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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11871/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 29/9/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 31

I. 646 del 1982; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla gravità dei precedenti, l'ultimo dei quali risalente a quattro anni prima e alla maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato nella progressione criminosa posta in essere (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), ha dato adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 29/9/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 31 I. 646 del 1982; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla gravità dei precedenti, l'ultimo dei quali risalente a quattro anni prima e alla maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato nella progressione criminosa posta in essere (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), ha dato adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris