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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44509/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni 1 di reclusione ed C 3.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per il rito abbreviato (art. 73 e 80 T.U. stup.).

2. Ricorre in cassazione l'imputata con un unico motivo di ricorso: carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio eccessivo.

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando come la ricorrente per quanto incensurata non ha esitato ad introdurre la droga in carcere per quantitativi non esigui (circa 100 grammi) e con modalità di occultamento professionali.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] I DEPOSITATA , [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni 1 di reclusione ed C 3.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per il rito abbreviato (art. 73 e 80 T.U. stup.). 2. Ricorre in cassazione l'imputata con un unico motivo di ricorso: carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio eccessivo. 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando come la ricorrente per quanto incensurata non ha esitato ad introdurre la droga in carcere per quantitativi non esigui (circa 100 grammi) e con modalità di occultamento professionali. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] I DEPOSITATA , [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 44509/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris