CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1998
Cassazione n. 45268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1998 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2022 022 di conferma della condanna del Tribunale di Roma, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma 11 giugno 2021. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del PG con cui ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da doglianze di mero fatto e teso a sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura del compendio probatorio. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di merito con argomenti giuridici corretti. I giudici hanno, a tale fine, valorizzato la gravità della condotta (cessione di cocaina e hashish a domicilio nei confronti di soggetto che poi avrebbe dovuto provvedere a smerciale la sostanza). Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione dì quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la relativa motivazione non si presta ad essere censurata in questa sede. Rilevato che il terzo motivo e il quarto motivo, con cui sono stati dedotti la ,violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in generale al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. I giudici hanno dato conto, con motivazione esaustiva, sia delle ragioni ostative alla configurabilità delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. (attraverso un richiamo alla gravità della condotta ed all'assenza di elementi da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio), sia della determinazione della pena (pari mesi 8 di reclusione e euro 800 di multa) di poco superiore al minimo edittale ( pagg. 7 e 8 sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ott