CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 marzo 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commessi in Cento (FE) il 20 febbraio 2017, determinando tuttavia la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente «in anni 2 e mesi 6 anziché in anni due, come erroneamente indicato nella sentenza di primo grado». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando tale sentenza per i seguenti motivi: - erronea applicazione di legge in ordine alla rideterminazione in peius della pena accessoria della sospensione della patente di guida; - illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - illogicità della motivazione in ordine all'eccessività dell'aumento operato sulla pena base a titolo di continuazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, pur esprimendo valutazione di fondatezza con riguardo al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Secondo quanto già enunciato in precedenti pronunce di legittimità, il principio per il quale il giudice dell'impugnazione può applicare la sanzione accessoria anche in assenza di impugnazione del Pubblico ministero non legittima il giudice dell'impugnazione, in caso di appello del solo imputato, a determinare in senso peggiorativo una sanzione già applicata in primo grado. 2.1. Il principio di cui si tratta è stato desunto dalla circostanza che l'art.597, comma 3, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979; Sez. 6, n.49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254202; Sez. 6, n.31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553; Sez. 5, n.8280 del 22/01/2008, Ciocci, Rv. 239474). 2.2. L'assunto è stato, tuttavia, espresso con ríguardo a condanna a pena principale priva della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione accessoria. Nel caso in cui, invece, quella statuizione sia stata resa, come nel caso in esame, una sua modifica peggiorativa per l'imputato non può che conseguire all'impugnazione del pubblico ministero (Sez. 4, n.12363 del 04/12/2013, dep.2014, Capobianco, Rv. 262137 - 01). 2.3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto concernente la misura della sanzione amministrativa accessoria; alla rideterminazione della predetta sanzione può procedere la Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.1) cod. proc. pen., ripristinando la sanzione irrogata in primo grado in quanto già determinata in misura inferiore al minimo edittale. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Le censure che contestano l'illogicità della motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche e del calcolo della pena ex art.81 cod. pen., ritenendosi eccessivo l'aumento, sono aspecifici. Il ricorrente omette di confrontarsi con l'ampia motivazione offerta dalla Corte territoriale in merito al trattamento sanzionatorio alle pagg.2-3 (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Va rimarcato, con specifico riguardo all'asserita manifesta illogicità della motivazione, che tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). 4. Tali sono le ragioni per le quali, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria, il ricorso deve dichiararsi inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; sanzione che ridetermina in anni due. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29 sette