CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata attesa la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal Murolo in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova n. 127 del 2022 passata in giudicato il 05/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato la mancata incolpevole conoscenza del processo celebrato in sua assenza, avendo avuto conoscenza della sentenza solo al momento della notifica presso il carcere di Poggioreale, dove si trovava ad essere detenuto per altra causa, del provvedimento di pene concorrenti, con riferimento anche alla sentenza del Tribunale di Genova. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Murolo, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto vizio della motivazione perché assente quanto alla mancata considerazione dei presupposti necessari per procedere in giudizio alla dichiarazione di assenza, atteso che la nomina di difensore di fiducia doveva essere riferita a momento precedente l'instaurazione del procedimento penale; il rapporto di fiducia con il difensore non si è mai instaurato, tanto che lo stesso comunicava la rinuncia al mandato; l'elezione di domicilio effettuata in fase di indagini e le successive notifiche presso il proprio difensore non erano in grado di garantire l'effettiva conoscenza del processo. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, laddove lamenta la violazione dell'art. 629-bis cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Le coordinate giuridiche richiamate nell'ordinanza impugnata sono, invero, pienamente condivisibili e sono state correttamente applicate al caso di specie. E' noto che l'art. 420-bis cod.proc.pen., nel regolare l'istituto dell'assenza, individua alcune situazioni che, pur non rappresentando delle presunzioni di conoscenza del giudizio, costituiscono tuttavia elementi sulla scorta dei quali il giudice può condurre l'accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Inoltre, è pacifico che in capo all'interessato, consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico, sussiste un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. In questo senso, in particolare, si è espressa Sez. 2 n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01 affermando che in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della C:EDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia. Inoltre, questa Corte ha affermato che: "nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric va, dunque, affermato il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato - sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale" (Sez. 4 n. 13236 cliel 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019- 01). In conclusione chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, deve spiegare in maniera circostanziata il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione - va chiarito - è diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. L'allegazione non può essere assertiva e aspecifica, come nel caso analizzato dalla già ricordata Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021, Negro (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01). Ebbene, nel caso che occupa, ricorre nomina, nella fase delle indagini, di difensore di fiducia ed elezione di domicilio per le notificazioni presso il difensore fiduciario. Sussistono nel caso di specie due degli indici indicati dall'art. 420-bis cod.proc.pen. che possono guidare il giudice nell'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo, ovvero sia la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore. Il ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare la presenza di un impedimento a mantenere contatti con il difensore di fiducia nominato ovvero a comprovare l'impossibilità ad adempiere l'onere di diligenza a suo carico, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del procedimento anche in seguito alla fase investigativa e nonostante la successiva rinuncia in presenza di elezione di domicilio presso lo stesso. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3 '344 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di