CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di Trieste, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro contestati di: (capo 1) bancarotta fraudolenta distrattiva di beni strumentali e arredi «meglio individuati negli elenchi allegati alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare "[OSCURATO:SOCIETA].", in data 15.6.2010; fogli 41-43 del fascicolo del P.M.» nonché di un autocarro Nissan, trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. costituita nell'ottobre 2008 dal Billia per continuare ad operare nel medesimo settore di attività della [OSCURATO:SOCIETA]. ; (capo 2) bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, i reati sopra indicati sono stati attribuiti, avendo riguardo al fallimento della S.A.P. s.r.I., dichiarato il 9 aprile 2010: a) al Billia, quale socio sino al 16 gennaio 2007 e amministratore di fatto della fallita, almeno dal 2006 sino al marzo 2009, nonché quale socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; b) al [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dal marzo del 2009 sino alla data del fallimento; c) al Mattiuzzo, quale persona di fiducia nel [OSCURATO:PERSONA] e suo stretto collaboratore nell'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal marzo 2009 sino alla data del fallimento nonché quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 20 ottobre 2009. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Billia. 3.1. Con il primo motivo si lamenta nullità del capo di imputazione sub a), per indeterminatezza o perché formulato per relationem, con riguardo all'individuazione dei beni oggetto della condotta distrattiva. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel caso di fisica sottrazione delle scritture contabili, è necessario accertare il dolo specifico. Sotto altro profilo si rileva che l'obbligo di corretta conservazione delle scritture contabili non è automaticamente attribuibile all'amministratore di fatto, dal momento che, con riferimento a quest'ultimo, si deve dimostrare un collegamento, oggettivo e soggettivo, con l'evento da impedire che non può prescindere dall'accertamento che condotta sia avvenuta nel periodo in cui l'imputato esercitava poteri gestori.3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale affrontato la questione, sollevata con i motivi d'appello, dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall. 4. Ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con l'unico motivo si lamenta assenza di motivazione in ordine alla attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, per avere la Corte territoriale trascurato di affrontare le doglianze sviluppate sul punto con l'atto di appello. Si osserva che i dipendenti della società fallita avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] come la persona indicata dalla famiglia Billia per trovare una soluzione ai problemi della società, aggiungendo che non aveva mai ricevuto direttive da lui, avendo interloquito solo con i membri della famiglia Billia. Anche i fornitori della società (con l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva negoziato con il [OSCURATO:PERSONA] un piano di rientro), peraltro, avevano confermato di avere gestito i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], prima, e con il figlio Luca, dopo. Infine — aggiunge il ricorrente: a) appare irrilevante il mero dato, valorizzato dalla sentenza impugnata, dell'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società, in assenza di elementi idonei a comprovare l'esercizio in modo continuo e significativo dei poteri tipici della carica; b) è mancata una valutazione dell'attendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratelli di Luca, come pure una considerazione critica del fatto che nel documento del giugno 2009 nel quale Marco, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] riconoscono il carattere simulato della nomina di [OSCURATO:PERSONA] come amministratore della società (decisione assunta «nel loro esclusivo interesse») non si facesse menzione di alcuna ingerenza del [OSCURATO:PERSONA]; e) non era state affrontate le contraddizioni del narrato di [OSCURATO:PERSONA], sentito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., il quale aveva cercato di alleggerire la posizione dei componenti della famiglia Billia; d) erano state sopravvalutate le dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, riferendo degli incarichi ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], aveva finito per confermare che il ruolo di quest'ultimo era stato quello di consulente finanziario incaricato di trovare una soluzione ai problemi finanziari della società. 5. Ricorso proposto nell'interesse del Mattiuzzo. 5.1. Con il primo motivo si lamenta assenza di motivazione in ordine alla attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, per avere la Corte territoriale trascurato di affrontare le doglianze sviluppate sul punto con l'atto di appello. Si osserva che i dipendenti della società fallita avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] come la persona indicata dalla famiglia Billia per trovare una soluzione ai problemi della società, aggiungendo che non aveva mai ricevuto direttive da lui, avendo interloquito solo con i membri della famiglia Billia. Anche i fornitori della società, peraltro, avevano confermato di avere gestito i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], prima, e con il figlio Luca, dopo. Aggiunge il ricorrente: a) che nessun elemento di prova circa l'esercizio di poteri gestori poteva essere tratto dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento dell'attribuzione di poteri gestori ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) che l'accertata presenza del Mattiuzzo presso la sede sociale e il fatto che tenesse informato il [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento della vita sociale non fossero elementi sufficienti al fine di dimostrare il ruolo gestorio del primo. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla natura distrattiva della cessione dei beni aziendali di cui al punto 1 dell'imputazione, sottolineando come la Corte territoriale non abbia affrontato la questione della causale alternativa lecita rappresentata dalla vendita dei beni in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. con modalità trasparenti e per un prezzo congruo, senza che, in contrario, il dato meramente accidentale del mancato pagamento del prezzo. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto Ricorso Billia. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della completezza dell'imputazione, è, infatti, sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455 - 01: nella specie, la Corte ha ritenuto chiaramente contestato il fatto in relazione ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale costruita mediante riferimento alle "immobilizzazioni" risultanti dal bilancio di una specifica annualità). 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove dall'erronea premessa che la Corte territoriale abbia ritenuto dimostrato il mero dolo generico rispetto al contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale. E, tuttavia, la sentenza impugnata, all'esito di un percorso argomentativo non oggetto di specifica censura, ha ritenuto che la scomparsa della documentazione non fosse «dovuta a colpa, ma era intenzionale, al fine di non fare emergere, e comunque di non consentire, la completa ricostruzione dell'attività distrattiva posta in essere ai danni della SAP».Si tratta, all'evidenza, dell'individuazione proprio del dolo specifico. Ed, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale generale, l'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881 - 01), laddove siffatta specifica volontà altro non esprime se il fine di procurare a sé un profitto con danno del ceto creditorio. Quanto ai profili che investono l'attribuzione del fatto all'imputato, si osserva, innanzi tutto, che, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01: proprio con riguardo ad una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale). La giurisprudenza citata dal ricorrente, con riguardo alla posizione dell'amministratore formale, è del tutto priva di conducenza, dal momento che, nel caso di specie, si discute non della posizione di garanzia di un soggetto estraneo all'esercizio di poteri gestori e solo investito della qualifica di amministratore, ma di uno dei reali titolari dell'attività imprenditoriale (e di uno dei protagonisti dell'attività distrattiva al cui occultamento erano finalizzati i fatti di bancarotta documentale), con la conseguenza che, del tutto razionalmente gli è stata attribuita la responsabilità per il delitto de quo. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la circostanza aggravante applicata, ossia quella di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I.fall., in relazione alla presenza di più fatti previsti dagli artt. 216, 217 e 218, discende dalla piana applicazione delle coordinate interpretative tracciate da (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667 - 01, che ha colto il presupposto dell'applicazione di siffatta peculiare disciplina del concorso di reati sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge. Trattandosi di questione involgente profili squisitamente giuridici, è appena il caso di ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), come detto manifestamente insussistente. Ricorso Locatel li. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, la Corte territoriale ha affrontato le questioni prospettate nell'atto di appello, indicando gli indici formali e gli elementi istruttori indicativi del concreto e continuativo esercizio di poteri gestori dell'imputato, ancorché giungendo a conclusioni non condivise da quest'ultimo. Per il resto - e qui si coglie un distinto profilo di inammissibilità che investe i limiti del sindacato di legittimità -, le critiche sono indirizzate rei confronti della valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Ora, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Ricorso Mattiuzzo 5. Il primo motivo è inammissibile perché, sia pure con formulazione articolata attorno alla specifica posizione dell'imputato, incorre negli stessi vizi sopra indicati a proposito dell'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza finendo per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, delle quali la Corte territoriale ha dato ampio conto; rivalutazione inammissibile in questa sede. 6. Inammissibile è anche il secondo motivo, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, la ricostruzione della vicenda distrattiva proposta dal ricorso risulta astratta dalle peculiarità sottolineate dai giudici di merito, quanto al momento nel quale la cessione si era realizzata - ossia, quando la situazione della [OSCURATO:SOCIETA]. era ormai irrecuperabile -, alla società destinataria dei beni, costituita dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], quanto al fine sostanziale di svuotare la società ormai destinata al fallimento delle proprie attività. 7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.