CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0551W4W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data 25 marzo 2021 (in Pralboino (BS)), limitatamente alla detenzione dell'hashish e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. 2.Interposto appello avverso detta pronuncia da parte dell'imputato e del Procuratore generale, la Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 15.10.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in parziale accoglimento di quest'ultima impugnazione, escluse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi nove di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, confermandola nel resto. 3. Il presente procedimento trae origine dall'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] il quale veniva identificato dalle forze dell'ordine nel contesto delle operazioni conseguenti ad un incidente stradale in occasione del quale, a bordo di un motociclo era uscito di strada; nel bauletto venivano trovati cinque involucri in cellophane contenenti cocaina. Eseguite le successive operazioni di perquisizione nella sua abitazione, alla presenza della convivente [OSCURATO:PERSONA], i Carabinieri rinvenivano tra i suoi indumenti ulteriori gr. 70 di hashish suddivisi in tre involucri, un bilancino di precisione e la somma di Euro 7100,00. Il Tribunale riteneva provata la destinazione allo spaccio del solo quantitativo di hashish (da cui potevano ricavarsi n. 400 dosi medie). In punto di trattamento sanzionatorio, riteneva la contestata recidiva (specifica ed infraquinquennale) e, pur argomentando sulla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, nel dispositivo poi le concedeva per una pena finale di mesi nove di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, non disponendo l'espulsione. 4. Avverso la sentenza d'appello, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. e vizio motivazionale in ordine alla colpevolezza dell'imputato per il reato allo stesso ascritto. Contesta il giudizio di penale responsabilità formulato in ordine alla detenzione a fini di spaccio dell'hashish alla luce delle risultanze istruttorie. Assume che la certificazione di dipendenza da sola cocaina non può escludere che egli facesse uso di altre sostanze ed inoltre che non può escludersi che la sostanza fosse destinata all'uso di gruppo. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 143 del 16.1.2018. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera le medesime censure svolte in appello e su cui la Corte territoriale si è pronunciata con motivazione logica e diffusa. A prescindere da tale preliminare rilievo, ed analizzando partitamente le singole doglianze, il primo motivo è inammissibile. Ed invero, la censura si risolve in una generica critica e conseguente rilettura del compendio istruttorio posto a base della ritenuta responsabilità dell'imputato per la detenzione dell'hashish, di fatto sollecitando una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. 2.Manifestamente infondato è il secondo motivo. In ordine alla recidiva, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la stessa va ritenuta alla luce della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia il 16 gennaio 2018, irrevocabile il 30 maggio 2018, con cui il prevenuto veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 commesso il 31 agosto 2017, condanna poi inglobata nella sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.emessa dal Gup del Tribunale di Brescia il 25 gennaio 2019, irrevocabile il 13 giugno 2019. Quanto alle attenuanti generiche, già escluse dalla sentenza di primo grado (pur essendo state erroneamente concesse in parte dispositiva), il relativo diniego è stato motivato dal difetto di concreti elementi di valutazione positiva, sia rispetto alla vicenda processuale (non essendovi stato un apporto collaborativo dell'imputato) che rispetto ai pregiudizi penali specifici già menzionati. 3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha negato la continuazione in virtù della risalenza dei fatti già giudicati antecedenti di quasi quattro anni a quelli per cui é processo, circostanza che impedisce di ravvisare un unitario disegno criminoso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu