CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale di Trento c/ MUSTAFA' ARAFAT, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Macedonia) il 22 gennaio 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1961 e da MUSTAFA' ARAFAT, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 gennaio 1977 avverso la sentenza emessa 1'11 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Trento visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta all'udienza del 16 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale di Trento e di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese civili, con rinvio al giudice civile competente per valore; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale di Trento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc, pen. 1'11 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, previa riqualificazione del reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. (capo 1) in quello di cui all'art. 418, comma secondo, cod. peri.. 2. Avverso l'anzidetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale di Trento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per non essere stata adeguatamente motivata la riqualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 418, comma secondo, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'illegittimità della disposta condanna alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, atteso che il procedimento era stato definito a seguito di giudizio immediato, nonché l'omessa motivazione in ordine alla congruità delle somme liquidate, peraltro, con determinazione globale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto dalla Parte pubblica, è fondato. 2. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Anche dopo la modifica dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., pertanto, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto con argomenti privi di vizi logici del percorso motivazionale seguito, specie nell'ipotesi in cui, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini diversi rispetto all'imputazione originariamente contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, Rv. 280373 - 01). Coerentemente con quest'impostazione si è affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è ammissibile il ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., con il quale si deduca l'erronea diversa qualificazione del fatto, cui il giudice è pervenuto sulla base di una motivazione meramente apparente (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, dep. 29/03/2019, pm in c. Talal, Rv. 275371).3. Nella vicenda in esame, il Giudice per le indagini preliminari Tribunale non si è attenuto ai principi ora richiamati. Egli, infatti, dopo aver affermato che sussistevano "i requisiti costitutivi della struttura criminale costituente un locale della 'ndrangheta operante nel Trentino: elementi strutturali, disponibilità di armi, numero di sodali, disponibilità economica, pluralità di reati fine, autonomia organizzativa, contatti con la cosca d'origine, emersione di una figura di vertice e di sodali con ruoli specifici, collegamenti con le istituzioni", ha riqualificato i fatti contestati al capo 1) ai sensi dell'art. 418, comma secondo, cod. pen., limitandosi ad affermare che "i medesimi elementi probatori consentono di ritenere corretta la qualificazione giuridica nella richiesta di patteggiamento, con la diversa qualificazione dei fatti ex art. 418, comma 2, cod. pen. per entrambi". Trattasi, però, di una motivazione apparente, non essendo state illustrate le ragioni per cui "i medesimi elementi probatori" consentivano di ritenere configurato il reato di cui all'art. 418, secondo comma, cod, pen. in luogo del delitto associativo. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altro Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per nuovo giudizio. 4. Il disposto annullamento della sentenza impugnata travolge anche le statuizioni civili, oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza camerale d