cosa diversa dalla natura implicita della Ric. 2021 n. 28191 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 7 - statuizione,volta che quella per relationem è semplicemente una tecnica finalizzata a esplicitare la ragione di diniego nel riferimento alla motivazione di un provvedimento ulteriore, richiamato e già adottato -ma è anche inconcludente. Difatti tale ipotetico vizio non risulta esser stato consegnato all’impugnazione dinanzi al TSAP, sicché la questione prospettata è nuova, essendo stata per la prima volta dedotta in questa sede. È nuova ed è anche eccentrica rispetto alla ratio decidendidella sentenza. V. – Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio svoltosi in questa sede. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il