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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 13080/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata in Roma via Panama n. 68, giusta procura a margine del ricorso; – controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono domiciliati in Roma via Panama n. 68, giusta procura a margine del controricorso; – controricorrenti – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 9239/2014 Numero sezionale 1110/2022 Numero di raccolta generale 13080/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 107/1/2013, depositata il 10 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’estinzione di quello incidentale.

Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’estinzione di quello incidentale Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia e, quanto alla società, perché siano adottati i provvedimenti di legge conseguenti alla definizione dei ruoli. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Irap, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] (anche [OSCURATO:SOCIETA]), con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa.

L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci per i maggiori ricavi relativi agli utili extracontabili accertati.

Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] ed accoglieva quelli dei secondi.

La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resistono, con controricorso, i soci e la società. [OSCURATO:SOCIETA] propone altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 9239/2014 Numero sezionale 1110/2022 Numero di raccolta generale 13080/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Nelle more del giudizio la società ha presentato istanza per la definizione dei carichi ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 che prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.» Il comma 2, inoltre, prevede che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate.

1.1. Nella vicenda in giudizio, risulta che il piano di rateizzazione comunicato al contribuente prevede il versamento in 18 rate, di cui solamente 11 erano state, al momento dell’udienza, corrisposte, risultando per le residue 7 una data successiva.

Ne deriva che, salvo non intervenga – come da impegno assunto con la domanda di definizione – una rinunzia al giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente e ciò, in quanto essa risulti regolare, osta ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 9239/2014 Numero sezionale 1110/2022 Numero di raccolta generale 13080/2022 Data pubblicazione 26/04/2022

2. Non può, pertanto, essere accolta la richiesta del pubblico ministero di estinzione (parziale) del giudizio, cui ha aderito l’Agenzia delle entrate, di cui non sussistono i presupposti.

2.1. Non appare pertinente, poi, il precedente allegato alla suddetta istanza (Cass. n. 7439 dell’8 marzo 2022) atteso che, come risulta dalla motivazione della citata ordinanza, la contribuente, in quel caso, aveva depositato specifico “atto di rinuncia al ricorso”, sicché l’estinzione si giustificava in una distinta causa rispetto al compiuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Nella vicenda qui in giudizio, invece, risulta solamente l’originario impegno della parte, che, però, non si è tradotto, neppure all’udienza, in una più specifica determinazione.

Va pertanto disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di definizione agevolata, restando onere delle parti fornire le successive informazioni sul regolare esito della stessa.

3. Infine, va escluso, con riguardo al ricorso avverso i soci, che debba procedersi – in uno al rinvio a nuovo ruolo del ricorso relativo alla società – ad una autonoma trattazione, ostandovi, in relazione allo stesso oggetto del giudizio, ragioni di economia processuale.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata in Roma via Panama n. 68, giusta procura a margine del ricorso; – controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono domiciliati in Roma via Panama n. 68, giusta procura a margine del controricorso; – controricorrenti – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 9239/2014 Numero sezionale 1110/2022 Numero di raccolta generale 13080/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 107/1/2013, depositata il 10 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’estinzione di quello incidentale. Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’estinzione di quello incidentale Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia e, quanto alla società, perché siano adottati i provvedimenti di legge conseguenti alla definizione dei ruoli. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Irap, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] (anche [OSCURATO:SOCIETA]), con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa. L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci per i maggiori ricavi relativi agli utili extracontabili accertati. Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] ed accoglieva quelli dei secondi. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resistono, con controricorso, i soci e la società. [OSCURATO:SOCIETA] propone altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 9239/2014 Numero sezionale 1110/2022 Numero di raccolta generale 13080/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Nelle more del giudizio la società ha presentato istanza per la definizione dei carichi ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 che prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.» Il comma 2, inoltre, prevede che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate. 1.1. Nella vicenda in giudizio, risulta che il piano di rateizzazione comunicato al contribuente prevede il versamento in 18 rate, di cui solamente 11 erano state, al momento dell’udienza, corrisposte, risultando per le residue 7 una data successiva. Ne deriva che, salvo non intervenga – come da impegno assunto con la domanda di definizione – una rinunzia al giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente e ciò, in quanto essa risulti regolare, osta ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 9239/2014 Numero sezionale 1110/2022 Numero di raccolta generale 13080/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 2. Non può, pertanto, essere accolta la richiesta del pubblico ministero di estinzione (parziale) del giudizio, cui ha aderito l’Agenzia delle entrate, di cui non sussistono i presupposti. 2.1. Non appare pertinente, poi, il precedente allegato alla suddetta istanza (Cass. n. 7439 dell’8 marzo 2022) atteso che, come risulta dalla motivazione della citata ordinanza, la contribuente, in quel caso, aveva depositato specifico “atto di rinuncia al ricorso”, sicché l’estinzione si giustificava in una distinta causa rispetto al compiuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata. Nella vicenda qui in giudizio, invece, risulta solamente l’originario impegno della parte, che, però, non si è tradotto, neppure all’udienza, in una più specifica determinazione. Va pertanto disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di definizione agevolata, restando onere delle parti fornire le successive informazioni sul regolare esito della stessa. 3. Infine, va escluso, con riguardo al ricorso avverso i soci, che debba procedersi – in uno al rinvio a nuovo ruolo del ricorso relativo alla società – ad una autonoma trattazione, ostandovi, in relazione allo stesso oggetto del giudizio, ragioni di economia processuale. P.Q.M.
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