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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33905/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Domenica per il reato di cui all'art. 116 codice strada, per avere la stessa guidato in Trani il 17/6/2017 senza patente di guida, mai conseguita, con la recidiva nel biennio, ritenendo i giudici del gravame, investiti di apposita doglianza difensiva, accertata precedente, analoga violazione, come da verbale n. 640391126 del 28/2/2016 dei Carabinieri di Trani, non impugnato, per quanto constatato da quel giudice in atti.

I giudici d'appello, inoltre, hanno ritenuto la pena, contestata nella sua dosimetria dalla difesa, congrua e adeguata al fatto e alla personalità dell'imputata, tenuto conto del certificato del casellario giudiziale e avuto riguardo al fatto che essa era attestata al di sotto del medio edittale, riconosciute le generiche nella massima estensione.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 116, comma 15 e 17, d.

Igs. n. 8/2016, ritenendo non sussistenti i presupposti della contestata recidiva, in difetto della prova dell'attestazione di definitività della violazione accertata in via amministrativa.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla dosimetria della pena che assume non adeguatamente giustificata.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve chiarirsi, in via preliminare, che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882).

L'art. 1., comma 2, d.

Igs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda» (art. 1 comma 1).

Il secondo comma della disposizione, peraltro, delimita espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 268247; n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707).

Nel caso all'esame, la Corte ha dato atto che la precedente contestazione era stata elevata il 28/2/2016, successivamente dunque all'entrata in vigore della novella.

La censura difensiva è del tutto generica, oltre che priva del necessario confronto con l'esposizione chiara delle ragioni della decisione censurata.

I giudici territoriali hanno richiamato il verbale di accertamento, indicandone gli estremi, e dato conto della circostanza che lo stesso non era stato opposto davanti alla competente autorità amministrativa (e, pertanto, nel caso di conferma in quella sede, neppure davanti alla competente autorità giudiziaria).

La difesa, di contro, non ha allegato l'avvenuta interposizione di impugnazioni, cosicché sotto tale profilo la censura è aspecifica, prescindendo dalla giustificazione fornita dalla Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. È manifestamente infondato, infine, anche il secondo motivo.

A parte la aspecificità della censura, rispetto alla quale soccorrono i principi richiamati con riferimento al primo motivo, la difesa non ha allegato l'esistenza di elementi positivamente valutabili pretermessi dal giudice del gravame, ma si è limitata ad asserire l'assenza di una congrua motivazione.

Sul punto, va intanto rilevato che la pena irrogata dal primo giudice è stata motivatamente ritenuta congrua dal giudice d'appello che, sul punto, ha rinviato ai precedenti dell'imputata, al fatto concreto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Quanto all'onere motivazionale del giudice, poi, deve ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01, in cui, ribadendosi il principio, si è anche spiegato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Domenica per il reato di cui all'art. 116 codice strada, per avere la stessa guidato in Trani il 17/6/2017 senza patente di guida, mai conseguita, con la recidiva nel biennio, ritenendo i giudici del gravame, investiti di apposita doglianza difensiva, accertata precedente, analoga violazione, come da verbale n. 640391126 del 28/2/2016 dei Carabinieri di Trani, non impugnato, per quanto constatato da quel giudice in atti. I giudici d'appello, inoltre, hanno ritenuto la pena, contestata nella sua dosimetria dalla difesa, congrua e adeguata al fatto e alla personalità dell'imputata, tenuto conto del certificato del casellario giudiziale e avuto riguardo al fatto che essa era attestata al di sotto del medio edittale, riconosciute le generiche nella massima estensione. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 116, comma 15 e 17, d. Igs. n. 8/2016, ritenendo non sussistenti i presupposti della contestata recidiva, in difetto della prova dell'attestazione di definitività della violazione accertata in via amministrativa. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla dosimetria della pena che assume non adeguatamente giustificata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve chiarirsi, in via preliminare, che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). L'art. 1., comma 2, d. Igs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda» (art. 1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, delimita espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 268247; n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707). Nel caso all'esame, la Corte ha dato atto che la precedente contestazione era stata elevata il 28/2/2016, successivamente dunque all'entrata in vigore della novella. La censura difensiva è del tutto generica, oltre che priva del necessario confronto con l'esposizione chiara delle ragioni della decisione censurata. I giudici territoriali hanno richiamato il verbale di accertamento, indicandone gli estremi, e dato conto della circostanza che lo stesso non era stato opposto davanti alla competente autorità amministrativa (e, pertanto, nel caso di conferma in quella sede, neppure davanti alla competente autorità giudiziaria). La difesa, di contro, non ha allegato l'avvenuta interposizione di impugnazioni, cosicché sotto tale profilo la censura è aspecifica, prescindendo dalla giustificazione fornita dalla Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. È manifestamente infondato, infine, anche il secondo motivo. A parte la aspecificità della censura, rispetto alla quale soccorrono i principi richiamati con riferimento al primo motivo, la difesa non ha allegato l'esistenza di elementi positivamente valutabili pretermessi dal giudice del gravame, ma si è limitata ad asserire l'assenza di una congrua motivazione. Sul punto, va intanto rilevato che la pena irrogata dal primo giudice è stata motivatamente ritenuta congrua dal giudice d'appello che, sul punto, ha rinviato ai precedenti dell'imputata, al fatto concreto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Quanto all'onere motivazionale del giudice, poi, deve ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01, in cui, ribadendosi il principio, si è anche spiegato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 33905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris