CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ruggieri unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3753/2021depositata il 10/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/20261.- Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Pavia laBanca [OSCURATO:SOCIETA]., nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- in data 30 giugno 2009, stipulava con [OSCURATO:PERSONA] un contrattopreliminare di compravendita di un immobile da realizzare, costituito daun appartamento, oltre box e pertinenze, per il prezzo convenuto di €450.000,00 e provvedeva al versamento dell’intero corrispettivo medianteemissione di assegni bancari non trasferibili intestati al [OSCURATO:PERSONA];- nel corso dell’anno 2013, il [OSCURATO:PERSONA] comunicava che l’intervento edilizionon avrebbe avuto esecuzione e che le somme ricevute sarebbero staterestituite; tuttavia, provvedeva alla restituzione del solo importo di €10.000,00;- in data 5 giugno 2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva ed ottenevadal Tribunale di Pavia decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo perl’importo di euro 440.000, oltre gli interessi ai sensi dell’art. 1284 c.c. e lespese; detto decreto non veniva opposto e diveniva definitivo;- l’azione esecutiva intrapresa in forza del suddetto titolo si rivelava,tuttavia, infruttuosa, risultando il [OSCURATO:PERSONA] privo di beni utilmente aggredibilie sostanzialmente impossidente, nel contesto, peraltro, dell’emersione diulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti;- nell’ambito dell’esecuzione presso terzi R.G.E. n. 1209/2015, il sig.[OSCURATO:PERSONA] richiedeva il pignoramento di ogni somma dovuta al [OSCURATO:PERSONA] daBanca [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che gli assegni emessi in favoredel medesimo fossero stati negoziati presso detto istituto di credito; macon dichiarazione del 26 giugno 2015, la Banca affermava di nonintrattenere né di avere mai intrattenuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA],dichiarando, altresì, di non essere debitrice dello stesso ad alcun titolo;- veniva promosso dinanzi al G.E. procedimento di accertamentodell’obbligo del terzo, nel corso del quale emergeva che gli assegni bancariNumero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026emessi dal sig. [OSCURATO:PERSONA] all’ordine non trasferibile di [OSCURATO:PERSONA] eranostati negoziati ed incassati su rapporti in essere con [OSCURATO:PERSONA] maintestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] sui quali quest’ultimooperava in forza di delega; egli risultava inoltre amministratore unico diuna società immobiliare, le cui quote erano intestate alla moglie, MariaPintus, ed al figlio, [OSCURATO:PERSONA]; anche l’appartamento nel qualeabitavano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] (acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per il prezzodi € 750.000) era intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] quale nudo proprietarionell’usufrutto della moglie [OSCURATO:PERSONA], benché fosse stato acquistato conprovvista riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di ciò, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva – con l’odiernogiudizio - azione di simulazione delle formali intestazioni dei conti correntiin capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’immobile intestato alla medesimaPintus e a [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’effettiva titolaritàsostanziale dei predetti beni in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva, altresì, lacondanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni derivanti dall’avere concorsonell’occultamento di beni e attività riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA], danniquantificati in € 500.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta digiustizia.2. Con sentenza n. 1757/2019, il Tribunale rigettava le domandeeffettiva appartenenza in capo ad [OSCURATO:PERSONA], rilevando la mancataprova della partecipazione all’accordo del convenuto [OSCURATO:PERSONA].Quanto al conto corrente, escludeva l’interesse alla domanda in quanto giàestinto al momento della proposizione del giudizio, e che, comunque, nonfosse stata offerta la prova della partecipazione della Banca LeonardoS.p.a. all’accordo simulatorio. Respingeva, infine, le domande risarcitorie.3. La Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame solo con riguardoalla domanda risarcitoria proposta nei confronti della banca, ritenendo cheNumero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026lo [OSCURATO:PERSONA] avesse subito un danno a causa della condotta dell’istituto dicredito, ritenendo che - in violazione dell’art. 49 del d.lgs. 231/2007,dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e della legge perviolazione della clausola di intrasferibilità - avesse consentito ad AngeloRiboni, mero delegato ad operare sul conto corrente nella titolarità dellamoglie, di accreditare su questo gli assegni intrasferibili a lui intestati, cosìimpedendo la tracciabilità del denaro. Da tale condotta illecita, alla lucedelle risultanze istruttorie e del modus operandi del debitore, sarebbederivata l’impossibilità per il creditore [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare il propriocredito. Ad avviso del collegio, infatti, in base al principio del «piùprobabile che non», se la banca avesse rifiutato il versamento degliassegni non trasferibili ricevuti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sui conti intestati allamoglie del [OSCURATO:PERSONA], «quest’ultimo avrebbe dovuto “necessariamenteincassare quegli assegni su un suo conto corrente (…); se poi avesseeffettuato, come ipotizzato dal Tribunale, un bonifico sul conto dellamoglie o di altro familiare o di terzi, tale atto dispositivo a titolo gratuitoavrebbe potuto essere oggetto di azione revocatoria ordinaria (e lo stessose avesse fatto cambiare la somma in assegni circolari da versare sulconto della moglie); se, invece, avesse acquistato un immobileintestandolo ad un familiare, integrandosi ipotesi di donazione indiretta,anche questa avrebbe potuto essere oggetto di azione ex art. 2901 c.c.;se poi il denaro fosse rimasto sul conto ovviamente avrebbe potuto esserdirettamente aggredito. Resta naturalmente la possibilità che il creditore,accreditata la somma, avrebbe potuto spenderla per i più disparati motivi,ed in tal caso sarebbe rimasta esclusa o molto difficoltosa una possibilitàdi rivalersi sul suo patrimonio. Ma questa ipotesi, considerati i tempitecnici e la notevole entità della somma, rimane relegata, nello spettrodelle eventualità, ad avviso del collegio, nel rango delle mere possibilità,soppiantata dalle altre, più numerose e verosimili».Numero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026Per le suddette ragioni, la Corte d’appello ha condannato la Banca, alpagamento dell’importo di euro 440.000,00, pari al all’entità del debitoche lo [OSCURATO:PERSONA] non potrà far valere sui beni del debitore, oltre ad euro10.000,00 in via forfettaria ed equitativa per le spese sostenute perl’inutile fase esecutiva.4. [OSCURATO:PERSONA] (Europe) [OSCURATO:PERSONA], succursale in Italia di CAIndosuez Wealth (Europe) S.A., succeduta a titolo universale a CAIndosuez Wealth (Italy) S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), ricorre incassazione avverso la suddetta sentenza d’appello con sei motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2740 e 1221 c.c. e 40 e41 c.p. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Reputa laricorrente che difettino nella specie i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.,giacché la Banca non aveva l’obbligo giuridico di impedire l’eventodannoso e, conseguentemente, non può essere ritenuta responsabile delmancato recupero del credito, non essendo le norme richiamate funzionaliad impedire l’evento della sottrazione da parte del debitore del bene allagaranzia patrimoniale, ovvero l’atto in frode ai creditori; osserva che ilversamento degli assegni sul conto della moglie è stato pur sempre undiversi atti che la stessa Corte enumera che il debitore avrebbe potutocompiere ed essere aggrediti con i mezzi previsti dall’ordinamento, percui, con o senza il comportamento della banca, il patrimonio del Riboniaveva le stesse possibilità di essere aggredito; né la banca avrebbe potutoprevedere, al momento dell’accredito delle somme, che il debitore sisarebbe reso inadempiente e, quindi, non potrebbe essere chiamata arispondere per le conseguenze atipiche e imprevedibili di un proprioNumero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026comportamento. Richiama, sul punto, il principio di legittimità secondo cui«in tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una norma possacostituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa siapreordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva delcontravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutivadi un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale diviene unmero antecedente storico occasionale» (cfr. Cass., 9 giugno 2010, n.13830). Deduce, inoltre, l’erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. edel criterio del «più probabile che non», assumendo che, in base algiudizio controfattuale, se la banca si fosse comportata diversamente, el’accredito fosse avvenuto mediante bonifico o giroconto, il creditore nonavrebbe comunque recuperato l’importo; per cui la condotta della bancanon sarebbe causalmente rilevante rispetto al mancato recupero delcredito, posto, altresì che, in assenza del versamento degli assegni sulconto della moglie del [OSCURATO:PERSONA] – diversamente da quanto opinato dallaCorte di merito, il debitore avrebbe, comunque, potuto disperdere lesomme o sottrarle all’aggressione esecutiva, rendendo il danno in ognicaso inevitabile.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c e 1227 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenutosussistente il danno sulla base della sola causalità materiale, facendocoincidere l’evento lesivo con il danno risarcibile, omettendo di effettuareil secondo passaggio, relativo alla sussistenza del «danno conseguenza» inapplicazione delle regole che governano la causalità giuridica. Inoltre, adavviso della ricorrente, i giudici di seconde cure avrebbero omesso divalutare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. el’evitabilità del pregiudizio mediante l’uso dell’ordinaria diligenza,nonostante fossero emerse plurime circostanze idonee a dimostrare comeNumero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026il comportamento dello [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito in modo determinantealla produzione del danno posto a carico esclusivo della Banca.3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminarel’eccezione della Banca per cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito con negligenzagrave, atteso che se avesse agito secondo la diligenza del buon padre difamiglia avrebbe certamente evitato l’intero danno richiesto.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando la carenza motivazionale dellasentenza impugnata sia con riguardo all’imputazione del danno alla Banca,che con riferimento alla sua quantificazione. La Corte d’appello avrebbeinfatti omesso di esplicitare le ragioni per le quali il danno lamentatodovesse considerarsi conseguenza immediata e diretta della condottaascritta alla Banca, limitandosi ad affermare apoditticamente laresponsabilità esclusiva dell’istituto di credito. Inoltre avrebbe sovrappostoil credito già accertato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] all’illecito aquilianocontestato alla Banca, attribuendo così allo [OSCURATO:PERSONA] un duplice titolo atutela del medesimo credito, il quale potrebbe avvantaggiarsi di uningiustificato arricchimento e, infine, con motivazione del tutto apparenteavrebbe presunto che, in assenza della condotta imputata alla Banca, ilsig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe integralmente recuperato le somme versate alRiboni, nonostante quest’ultimo fosse notoriamente insolvente e gravatoda molteplici posizioni debitorie.5.- I primo quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente inquanto sono connessi riguardando tutti il nesso causale tra la condottacontestata e il danno preteso.5.1- Il primo motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare.Numero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026Va premesso che l’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, inquanto giudizio di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. n. 14358 del2018), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alladenuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento delgiudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioninormative del rapporto causale fra condotta e danno (cfr. Cass. n. 21772del 2019). Il ricorrente, con il motivo in esame, si duole per l’appunto delmancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico.Nella specie si tratta del nesso eziologico tra la condotta illecita dellabanca come contestata - ovvero perché tenuta in violazione dell’art. 49d. lgs. n. 231/07 e dell’art. 43 r.d. 1736/1933 – e l’evento dannosoindividuato nella sottrazione, da parte del debitore, del bene costituito dalprezzo del bene venduto alla garanzia patrimoniale dei suoi creditori, e,quindi dell’odierno attore.Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 8429/2024), ai finidella configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed eventodannoso deve tenersi conto del criterio dello scopo perseguito dalla normaviolata, che costituisce integrazione della regola eziologica (da ultimoCass. Sez. U. n. 13246 del 2019, punto 50 in motivazione). Secondoquesto criterio, quando l’illecito consiste nella violazione di regole posteallo scopo di evitare la creazione di un rischio, la responsabilità si estendesolo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio inconsiderazione del quale la condotta è vietata; invero il divieto di unacerta condotta presuppone l’individuazione della sequenza causale chetipicamente porta all’evento il cui verificarsi si vuole scongiurare; sicchéladdove si tratta di verificare il nesso fra condotta illecita ed evento, sidovrà verificare se (a) l’evento dannoso prodottosi realizzi il rischio perevitare il quale la regola causale è diventata parte dell’ordinamento e se(b) l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativalecita.Numero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026In altre parole, la verifica se l’evento dannoso sarebbe stato evitato conla condotta alternativa lecita va fatta rispetto all’evento dannoso che laregola mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica siesaurisce nell’apprezzamento del solo nesso con quest’ultimo evento.Nel caso di specie l’evento dannoso (la sottrazione da parte del debitoredi beni alla garanzia patrimoniale) non è concretizzazione del rischio allacui prevenzione sono finalizzate le norme sulla base delle quali la Corte dimerito ha reputato non iure la condotta della banca, posto che scopodell’art. 49 d. lgs. n. 231/07 è prevenire l’utilizzo del sistema finanziario alfine del riciclaggio dei proventi di attività criminose e che l’art. 43 r.d.1736/1933 mira a tutelare il prenditore dell’assegno (nell’odierna vicendail debitore medesimo), vietandone il pagamento a soggetto diverso. Il cherende fondata la doglianza in tali termini dedotta dalla banca ricorrente.Il resto della censura relativa al nesso di causalità materiale - che,comunque, riguardando un giudizio di fatto sarebbe stato inammissibile inquesta sede – resta assorbito dall’estraneità dell’evento dannoso al rischiotipico della norma che per la Corte sarebbe stata violata.5.2 – Dall’ accoglimento del primo motivo, che comporta che l’eventodannoso del pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore non siastato correttamente collegato causalmente al comportamento ascritto allabanca, discende che restano assorbite sia la doglianza di cui al secondomotivo - che attiene alla questione del danno conseguenza, ai sensidell’art. 1223 c.c. – sia la doglianza di cui al terzo (omesso esamedell’eccezione ai sensi dell’art. 1227 c.c.), sia quella di cui al quartomotivo (motivazione apparente circa il quantum del danno conseguenza)6.- Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente in ordine al rigettodell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria. Laricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che il dies aNumero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026quo della prescrizione decorresse dal momento della scoperta dell’illecitoindividuato nel gennaio 2016 o nel giugno 2015, quando lo Iannelloavrebbe acquisito conoscenza delle operazioni bancarie e della mancataintestazione di conti al [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale sisarebbe limitata a richiamare principi giurisprudenziali in tema didecorrenza della prescrizione senza chiarire, sulla base dei fatti di causa edelle risultanze istruttorie, per quali ragioni il danno e la sua riferibilità allaBanca sarebbero divenuti oggettivamente conoscibili solo in tali date.6.1- Il motivo è infondato, poiché la ratio decidendi, è perfettamentepercepibile, e per il resto la censura degrada a contestazione diinsufficienza della motivazione, vizio inammissibile non più contemplatodall’odierna formulazione dell’art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.7.- Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. in quanto il Giudice d’Appello avrebbeomesso di considerare, quale fatto storico rilevante e decisivo ilpagamento (nell’arco di un anno, ossia dal mese di febbraio 2010 al mesedi marzo 2011) dei quattro assegni versati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento dell’immobile, ossia i quattro assegni negoziati tramite l’alloraBanca [OSCURATO:SOCIETA] e versati sul conto intestato alla moglie, sig. [OSCURATO:PERSONA],sul quale il [OSCURATO:PERSONA] era delegato ad operare: dalla girata del [OSCURATO:PERSONA] e daitimbri apposti da [OSCURATO:PERSONA] su detti assegni, contestualmente allapresentazione all’incasso, risultava chi fosse l’effettivo prenditore deglistessi sin dal momento dell’avvenuto incasso; perciò, al più tardi dalpagamento dell’ultimo assegno, avvenuto il 22 marzo 2011, il sig.[OSCURATO:PERSONA] era in grado di sapere chi fosse stato l’effettivo e finalebeneficiario degli assegni e di venire, quindi, a conoscenza del lamentatoillecito (circostanza che la Banca, con la comparsa di costituzione nelgiudizio di appello aveva evidenziato proprio in funzione della eccepitaNumero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026prescrizione dell’azione aquiliana e dell’individuazione dell’exordiumpraescriptionis).7.1- Il motivo è fondato.Come osserva la ricorrente, se la Corte d’Appello di Milano avesseesaminato il predetto fatto storico - che era stato oggetto di discussionetra le parti – avrebbe potuto individuare il dies a quo nel momento in cuiera avvenuta, appunto, la «negoziazione dei titoli», ossia l’incasso degliassegni e non nel diverso momento individuato; tanto più che in sentenzasi afferma che «…della compiuta scoperta dell’illecito, che si può farrisalire all’epoca della procedura di espropriazione presso terzi e in specieal 26.1.2016 o al più al giugno 2015…, allorchè gli appellanti [rectiusappellante] vennero a conoscenza della negoziazione dei titoli»; cfr.Sentenza, p. 12).Perciò la Corte di merito, in sede di giudizio rescissorio dovrà valutare,quale fatto decisivo ai fini del decorso della prescrizione, se l’attore avessepotuto avere notizia del versamento degli assegni sul conto della moglie ela rilevanza di tale circostanza, ove reputata percepibile con l’ordinariadiligenza da parte del creditore, ai fini dell’esordio della prescrizione.8.- In definitiva vanno accolti il primo motivo – nei termini specificati -ed il sesto motivo, assorbiti secondo, terzo e quarto e infondato il quinto.Ne discende che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corted’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà fare applicazionedei principi qui affermati provvedendo altresì sulle spese di lite del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, nei termini specificati, ed il sestomotivo, assorbiti secondo, terzo e quarto, infondato il quinto;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano indiversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 7128/2022Numero sezionale 2436/2026Numero di raccolta generale 17338/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 29.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti