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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01429/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CUBA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Terni, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto di gioielli nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Proietti ove a stessa conviveva e, ritenuta la recidiva infraquinquennale la aveva condannata alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa.

2. All'esito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice distrettuale ha ritenuto attendibile, puntuale e completa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato la imputata come autrice della condotta furtiva, per averla individuata quale l'unica persona che frequentava stabilmente l'abitazione coniugale, che conosceva la ubicazione della cassaforte ove erano custoditi i preziosi e che già in passato si era resa autrice del furto di somme di denaro il cui controvalore aveva concordato di restituire ratealmente.

Inoltre, la individuazione della [OSCURATO:PERSONA] quale autrice del furto era confermata da un altro passaggio saliente della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i preziosi erano custoditi all'interno di una busta celata da un panno e che in sostituzione degli stessi erano stati riposti, per celare l'assenza dei beni di valore, oggetti di bigiotteria che il [OSCURATO:PERSONA] aveva visto indossare all'imputata.

Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale ha evidenziato come la pena andasse parannetrata al disvalore del fatto, realizzato tradendo la fiducia riposta dagli anziani coniugi nella persona che con loro conviveva, ai danni di una donna inferma e su beni di rilevante valore economico ed affettivo.

Riconosceva altresì l'aumento per la recidiva infraquinquennale.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha articolato quattro motivi di ricorso.

3.1. Con i primi due, di rilievo processuale, denuncia violazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità della querela essendo la stessa assente o tardiva.

Sotto un primo profilo rileva che dall'intero impianto motivazionale risultava che i gioielli sottratti, che erano custoditi all'interno di una cassaforte, fossero di proprietà della signora PROIETTI in quanto si trattava di doni che le erano stati fatti dal marito [OSCURATO:PERSONA] nel corso del matrimonio, di talché la querela avrebbe dovuto essere presentata dalla PROIETTI, quale proprietaria dei beni di cui aveva altresì il possesso.

Sotto un diverso profilo evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] doveva avere maturato la consapevolezza del furto fin dal mese di luglio-agosto 2017, allorquando aveva constatato che dalla cassaforte era stata sottratta una somma di denaro; pertanto, doveva ritenersi tardiva la denuncia querela proposta soltanto il 28 dicembre 2017 in quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivarsi prontamente per assicurarsi della reale consistenza dei beni sottratti.

Con il terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata con particolare riferimento alla attendibilità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in più snodi della sua deposizione, aveva evidenziato malanimo e avversione nei confronti dell'imputata, anche in ragione delle condizioni di lavoro pattuite e che, comunque, dalle stesse dichiarazioni del teste non era possibile risalire, oltre ogni ragionevole dubbio, all'epoca in cui i preziosi erano stati sottratti, dal momento che il testimone non ne aveva verificato la presenza da oltre uno o due anni, risalendo pertanto a periodo in cui la donna non era stata ancora assunta (anno 2017), tenuto conto che l'abitazione era frequentata anche da alcuni familiari dei coniugi e dell'assoluta arbitrarietà dei sospetti riversati nei confronti dell'imputata dopo molti mesi dalla data del patito furto.

Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il riconoscimento della recidiva, fondata solo sul dato temporale in mancanza di una puntuale verifica di un accrescimento della pericolosità criminale della condannata, laddove il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere mitigato in ragione delle condizioni personali, familiari e al buon livello di resipiscenza maturato dalla donna nel corso della detenzione, in espiazione di precedenti fatti reato, come risultava rappresentato nel provvedimento del Giudice di Sorveglianza di Perugia che aveva riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il beneficio ai servizi sociali ai sensi dell'art.47, comma 4, Ord.Pen. 4.

All'esito di trattazione cartolare il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che la legittimazione alla proposizione della querela è dalla legge attribuita alla persona offesa e che il furto è un fatto antisociale che si concreta nella sottrazione, ancor prima che nell'inflizione di un danno patrimoniale; occorre poi sottolineare che la legge denomina detentore la vittima della sottrazione (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia sopra richiamata, hanno affermato il seguente principio: < Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne".

Si è, pertanto, affermato che il bene protetto dalla norma si sostanzia in una qualificata relazione di fatto con il bene e, conseguentemente, che soggetto passivo del reato è la persona che tale relazione intrattiene, ivi incluso il titolare di detenzione qualificata in senso civilistico, ossia, più in generale, il titolare di una propria relazione fattuale con il bene sottratto.

Applicando il principio sopra esposto al caso concreto, non può dunque escludersi la legittimazione del coniuge a proporre la querela per il furto dei beni asportati dalla casa familiare, ancorché si tratti di gioielli di proprietà della moglie invalida, in ragione della intima relazione intrattenuta con tali beni i quali, non solo erano stati oggetto di donazione tra coniugi, ma risultavano altresì detenuti nell'abitazione familiare, all'interno di una cassaforte in cui erano custoditi altri beni di valore di proprietà dei coniugi, sui quali il [OSCURATO:PERSONA] esercitava altresì la custodia e la vigilanza, essendo detentore degli strumenti di accesso alla stessa.

L'ubicazione di tali beni nell'abitazione comune è indice dell'esistenza di un potere di custodia riconducibile ad una situazione di fatto comune ad entrambi i coniugi (Sez. 4, n. 15709 del 17/03/2015, Gelpi, non massimata).

A ciò va aggiunto che il motivo di ricorso risulta altresì privo di autosufficienza in quanto la difesa della ricorrente non allega la presunta dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge la dimostrazione della intervenuta donazione degli stessi alla moglie mediante un atto negoziale idoneo a determinare il trasferimento del diritto di proprietà.

2. Il secondo motivo di ricorso che afferisce alla ritenuta tardività della querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018 — 01).

Tale conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto quando il soggetto passivo abbia acquisito contezza della riferibilità del fatto reato al suo autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018).

2.1. Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno ritenuto tempestiva la querela con adeguata e non manifestamente illogica trama motivazionale, avendo riconosciuto che il querelante [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva acquisito in epoca pregressa la conoscenza del patito furto di una somma di denaro custodita all'interno della cassaforte, era stato tratto in errore sulla epoca di sottrazione dei gioielli, i quali erano custoditi in una busta di stoffa della quale aveva verificato la consistenza, non immaginando l'utilizzo dell'espediente della loro sostituzione con la bigiotteria; che solo in data 21 dicembre 2017, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto una approfondita verifica del reale contenuto della busta, così acquisendo una effettiva consapevolezza sulla consumazione del fatto-reato nei suoi caratteri oggettivi e soggettivi, da cui derivava la denuncia del patito furto e la presentazione della querela.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che attiene alla prova di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al furto dei gioielli custoditi all'interno della cassaforte.

Come da indirizzo costante della Corte di cassazione, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), anche se tale verifica deve essere condotta con particolare rigore e cautela in ipotesi in cui la persona offesa sia portatrice di un interesse civilistico alla definizione del giudizio.

Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 2, n.7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342).

3.1. In linea con tali principi la Corte distrettuale, con motivazione logica ed esauriente, ha indicato i plurimi elementi dimostrativi dell'attendibilità del ricorrente: a) il racconto lineare e privo di reali incongruenze della persona offesa-querelante; b) la frequentazione della abitazione coniugale da parte della sola [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di badante, essendo solo saltuaria la presenza di altri visitatori; c) la conoscenza da parte di essa dell'ubicazione della cassaforte e della relativa chiave detenuta dalla Proietti, invalida; d) il posizionamento della cassaforte in zona nascosta, così da escludere che altri soggetti potessero averne notato la presenza; e) la visione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della bigiotteria, con cui erano stati sostituiti i preziosi, nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]; f) la mancata costituzione di parte civile, indicativa dell'intento di non voler tutelare una pretesa risarcitoria; g) la conferma delle circostanze di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua audizione nel giudizio di appello; h) l'ammissione di precedenti furti di danaro da parte dell'imputata, peraltro a conoscenza del modo di aprire la cassaforte; i) l'irrilevanza del mancato rinvenimento dei gioielli presso i [OSCURATO:PERSONA] della zona, non essendo conosciuto il momento del furto, che ben poteva risalire a mesi prima.

3.2. Nel caso di specie, le doglianze difensive, benché apparentemente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo ha ritenuto idonee a integrare il compendio probatorio e a prospettare una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale ritenuta meramente plausibile, ma che risulta invece disattesa dal giudice di appello con argomenti logico giuridici privi di contraddittorietà.

4. Il quarto motivo di ricorso (sulla recidiva) risulta infondato.

Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante, significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

La Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

4.1. Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione dall'esistenza di un precedente specifico, dalle modalità particolarmente odiose della condotta, caratterizzate da profili di artificiosità e di approfittamento di relazioni domestiche e di coabitazione nella perpetrazione del furto (commesso in danno di due anziani che riponevano fiducia nella ricorrente e subivano la sottrazione di oggetti di rilevante valore affettivo ed economico), dati ritenuti logicamente indicativi di una progressione criminosa.

La difesa si limita a dedurre l'esistenza di un vizio motivazionale, senza tuttavia confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e senza chiarire perché le pregresse attività delinquenziali non costituirebbero espressione di maggiore pericolosità dell'imputata.

La concessione dell'affidamento in prova relativamente ad altra condanna non appare costituire un argomento decisivo per sminuire la logicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata, afferendo al tema della esecuzione della pena e non già della capacità criminale del reo.5.

L'articolazione concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio risulta non proponibile in sede di legittimità in quanto non aveva formato oggetto di impugnazione in appello.

Va osservato che, con l'atto di appello l'imputato aveva proposto esclusivamente doglianze in relazione ai punti sopra esaminati e non aveva formulato specifiche contestazioni in tema di trattamento sanzionatorio.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non nnassimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato nel suo complesso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CUBA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Terni, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto di gioielli nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Proietti ove a stessa conviveva e, ritenuta la recidiva infraquinquennale la aveva condannata alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa. 2. All'esito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice distrettuale ha ritenuto attendibile, puntuale e completa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato la imputata come autrice della condotta furtiva, per averla individuata quale l'unica persona che frequentava stabilmente l'abitazione coniugale, che conosceva la ubicazione della cassaforte ove erano custoditi i preziosi e che già in passato si era resa autrice del furto di somme di denaro il cui controvalore aveva concordato di restituire ratealmente. Inoltre, la individuazione della [OSCURATO:PERSONA] quale autrice del furto era confermata da un altro passaggio saliente della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i preziosi erano custoditi all'interno di una busta celata da un panno e che in sostituzione degli stessi erano stati riposti, per celare l'assenza dei beni di valore, oggetti di bigiotteria che il [OSCURATO:PERSONA] aveva visto indossare all'imputata. Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale ha evidenziato come la pena andasse parannetrata al disvalore del fatto, realizzato tradendo la fiducia riposta dagli anziani coniugi nella persona che con loro conviveva, ai danni di una donna inferma e su beni di rilevante valore economico ed affettivo. Riconosceva altresì l'aumento per la recidiva infraquinquennale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha articolato quattro motivi di ricorso. 3.1. Con i primi due, di rilievo processuale, denuncia violazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità della querela essendo la stessa assente o tardiva. Sotto un primo profilo rileva che dall'intero impianto motivazionale risultava che i gioielli sottratti, che erano custoditi all'interno di una cassaforte, fossero di proprietà della signora PROIETTI in quanto si trattava di doni che le erano stati fatti dal marito [OSCURATO:PERSONA] nel corso del matrimonio, di talché la querela avrebbe dovuto essere presentata dalla PROIETTI, quale proprietaria dei beni di cui aveva altresì il possesso. Sotto un diverso profilo evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] doveva avere maturato la consapevolezza del furto fin dal mese di luglio-agosto 2017, allorquando aveva constatato che dalla cassaforte era stata sottratta una somma di denaro; pertanto, doveva ritenersi tardiva la denuncia querela proposta soltanto il 28 dicembre 2017 in quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivarsi prontamente per assicurarsi della reale consistenza dei beni sottratti. Con il terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata con particolare riferimento alla attendibilità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in più snodi della sua deposizione, aveva evidenziato malanimo e avversione nei confronti dell'imputata, anche in ragione delle condizioni di lavoro pattuite e che, comunque, dalle stesse dichiarazioni del teste non era possibile risalire, oltre ogni ragionevole dubbio, all'epoca in cui i preziosi erano stati sottratti, dal momento che il testimone non ne aveva verificato la presenza da oltre uno o due anni, risalendo pertanto a periodo in cui la donna non era stata ancora assunta (anno 2017), tenuto conto che l'abitazione era frequentata anche da alcuni familiari dei coniugi e dell'assoluta arbitrarietà dei sospetti riversati nei confronti dell'imputata dopo molti mesi dalla data del patito furto. Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il riconoscimento della recidiva, fondata solo sul dato temporale in mancanza di una puntuale verifica di un accrescimento della pericolosità criminale della condannata, laddove il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere mitigato in ragione delle condizioni personali, familiari e al buon livello di resipiscenza maturato dalla donna nel corso della detenzione, in espiazione di precedenti fatti reato, come risultava rappresentato nel provvedimento del Giudice di Sorveglianza di Perugia che aveva riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il beneficio ai servizi sociali ai sensi dell'art.47, comma 4, Ord.Pen. 4. All'esito di trattazione cartolare il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che la legittimazione alla proposizione della querela è dalla legge attribuita alla persona offesa e che il furto è un fatto antisociale che si concreta nella sottrazione, ancor prima che nell'inflizione di un danno patrimoniale; occorre poi sottolineare che la legge denomina detentore la vittima della sottrazione (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia sopra richiamata, hanno affermato il seguente principio: < Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne". Si è, pertanto, affermato che il bene protetto dalla norma si sostanzia in una qualificata relazione di fatto con il bene e, conseguentemente, che soggetto passivo del reato è la persona che tale relazione intrattiene, ivi incluso il titolare di detenzione qualificata in senso civilistico, ossia, più in generale, il titolare di una propria relazione fattuale con il bene sottratto. Applicando il principio sopra esposto al caso concreto, non può dunque escludersi la legittimazione del coniuge a proporre la querela per il furto dei beni asportati dalla casa familiare, ancorché si tratti di gioielli di proprietà della moglie invalida, in ragione della intima relazione intrattenuta con tali beni i quali, non solo erano stati oggetto di donazione tra coniugi, ma risultavano altresì detenuti nell'abitazione familiare, all'interno di una cassaforte in cui erano custoditi altri beni di valore di proprietà dei coniugi, sui quali il [OSCURATO:PERSONA] esercitava altresì la custodia e la vigilanza, essendo detentore degli strumenti di accesso alla stessa. L'ubicazione di tali beni nell'abitazione comune è indice dell'esistenza di un potere di custodia riconducibile ad una situazione di fatto comune ad entrambi i coniugi (Sez. 4, n. 15709 del 17/03/2015, Gelpi, non massimata). A ciò va aggiunto che il motivo di ricorso risulta altresì privo di autosufficienza in quanto la difesa della ricorrente non allega la presunta dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge la dimostrazione della intervenuta donazione degli stessi alla moglie mediante un atto negoziale idoneo a determinare il trasferimento del diritto di proprietà. 2. Il secondo motivo di ricorso che afferisce alla ritenuta tardività della querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018 — 01). Tale conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto quando il soggetto passivo abbia acquisito contezza della riferibilità del fatto reato al suo autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). 2.1. Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno ritenuto tempestiva la querela con adeguata e non manifestamente illogica trama motivazionale, avendo riconosciuto che il querelante [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva acquisito in epoca pregressa la conoscenza del patito furto di una somma di denaro custodita all'interno della cassaforte, era stato tratto in errore sulla epoca di sottrazione dei gioielli, i quali erano custoditi in una busta di stoffa della quale aveva verificato la consistenza, non immaginando l'utilizzo dell'espediente della loro sostituzione con la bigiotteria; che solo in data 21 dicembre 2017, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto una approfondita verifica del reale contenuto della busta, così acquisendo una effettiva consapevolezza sulla consumazione del fatto-reato nei suoi caratteri oggettivi e soggettivi, da cui derivava la denuncia del patito furto e la presentazione della querela. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che attiene alla prova di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al furto dei gioielli custoditi all'interno della cassaforte. Come da indirizzo costante della Corte di cassazione, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), anche se tale verifica deve essere condotta con particolare rigore e cautela in ipotesi in cui la persona offesa sia portatrice di un interesse civilistico alla definizione del giudizio. Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 2, n.7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342). 3.1. In linea con tali principi la Corte distrettuale, con motivazione logica ed esauriente, ha indicato i plurimi elementi dimostrativi dell'attendibilità del ricorrente: a) il racconto lineare e privo di reali incongruenze della persona offesa-querelante; b) la frequentazione della abitazione coniugale da parte della sola [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di badante, essendo solo saltuaria la presenza di altri visitatori; c) la conoscenza da parte di essa dell'ubicazione della cassaforte e della relativa chiave detenuta dalla Proietti, invalida; d) il posizionamento della cassaforte in zona nascosta, così da escludere che altri soggetti potessero averne notato la presenza; e) la visione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della bigiotteria, con cui erano stati sostituiti i preziosi, nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]; f) la mancata costituzione di parte civile, indicativa dell'intento di non voler tutelare una pretesa risarcitoria; g) la conferma delle circostanze di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua audizione nel giudizio di appello; h) l'ammissione di precedenti furti di danaro da parte dell'imputata, peraltro a conoscenza del modo di aprire la cassaforte; i) l'irrilevanza del mancato rinvenimento dei gioielli presso i [OSCURATO:PERSONA] della zona, non essendo conosciuto il momento del furto, che ben poteva risalire a mesi prima. 3.2. Nel caso di specie, le doglianze difensive, benché apparentemente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo ha ritenuto idonee a integrare il compendio probatorio e a prospettare una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale ritenuta meramente plausibile, ma che risulta invece disattesa dal giudice di appello con argomenti logico giuridici privi di contraddittorietà. 4. Il quarto motivo di ricorso (sulla recidiva) risulta infondato. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante, significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). 4.1. Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione dall'esistenza di un precedente specifico, dalle modalità particolarmente odiose della condotta, caratterizzate da profili di artificiosità e di approfittamento di relazioni domestiche e di coabitazione nella perpetrazione del furto (commesso in danno di due anziani che riponevano fiducia nella ricorrente e subivano la sottrazione di oggetti di rilevante valore affettivo ed economico), dati ritenuti logicamente indicativi di una progressione criminosa. La difesa si limita a dedurre l'esistenza di un vizio motivazionale, senza tuttavia confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e senza chiarire perché le pregresse attività delinquenziali non costituirebbero espressione di maggiore pericolosità dell'imputata. La concessione dell'affidamento in prova relativamente ad altra condanna non appare costituire un argomento decisivo per sminuire la logicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata, afferendo al tema della esecuzione della pena e non già della capacità criminale del reo.5. L'articolazione concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio risulta non proponibile in sede di legittimità in quanto non aveva formato oggetto di impugnazione in appello. Va osservato che, con l'atto di appello l'imputato aveva proposto esclusivamente doglianze in relazione ai punti sopra esaminati e non aveva formulato specifiche contestazioni in tema di trattamento sanzionatorio. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non nnassimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato nel suo complesso e
Sentenza Cassazione n. 01429/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris