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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19228/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di calunnia, riproponendo questioni di fatto già compiutamente esaminate dai giudici di merito e risolte in modo conforme, non essendo consentita una rivalutazione delle stesse in questa sede; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, nel calcolare il termine di prescrizione, il ricorrente non ha tenuto conto dei plurimi periodi di sospensione derivanti da impedimento dell'imputato e dalla sospensione conseguente al periodo emergenziale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di calunnia, riproponendo questioni di fatto già compiutamente esaminate dai giudici di merito e risolte in modo conforme, non essendo consentita una rivalutazione delle stesse in questa sede; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, nel calcolare il termine di prescrizione, il ricorrente non ha tenuto conto dei plurimi periodi di sospensione derivanti da impedimento dell'imputato e dalla sospensione conseguente al periodo emergenziale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19228/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris