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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 41951/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. );\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti illeciti di cui alle seguenti pronunce: a) sentenza emessa, in data 14 ottobre 2004, dalla Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 29 gennaio 2007, che condannava l'istante alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt.: capo 1) 416 bis, commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen. (commesso nelle province di Brindisi e Lecce sino all'ottobre 2000); capo 21) 81, 110 cod. pen. e 73 ed 80 DPR 309/1990 (commesso in Brindisi e provincia sino a gennaio 2000); capo 45) 56, 110, 112 n. 1, 575 e 577 n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 1998); capo 46) 61 n. 2, 110, 112 n. 1 cod. pen., 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 1998); capo 49) 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991; capo 50) 61 n. 2, 110, 112 n. 1. cod. pen. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 22 luglio 1998); capo 56) 81, 110, 112 n. 1, 629 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al mese di giugno 2000); b) sentenza emessa, in data 29 gennaio 2020, dalla Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 10 luglio 2021, che condannava l'istante alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt.: capo 6) art. 416 bis, commi 1,2,3,4 e 5 cod. pen.(commesso in Brindisi sino al maggio 2014; capo 7) 74, commi 1,3 e 4 DPR 309/1990 (commesso nelle province di Brindisi e Lecce dal settembre 2012 all'aprile 2013); capo 10) 110 cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2012); capo 17) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990 (commessi in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 14 marzo 2013); capo 18) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 ed 1 bis, DPR 309/1990 (commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2013); capo 24) 74, commi 2, 3 e 4 DPR 309/1990 e 112, comma 1, n. 4 cod. pen. (commesso in provincia di Brindisi e Lecce dal settembre 2012 fino all'aprile 201:3); capo 25) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 ed 1 bis, 80, comma 2, DPR 309/1990 e 7 D.L. 152/1991 (commessi in provincia di Brindisi e Lecce dal settembre 2012 fino all'aprile 2013); capo 26) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 ed 1 bis, DPR 309/1990 e 7 D.L. 152/1991 (commessi in Torchiarolo in data anteriore e prossima al 4 marzo 2013); capo 66) 110, 434 cod. pen. e D.L. 152/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile 2013); capo 67) 61 n. 2 e 130 cod. pen., 1 e 2 L. 895/1967 e 7 D.L. 152/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2012); c) sentenza emessa, in data 27 gennaio 2017, dal Tribunale di Brindisi, riformata dalla Corte di appello di Lecce, in data 22 febbraio 2021, irrevocabile il 29 aprile 2022, che condannava l'istante alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 3 ottobre 2015).

2. La menzionata decisione è stata adottata, da un canto, sul rilievo che in relazione alle condanne sub a) e b) la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione è già stata espressamente negata dal giudice di merito della seconda pronunzia, ciò che preclude la formulazione di analoga istanza in sede esecutiva.

Relativamente, poi, al riconoscimento del beneficio in parola tra le prime due sentenze e quella sub c), il giudice dell'esecuzione ha posto l'accento sia sulla modalità di realizzazione dei fatti di cui alla più recente condanna, evidentemente frutto di una decisione estemporanea, che sulla distanza temporale, stimabile nella misura di anni, tra tale condotta ed i pregressi comportamenti illeciti.

A quest'ultimo proposito, ha, ulteriormente, escluso, a confutazione di apposito assunto difensivo, che la perpetrata minaccia a pubblico ufficiale abbia costituito espressione della militanza mafiosa di Clemente invece che di generica inclinazione a delinquere.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge con riferimento alla possibilità di riproporre, in executivis, l'istanza di riconoscimento della continuazione disattesa dal giudice della cognizione, che, nel caso di specie, sarebbe, a suo modo di vedere„ assicurata dalla diversa estensione oggettiva della richiesta e dall'allegazione di nuovi elementi di fatto e di diritto.

Con il secondo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul postulato che il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'istanza senza considerare gli allegati indici rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, avuto riguardo, in particolare, all'essere i fatti accertati con la sentenza sub c) espressione del suo stabile inserimento in un consesso associativo.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. In relazione al primo motivo, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in termini qui condivisi, che l'esclusione da parte del giudice della cognizione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita — in forza del tenore letterale dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. e a differenza di quanto avviene con riferimento alle statuizioni emesse, in materia di continuazione, dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841) — la medesima efficacia preclusiva della condanna e non può essere superata dalla considerazione di diversi elementi, non valutati in precedenza (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto), Il giudice dell'esecuzione adito, pertanto, ha l'onere di verificare se la richiesta di applicazione del beneficio in parola, presentata in sede esecutiva, sia o meno riproduttiva di analoga istanza già respinta nel giudizio di cognizione.

È questa l'ipotesi che ricorre nel caso in esame.

Invero, il Tribunale ha messo in evidenza i passi motivazionali della sentenza sub b), nei quali è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione ed ha ritenuto, dopo avere esaminato gli elementi forniti in sede di esecuzione, che la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., ancorché formalmente autonoma e diversamente confezionata, si esaurisse nella riproposizione di quella rigettata dal giudice della cognizione.

Tanto basta a dimostrare la manifesta infondatezza della prima censura.

3. Per quanto concerne la residua doglianza, occorre ricordare come questa Corte abbia costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può, pertanto, attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti quelli successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413), mentre la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano, di per sé, il caratteristico elemento intellettivo, id est l'unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi, che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Di recente, la giurisprudenza di legittimità, nel :suo consesso più rappresentativo, ha ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Inoltre, è stato a più riprese affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).

4. Ciò premesso, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, ha ragionevolmente stimato l'impossibilità di sussumere i reati nell'ambito del medesimo disegno criminoso in considerazione dell'amplissimo iato temporale (pari, rispettivamente, ad oltre due anni ed a quindici anni) che li separa, nonché delle concrete caratteristiche del reato sub c) — che Clemente, al tempo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha commesso minacciando un maresciallo dei Carabinieri al fine di costringerlo a non effettuare controlli a suo carico — che denotano l'assenza di una preesistente deliberazione ed evidenziano, piuttosto, come il reato sia espressione di una deliberazione estemporanea, in linea con la scelta di vita delinquenziale del suo autore.

Ciò è sufficiente per ritenere, in assenza di altri elementi, che le condotte criminose sono state frutto di programmazioni reciprocamente autonome i CO (44 S 64' -(7‘)C> d91 Ce 444°11

5. Al cospetto i un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente reitera la tesi, già disattesa dal giudice dell'esecuzione, della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di enucleare, in essa, significative carenze.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. );\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti illeciti di cui alle seguenti pronunce: a) sentenza emessa, in data 14 ottobre 2004, dalla Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 29 gennaio 2007, che condannava l'istante alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt.: capo 1) 416 bis, commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen. (commesso nelle province di Brindisi e Lecce sino all'ottobre 2000); capo 21) 81, 110 cod. pen. e 73 ed 80 DPR 309/1990 (commesso in Brindisi e provincia sino a gennaio 2000); capo 45) 56, 110, 112 n. 1, 575 e 577 n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 1998); capo 46) 61 n. 2, 110, 112 n. 1 cod. pen., 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 luglio 1998); capo 49) 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 n. 3 cod. pen. e 7 L. 203/1991; capo 50) 61 n. 2, 110, 112 n. 1. cod. pen. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 22 luglio 1998); capo 56) 81, 110, 112 n. 1, 629 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al mese di giugno 2000); b) sentenza emessa, in data 29 gennaio 2020, dalla Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 10 luglio 2021, che condannava l'istante alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt.: capo 6) art. 416 bis, commi 1,2,3,4 e 5 cod. pen.(commesso in Brindisi sino al maggio 2014; capo 7) 74, commi 1,3 e 4 DPR 309/1990 (commesso nelle province di Brindisi e Lecce dal settembre 2012 all'aprile 2013); capo 10) 110 cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2012); capo 17) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990 (commessi in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 14 marzo 2013); capo 18) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 ed 1 bis, DPR 309/1990 (commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2013); capo 24) 74, commi 2, 3 e 4 DPR 309/1990 e 112, comma 1, n. 4 cod. pen. (commesso in provincia di Brindisi e Lecce dal settembre 2012 fino all'aprile 201:3); capo 25) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 ed 1 bis, 80, comma 2, DPR 309/1990 e 7 D.L. 152/1991 (commessi in provincia di Brindisi e Lecce dal settembre 2012 fino all'aprile 2013); capo 26) 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 ed 1 bis, DPR 309/1990 e 7 D.L. 152/1991 (commessi in Torchiarolo in data anteriore e prossima al 4 marzo 2013); capo 66) 110, 434 cod. pen. e D.L. 152/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile 2013); capo 67) 61 n. 2 e 130 cod. pen., 1 e 2 L. 895/1967 e 7 D.L. 152/1991 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2012); c) sentenza emessa, in data 27 gennaio 2017, dal Tribunale di Brindisi, riformata dalla Corte di appello di Lecce, in data 22 febbraio 2021, irrevocabile il 29 aprile 2022, che condannava l'istante alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 3 ottobre 2015). 2. La menzionata decisione è stata adottata, da un canto, sul rilievo che in relazione alle condanne sub a) e b) la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione è già stata espressamente negata dal giudice di merito della seconda pronunzia, ciò che preclude la formulazione di analoga istanza in sede esecutiva. Relativamente, poi, al riconoscimento del beneficio in parola tra le prime due sentenze e quella sub c), il giudice dell'esecuzione ha posto l'accento sia sulla modalità di realizzazione dei fatti di cui alla più recente condanna, evidentemente frutto di una decisione estemporanea, che sulla distanza temporale, stimabile nella misura di anni, tra tale condotta ed i pregressi comportamenti illeciti. A quest'ultimo proposito, ha, ulteriormente, escluso, a confutazione di apposito assunto difensivo, che la perpetrata minaccia a pubblico ufficiale abbia costituito espressione della militanza mafiosa di Clemente invece che di generica inclinazione a delinquere. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge con riferimento alla possibilità di riproporre, in executivis, l'istanza di riconoscimento della continuazione disattesa dal giudice della cognizione, che, nel caso di specie, sarebbe, a suo modo di vedere„ assicurata dalla diversa estensione oggettiva della richiesta e dall'allegazione di nuovi elementi di fatto e di diritto. Con il secondo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul postulato che il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'istanza senza considerare gli allegati indici rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, avuto riguardo, in particolare, all'essere i fatti accertati con la sentenza sub c) espressione del suo stabile inserimento in un consesso associativo. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. In relazione al primo motivo, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in termini qui condivisi, che l'esclusione da parte del giudice della cognizione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita — in forza del tenore letterale dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. e a differenza di quanto avviene con riferimento alle statuizioni emesse, in materia di continuazione, dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841) — la medesima efficacia preclusiva della condanna e non può essere superata dalla considerazione di diversi elementi, non valutati in precedenza (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto), Il giudice dell'esecuzione adito, pertanto, ha l'onere di verificare se la richiesta di applicazione del beneficio in parola, presentata in sede esecutiva, sia o meno riproduttiva di analoga istanza già respinta nel giudizio di cognizione. È questa l'ipotesi che ricorre nel caso in esame. Invero, il Tribunale ha messo in evidenza i passi motivazionali della sentenza sub b), nei quali è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione ed ha ritenuto, dopo avere esaminato gli elementi forniti in sede di esecuzione, che la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., ancorché formalmente autonoma e diversamente confezionata, si esaurisse nella riproposizione di quella rigettata dal giudice della cognizione. Tanto basta a dimostrare la manifesta infondatezza della prima censura. 3. Per quanto concerne la residua doglianza, occorre ricordare come questa Corte abbia costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può, pertanto, attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti quelli successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413), mentre la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano, di per sé, il caratteristico elemento intellettivo, id est l'unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi, che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Di recente, la giurisprudenza di legittimità, nel :suo consesso più rappresentativo, ha ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato a più riprese affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022). 4. Ciò premesso, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, ha ragionevolmente stimato l'impossibilità di sussumere i reati nell'ambito del medesimo disegno criminoso in considerazione dell'amplissimo iato temporale (pari, rispettivamente, ad oltre due anni ed a quindici anni) che li separa, nonché delle concrete caratteristiche del reato sub c) — che Clemente, al tempo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha commesso minacciando un maresciallo dei Carabinieri al fine di costringerlo a non effettuare controlli a suo carico — che denotano l'assenza di una preesistente deliberazione ed evidenziano, piuttosto, come il reato sia espressione di una deliberazione estemporanea, in linea con la scelta di vita delinquenziale del suo autore. Ciò è sufficiente per ritenere, in assenza di altri elementi, che le condotte criminose sono state frutto di programmazioni reciprocamente autonome i CO (44 S 64' -(7‘)C> d91 Ce 444°11 5. Al cospetto i un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente reitera la tesi, già disattesa dal giudice dell'esecuzione, della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di enucleare, in essa, significative carenze. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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