CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentativo di furto in luogo di privata dimora, aggravato dalla minorata difesa, perché commesso in ora notturna, e dalla violenza sulle cose, oltre che dalla recidiva, riconoscendo la circostanza attenuante del recesso attivo prevalente sulla recidiva, in quanto l'imputato, dopo essersi introdotto nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa, se ne era allontanato volontariamente senza portare via nulla. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse di Gargano, si affida a tre motivi. 2.1. Con i primi due, denuncia erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di mancato riconoscimento della desistenza volontaria. Erroneamente, la Corte dì appello ha escluso l'esimente sul rilievo che la condotta dell'imputato si fosse già concretizzata in un tentativo compiuto, ritenuto incompatibile con la desistenza. La desistenza, invece - si sostiene - presuppone il tentativo. Inoltre, ci si duole che la Corte di appello abbia omesso di replicare alle ragioni d'appello sul punto, limitandosi a un richiamo per relationem alla motivazione di primo grado. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata riduzione della pena, per il delitto tentato, nella sua massima estensione, e della contraddittoria motivazione con la quale la Corte di appello ha invece operato la massima riduzione per il recesso attivo che ha riconosciuto. 3. Con memoria successiva il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. I primi due motivi sono manifestamente infondati. E' sufficiente richiamare il princìpio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto aì quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 5, Sentenza n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797, in una fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell'imputato che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione, essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto. In senso conforme Conf. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435 ; Sez. 5 n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170 - 01). 6. Il terzo motivo sollecita la rivisitazione di ragionevoli valutazioni in punto di trattamento sanzionatorio da parte della Corte di appello, che ha escluso la possibilità dì riconoscere con maggiore estensione la riduzione per il tentativo facendo riferimento alla progressione criminosa che aveva condotto l'imputato a introdursi nell'appartamento della vittima e a rovistare tra le sue cose. Cosicché non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà con la valutazione, fondata su altri parametri fattuali, che ha riguardo le circostanze attenuanti generiche. 7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì