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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10984/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27657/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie) e la memoria relativa alla mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale nel presente processo; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla procedibilità per il reato di lesioni e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, il primo, non specificamente dedotto in appello, e, il secondo, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto inammissibile anche il motivo dedotto con la memoria, atteso il rito con cui il procedimento è celebrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27657/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie) e la memoria relativa alla mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale nel presente processo; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla procedibilità per il reato di lesioni e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, il primo, non specificamente dedotto in appello, e, il secondo, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto inammissibile anche il motivo dedotto con la memoria, atteso il rito con cui il procedimento è celebrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 10984/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris