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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14504/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a,Herso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO 19\ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le 20:30 e le 7:00, è risultato assente ad un controllo effettuato alle ore 3:15 del 13 novembre 2021; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Khaldi lamenta violazione degli artt. 14 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto integrato il reato ascritto in tutti i suoi elementi costitutivi nonostante l'inefficacia del provvedimento genetico di applicazione della misura di prevenzione personale, la cui esecuzione è rimasta sospesa, sia durante l'espiazione della pena detentiva sia nel corso della sottoposizione di Khalì a misura cautelare custodiale, per un periodo complessivamente superiore ai due anni; ne consegue che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto disporre la necessaria verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, non potendo tale valutazione essere sostituita da una richiesta di aggravamento della misura proveniente dall'organo inquirente; ritenuto che tale censura è manifestamente infondata in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, giacché, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la rivalutazione della pericolosità sociale dell'interessato si rende necessaria nel caso di detenzione per espiazione pena ultra biennale; è in tale ipotesi che la nuova verifica di pericolosità rappresenta una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, Ni., Rv. 273952); che il collegio, in ossequio al sopraindicato principio, ha correttamente evidenziato che la misura di prevenzione personale è stata sospesa per espiazione pena per un periodo inferiore ai due anni richiesti per la rivalutazione, non assumendo rilievo, a tal fine, la concomitante sottoposizione del prevenuto a misura cautelare custodiale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a,Herso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO 19\ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le 20:30 e le 7:00, è risultato assente ad un controllo effettuato alle ore 3:15 del 13 novembre 2021; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Khaldi lamenta violazione degli artt. 14 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto integrato il reato ascritto in tutti i suoi elementi costitutivi nonostante l'inefficacia del provvedimento genetico di applicazione della misura di prevenzione personale, la cui esecuzione è rimasta sospesa, sia durante l'espiazione della pena detentiva sia nel corso della sottoposizione di Khalì a misura cautelare custodiale, per un periodo complessivamente superiore ai due anni; ne consegue che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto disporre la necessaria verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, non potendo tale valutazione essere sostituita da una richiesta di aggravamento della misura proveniente dall'organo inquirente; ritenuto che tale censura è manifestamente infondata in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, giacché, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la rivalutazione della pericolosità sociale dell'interessato si rende necessaria nel caso di detenzione per espiazione pena ultra biennale; è in tale ipotesi che la nuova verifica di pericolosità rappresenta una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Ni., Rv. 273952); che il collegio, in ossequio al sopraindicato principio, ha correttamente evidenziato che la misura di prevenzione personale è stata sospesa per espiazione pena per un periodo inferiore ai due anni richiesti per la rivalutazione, non assumendo rilievo, a tal fine, la concomitante sottoposizione del prevenuto a misura cautelare custodiale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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