CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CATANIA il 15/01/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, li ha assolti dai reati ascritti ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui all'art. 349 commi 1 e 2 cod. pen. I ricorrenti formulano un motivo unico di ricorso con cui lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione al giudizio di responsabilità. I ricorsi sono manifestamente infondati, nonché riproduttivi di argomenti già vagliati e disattesi dal giudice di merito, avendo la Corte ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati in relazione all'art. 349 gomma 1 e 2 cod. pen., alla luce delle articolate emergenze probatorie, valorizzate dai giudici, evidenziando che gli operanti si erano recati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constatando che alcuni pannelli in materiale ferroso, oggetto di sequestro, erano stati rimossi dal luogo in cui erano stati sequestrati e erano stati utilizzati per coprire una struttura in muratura sita all'interno del medesimo terreno ove erano stati depositati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.ML'ASSISTENT • UDIZIARIO Dott.ssa Ka • t lemente