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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 45408/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (TO) avverso la sentenza del 12/11/2019 della Corte d'appello di Torino.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 gennaio 2017 pronunciata all'esito di rito abbreviato, riteneva l'odierna imputata responsabile (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giudicati separatamente) del reato di detenzione a fini di cessione di un quantitativo di complessivi 198,08 grammi di marijuana (contenente gr. 27,87 di THC pari a 55,7 d.m.s.) ex art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandola, con le attenuanti generiche ,non nella loro massima estensione, prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa.

La Corte d'appello di Torino confermava la ricostruzione probatoria della vicenda criminosa nei termini analiticamente descritti dal Giudice per l'udienza preliminare, facendo leva sui rilievi investigativi di polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dai tre imputati circa la comune detenzione dello stupefacente sequestrato nell'abitazione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano trasportato dopo averle chiesto di custodirlo.

Considerata la collaborazione ricostruttiva offerta dall'imputata, la Corte, applicate le attenuanti generiche nella loro massima estensione, riduceva la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.800 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con distinti motivi la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione, quanto all'ingiustificata individuazione di uno specifico contributo causale nella commissione del reato contestato e all'assenza di risposte alle specifica doglianza formulata dal difensore in sede di discussione nel giudizio di appello circa la qualificazione — d'ufficio - del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90.

La ricorrente chiede inoltre riconoscersi l'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso in punto di violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per il reato ascritto, si palesano infondati e per taluni versi aspecifici.

Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione probatoria della vicenda criminosa con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica.

Il quadro probatorio, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative di polizia giudiziaria, conclusisi con la perquisizione e il sequestro della sostanza stupefacente del tipo marijuana, ma anche all'esame delle dichiarazioni rese in plurimi momenti dagli stessi coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dal contenuto delle stesse appariva chiaro il comune intento di affidare lo stupefacente sequestrato in custodia alla [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo trasportavano.

I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno delle prospettate ipotesi alternative, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità della ricorrente.

E poiché hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto, risulta evidente che la ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità.

2. Va per contro rimarcata l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta, pure formulata dalla difesa dell'imputata solo in sede di discussione del gravame, di riqualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: circostanza, questa della qualificazione giuridica, rilevabile anche d'ufficio dal giudice ed incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In questo senso la relativa censura è fondata e la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Rigetta nel resto.

Così deciso il 21/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (TO) avverso la sentenza del 12/11/2019 della Corte d'appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 gennaio 2017 pronunciata all'esito di rito abbreviato, riteneva l'odierna imputata responsabile (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giudicati separatamente) del reato di detenzione a fini di cessione di un quantitativo di complessivi 198,08 grammi di marijuana (contenente gr. 27,87 di THC pari a 55,7 d.m.s.) ex art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandola, con le attenuanti generiche ,non nella loro massima estensione, prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa. La Corte d'appello di Torino confermava la ricostruzione probatoria della vicenda criminosa nei termini analiticamente descritti dal Giudice per l'udienza preliminare, facendo leva sui rilievi investigativi di polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dai tre imputati circa la comune detenzione dello stupefacente sequestrato nell'abitazione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano trasportato dopo averle chiesto di custodirlo. Considerata la collaborazione ricostruttiva offerta dall'imputata, la Corte, applicate le attenuanti generiche nella loro massima estensione, riduceva la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.800 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con distinti motivi la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione, quanto all'ingiustificata individuazione di uno specifico contributo causale nella commissione del reato contestato e all'assenza di risposte alle specifica doglianza formulata dal difensore in sede di discussione nel giudizio di appello circa la qualificazione — d'ufficio - del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90. La ricorrente chiede inoltre riconoscersi l'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso in punto di violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per il reato ascritto, si palesano infondati e per taluni versi aspecifici. Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione probatoria della vicenda criminosa con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative di polizia giudiziaria, conclusisi con la perquisizione e il sequestro della sostanza stupefacente del tipo marijuana, ma anche all'esame delle dichiarazioni rese in plurimi momenti dagli stessi coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal contenuto delle stesse appariva chiaro il comune intento di affidare lo stupefacente sequestrato in custodia alla [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo trasportavano. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno delle prospettate ipotesi alternative, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità della ricorrente. E poiché hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto, risulta evidente che la ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità. 2. Va per contro rimarcata l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta, pure formulata dalla difesa dell'imputata solo in sede di discussione del gravame, di riqualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: circostanza, questa della qualificazione giuridica, rilevabile anche d'ufficio dal giudice ed incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. In questo senso la relativa censura è fondata e la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto. Così deciso il 21/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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