CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 21717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 10 dicembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 21 maggio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con riguardo allo stupefacente rinvenuto nella cantinola di pertinenza dell'abitazione (che assume fondata sulla mera disponibilità delle chiavi di accesso), o comunque quanto al fatto che fosse detenuto per uso personale; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile sia perché non proposto con l'atto di appello, sia perché teso a riproporre di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito: dall'analisi delle conformi decisioni di merito emerge infatti da un lato che il ricorrente (p. 4 sentenza impugnata) si assunse la paternità della detenzione dello stupefacente rinvenuto presso la cantinola (aperta con le chiavi che erano nella sua disponibilità), dall'altro che la sostanza era certamente destinata alla cessione a terzi; considerato, infatti, che i giudici di merito (pp. 4 e ss. sentenza impugnata) hanno valorizzato a tal fine non solo la detenzione di diversi tipi di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) ma anche un significativo dato ponderale (dalla sostanza era possibile ricavare oltre 1600 dosi di hashish, 165 dosi di marijuana e 310 dosi di cocaina), la suddivisione in dosi, la presenza di strumenti per il confezionamento ed anche il rinvenimento di fogli manoscritti con annotate diverse cifre, ed infine di due telefoni cellulari di cui uno del tipo "citofono" (correntemente utilizzati per sottrarsi alle attività tecniche); rilevatO, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il motivo appare anche intrinsecamente aspecifico (come lo era quello d'appello) e che, in ogni caso, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi di valutazione e il carattere probatoriamenteinerte delle ammissioni: p. 5 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M