CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 23666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2021, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia del 16 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ritenute le aggravanti ex artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. in giudizio equivalenza con le attenuanti generiche, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. 1.1. In primo grado era stata applicata all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa, con pena sospesa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen., perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate, al fine di trarne profitto, approfittando dì circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (nottetempo e in zona isolata), con violenza consistita nel tagliare la catena del cancello di ingresso di uno stabilimento destinato alla raccolta di energia fotovoltaica, nonché nel forzare il lucchetto posto a chiusura dello stesso cancello, si era impossessato di n. 60 pannelli fotovoltaici sottraendoli al legittimo proprietario. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede e in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta del giudizio, ex artt. 178 lett. C) e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica in suo favore del decreto di citazione in appello. Deduce l'imputato di non avere mai ricevuto il decreto di citazione in giudizio di appello, e ciò nonostante il suo difensore avesse sin da subito segnalato, mediante nota trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, tale omessa notifica. La celebrazione del giudizio in carenza di essa sarebbe, dunque, avvenuta in violazione del disposto normativo dell'art. 601 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti successivamente svoltisi, e dunque dell'intero giudizio di secondo grado. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'annullamento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente pronuncia dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Ed infatti, alla stregua di quanto evincibile dall'esame del fascicolo processuale - cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo (cfr. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) - risulta comprovato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata, a mezzo PEC, unicamente al difensore di fiducia, ma non già all'imputato, rispetto al quale ìl Presidente della Corte di appello di Campobasso aveva disposto il 3 febbraio 2021 la citazione a mezzo dei Carabinieri competenti per territorio. Tale notifica non risulta, tuttavia, essere stata effettuata, benché la cancelleria avesse provveduto a inviare l'indicato ordine presidenziale ai Carabinieri territorialmente competenti il successivo 15 febbraio 2021. 3. L'indicata omissione, tempestivamente segnalata dal difensore con memoria trasmessa il 5 maggio 2021, rispetto alla quale nulla è stato disposto nella sentenza della Corte di merito, all'evidenza comporta una nullità assoluta e insanabile per violazione del disposto dell'art. 601 cod. proc. pen., in relazione alle previsioni di cui agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., con conseguente invalidità del giudizio di appello, svoltosi senza la necessaria notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso. Così deciso in Roma il 8 giugno 2022 Il Consigliere e