CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/02/2020 la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla destrezza, commesso in concorso con altri soggetti. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale dato conto della reale volontà dei coimputati del materiale autore del furto — tra i quali il ricorrente - di creare un «muro umano» idoneo ad agevolare la sottrazione del portafogli della vittima, contenuto nella borsa momentaneamente abbandonata su un tavolo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, dal momento che la persona offesa aveva appoggiato la borsa in un luogo dove la sfera di controllo risultava assai compromessa. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo, in termini assertivi, il ricorso aspira ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede. Del tutto razionalmente la Corte territoriale considerato in termini unitari i molteplici elementi che caratterizzano la posizione del ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che la persona offesa e la persona che era con lei erano intenti a giocare ad un video gioco all'interno di un esercizio commerciale, quando alcuni ragazzi «entrati in gruppo» (e l'imputato, nelle spontanee dichiarazioni rese dinanzi alla Corte d'appello, ha ammesso che li conosceva) ebbero a distrarre i primi: un paio di loro si frapposero tra la persona offesa e il suo accompagnatore, parlando a quest'ultimo e toccandogli la spalla, mentre uno degli altri due frugò nella borsa della persona offesa, impadronendosi del portafogli. In questa cornice, l'ingresso simultaneo dei ragazzi, la loro reciproca conoscenza, la repentinità dell'azione, seguita da una fuga contestuale del gruppo, quando intervenne la dipendente che aveva osservato la scena, sono elementi razionalmente apprezzati in senso unitario, come indicativi di una preordinata azione distrattiva finalizzata ad impedire alla ragazza di potere esercitare il necessario controllo visivo sulla borsa nella quale si trovava il portafogli. A questo riguardo, va ribadito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01). E appunto la condotta accertata mirava esattamente ad attenuare o eludere la sorveglianza della detentrice della borsa, provocandone la distrazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN