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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44221/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia del Tribunale di Isernia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 c.p.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.

Il 21 ottobre 2021 è pervenuto il verbale di remissione della querela e contestuale accettazione.

2. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p., richiamato nel suindicato verbale, le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Spese a carico dell'imputato.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] M iì`ìi D'Agostini EPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia del Tribunale di Isernia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. Il 21 ottobre 2021 è pervenuto il verbale di remissione della querela e contestuale accettazione. 2. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p., richiamato nel suindicato verbale, le spese processuali vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Spese a carico dell'imputato. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] M iì`ìi D'Agostini EPOS
Sentenza Cassazione n. 44221/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris