CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 16429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 14/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RAGUSA il 10/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, 582 e 624 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe fornito giustificazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, relative a questioni che non risultano essere state dedotte nei motivi di appello (cfr. riassunto a pag. 3 della sentenza impugnata), non sono consentite e sono comunque generiche. L'atto, infatti, al di là di mere affermazioni di principio circa i criteri di valutazione della prova cui il giudice deve fare riferimento e alla indicazione di sentenze di questa Corte sul punto, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale omette del tutto di confrontarsi. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA] ) e Santis DEPOSITATO