CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 33604/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1965PINNAVARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]LITRICO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PINNAVARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GUGLIELMINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania con sentenza ex art. 599-bis cod. proc.pen. in data 21 gennaio 2026, applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GuglielminoSalvatore le pene concordate tra le parti in ordine ai delitti di partecipazione adassociazione mafiosa e vari delitti fine agli stessi rispettivamente ascritti.2. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; [OSCURATO:PERSONA] lamentava violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena concordata ed almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduceva inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto diestorsione aggravata dal metodo mafioso; in particolare si sosteneva mancarequalsiasi indicazione della spendita del vincolo associativo nel momentoconsumativo del delitto posto che la capacità intimidatoria era stata ricollegataautomaticamente al contesto associativo di riferimento in maniera incoerentecon la struttura della norma senza che la dinamica estorsiva potesse integrareda sé il metodo mafioso.2.2 [OSCURATO:PERSONA] lamentava violazione di legge e difetto di motivazione inordine alla affermazione di responsabilità per il concorso nell'estorsioneaggravata contestata al capo numero 3; deduceva in particolare non esserestata affrontata la questione relativa alla credibilità della persona offesa sulle cuidichiarazioni era stata fondata la condanna.2.3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentavano violazione dilegge e difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche.2.4 [OSCURATO:PERSONA] deduceva difetto di motivazione in ordineall’entità della pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ciò posto i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarateinammissibili perché proposte avverso sentenza di concordato in appello che hafatto applicazione della pena richiesta dalle stesse parti senza incorrere in alcunaviolazione di legge; al proposito infatti va fatta applicazione dell’orientamentosecondo cui non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazionedella pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02). Sul tema va anche ricordato il recenteinsegnamento delle Sezioni Unite reso all’udienza del 9 luglio 2026 ric. Grecoche hanno escluso che avverso la sentenza emessa a seguito di concordato inappello, siano deducibili con il ricorso per cassazione vizi attinenti alladeterminazione della pena non comportanti l’illegalità della stessa.2. Altresì non deducibili risultano tutti i motivi avanzati dalle difese degliimputati in punto responsabilità in relazione ai delitti agli stessi rispettivamenteascritti stante l’intervenuta rinuncia di ciascuno di essi alle rispettive doglianzeformulata all’atto della richiesta di concordato sulla pena e riportata, per ognunodei ricorrenti, nella sentenza di secondo grado.3. Quanto poi ai ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui la sentenza di appello avrebbe omesso ogni valutazione in puntosecondo cui in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanzastate menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena comeindicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, Amato, Rv.289691 - 03). Il principio risulta ribadito anche da altra pronuncia secondo cui intema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelliriguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazionedelle circostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo delladecisione e le cui ripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico,ma un effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 -01).3.1 Il diverso orientamento secondo cui la questione della concessione delleappello con rinuncia a tutti i motivi ad eccezione di quelli riguardanti ladeterminazione della pena non può, pertanto, essere condiviso.Va ricordato al proposito che la decisione attinente la concessione dellegrado che deve essere fatto oggetto di motivo altrettanto specifico per esseredelibato in appello; chiaro è sul punto il dettato del comma 1-bis dell’art. 581cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 a mente del qualel’impugnazione della sentenza di primo grado va avanzata :” con riferimento aicapi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione”. Da ciò consegueaffermarsi che i punti della decisione aventi ad oggetto la concessione delleuna diminuzione della stessa per effetto della concedibilità delle attenuanti di cuiall’art. 62-bis cod. pen., l’altro investendo invece la statuizione di primo gradonella misura in cui ha fatto applicazione dei principi stabiliti dall’art. 133 cod.pen..Secondo le Sezioni Unite Tuzzolino (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep.28/06/2000 ) Rv. 216239 – 01) nel sistema delle impugnazioni il concetto di"punto della decisione" ha una portata più ristretta rispetto a quella di capo, inquanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazionenecessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente,però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato leargomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascuncapo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti delladecisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod.proc.pen.,coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per ilgiudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento dellaresponsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto,due distinti punti della sentenza. Ed altrettanti punti sono costituiti dallestatuizioni accessorie l’affermazione di responsabilità riguardanti le circostanzeconnesse al reato ritenuto, siano esse aggravanti od attenuanti.Ne consegue che, impugnati i punti della decisione di primo grado aventi adoggetto la mancata concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. ela determinazione della pena secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.,l’intervenuta rinuncia a tutti i motivi di gravame in sede di concordato in appelload eccezione di soli quelli concernenti la pena, la cui misura viene dettata con ilconsenso del procuratore generale, comprende necessariamente anche il motivosulle generiche. E non è proponibile un successivo ricorso per cassazione aventead oggetto l’omessa motivazione sulle attenuanti generiche avendo la rinunciasu tutti i motivi effetto comprensivo anche di tale motivo ed essendo statoproposto dallo stesso imputato un calcolo della sanzione finale senza il computodelle attenuanti generiche che manifesta la volontà di rinunciare anche a talemotivo.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]