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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27.8-8.10.2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che aveva applicato all'odierno ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione, aggravato dal fine di agevolare la attività del sodalizio di stampo mafioso unitario denominato 'ndrangheta operante sul territorio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e sull'intero territorio nazionale ma anche all'estero; nonché, invero, dei fatti di corruzione propria di cui al capo 5) della provvisoria incolpazione del pari aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.;

2. ricorrono per cassazione i difensori del Delfino lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento al capo 1) quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, travisamento della prova ed illogicità nonché carenza di motivazione sulle argomentazioni proposte dalla difesa con la memoria versata in atti: 2.1.1 travisamento della prova ed illogicità della motivazione: rileva che il provvedimento impugnato ha sostenuto che i responsabili delle imprese oggi indagati corrispondevano a quelli già oggetto di attenzioni investigative negli anni 2000 e 2008 senza considerare che nei confronti della Coopservice, aggiudicataria del servizio di pulizia presso la ASL di Locri, non vi era stata alcuna iniziativa ed attività in tal senso; 2.1.2 travisamento della prova e contraddittorietà/illogicità della motivazione: rileva come non corrispondesse a verità il fatto che la Coopservice, dopo la sospensiva del TAR, era stata destinataria di una informativa liberatoria "con attenta vigilanza", dato questo smentito dalla documentazione in atti; segnala che tale erronea premessa ha comportato una illogica valutazione degli atti successivi tra cui il conferimento del ramo d'azienda al [OSCURATO:PERSONA] a copertura del 91% del capitale e del conseguente passaggio del personale alle altre società, invero imposto dall'art. 2112 cod. civ.; 2.1.3 carenza di motivazione sulle argomentazioni difensive: richiama le considerazioni svolte dalla difesa nella memoria in atti circa le effettive ragioni di natura organizzativa ed imprenditoriale che avevano portato alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e su cui il provvedimento impugnato non ha speso parola alcuna; 2.1.4 carenza o apparenza della motivazione sulle argomentazioni difensive: segnala che analogamente il provvedimento omette di considerare quanto sottolineato nella memoria, ovvero che il licenziamento e la successiva riassunzione del personale erano intervenute ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e di un accordo sindacale; aggiunge che la motivazione risulta apparente o carente anche sui tempi di perfezionamento di tali operazioni rispetto alla adozione della informativa antimafia intervenuta nel maggio del 2009 dopo, peraltro, una liberatoria dell'aprile del 2007, operazioni decise, peraltro, nel settembre del 2008 e che non possono ritenersi finalizzate ad aggirare un provvedimento che sarebbe stato adottato soltanto nel successivo maggio del 2009; 2.1.5 travisamento della prova, carenza ed illogicità della motivazione: richiama il provvedimento impugnato quanto alla esclusione della Coopservice dal [OSCURATO:PERSONA] ed al licenziamento e successiva riassunzione del personale "controindicato" rilevando come non fosse stato considerato che ciò era avvenuto già il 1.3.2008 ed in forza di decisioni giudiziarie di reintegra dei lavoratori da parte del Tribunale del Lavoro come da documentazione allegata alla memoria difensiva; aggiunge che il Consorzio ha provveduto direttamente alla riassunzione degli altri dipendenti (oltre alla Marzano interessata dalla reintegra giurisdizionale) al fine di limitare i danni derivanti da plurime analoghe pronunce; 2.1.6 travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive: richiama il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale del Riesame ha stigmatizzato la circostanza secondo cui il rapporto instauratosi con contratto del 2008 sarebbe proseguito senza soluzione di continuità non tenendo tuttavia conto della documentazione prodotta a dimostrazione della impossibilità di interruzione del servizio in quanto essenziale con il rischio di responsabilità amministrative e penali; richiama, altresì, la corrispondenza intercorsa nel 2011 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i vertici della ASP sulla necessaria prosecuzione del servizio nelle more della indizione di una nuova gara su base provinciale; richiama, altresì, le diffide ricevute dalla ASP con esplicita indicazione del rischio di denunzia per i reati di cui agli artt. 340, 331 e 359 cod. pen.; richiama, ancora, la documentazione, anche giornalistica, sulla intenzione del Gruppo di interrompere il servizio in mancanza di pagamento delle relative fatture ed il travisamento in cui è invece incorso il Tribunale nel ritenere che le rivendicazioni del Delfino fossero esclusivamente di natura economica; 2.1.7 travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione: richiama il provvedimento impugnato quanto alla "genesi" del patto criminale risalente al 2008 ed alla identità dei protagonisti dell'ATI rispetto a quelli coinvolti nella iniziativa dell'epoca ed evidenzia molteplici errori: a) sulla non identità dei protagonisti; b) sulle pendenze del Delfino come del Piccolo e del Valente esitate in sentenze di assoluzione, di proscioglimento, o di riqualificazione del fatto in termini non conformi a quanto affermato nella ordinanza impugnata; c) sulla non veridicità degli asseriti collegamenti tra la compagine societaria ed i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] e le consorterie criminali operanti nella Locride come in particolare la famiglia Floccari con il suo esponente [OSCURATO:PERSONA]; d) sulla irrilevanza della presenza di dipendenti imparentati con soggetti pregiudicati tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la liberatoria antimafia in data 21.12.2009 ed in data 5.6.2017 era stato iscritto nella "White list" di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6.11.2012 n. 190;2.1.8 travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione: rileva che il Tribunale ha valorizzato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non considerando che costui, già dipendente della Coopservice sino al marzo del 2007, era stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] circa un anno e mezzo prima del luglio del 2016 con una rilevante soluzione di continuità dato di per sé incompatibile con la affermazione della esistenza di un riferimento ed un appoggio al [OSCURATO:PERSONA] da parte della cosca; richiama, ancora, la intercettazione valorizzata dal Tribunale da cui emerge il contrario di quanto asserito dal Tribunale in ordine al ruolo del Floccari quale esponente del [OSCURATO:PERSONA] e non già della ATI Helios, come invece sostenuto dal Chilà nella interlocuzione richiamata; segnala la irrilevanza, da questo punto di vista, della intercettazione del 6.4.2020 e le considerazioni del Delfino sulla persona della Grasso; 2.1.9 carenza e/o contraddittorietà nonché illogicità della motivazione: riporta il contenuto della memoria depositata quanto allo svolgimento della gara indetta con deliberazione del 2013 e, in particolare, alle decisioni del Consiglio di Stato circa la doverosa esclusione dell'ATI Dusman ed alle ragioni dettagliatamente indicate della congruità della offerta dell'ATI Helios anche per quanto riguarda la remuneratività del servizio rispetto a quelli dichiarati dalla impresa concorrente; evidenzia la incongruità della considerazione del Tribunale circa la modestia dell'utile in realtà compensata da un importante ritorno di immagine; 2.1.10 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. non emergendo, dal provvedimento impugnato, né il ruolo ricoperto né il contributo offerto dall'indagato al sodalizio criminale ovvero la consapevolezza di parteciparvi: erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione; riporta la impostazione accusatoria che suppone il Delfino avere aderito ad un accordo criminoso alla cui costituzione, intervenuta nel 2008, egli non aveva pacificamente preso parte sottolineando la arbitrarietà di un automatismo secondo cui la partecipazione alla ATI Helios avrebbe comportato di per sé l'adesione al sodalizio criminale; osserva che il Tribunale, come già il GIP, ha omesso di considerare che l'adesione all'ATI aveva riguardato il solo appalto ASP e non altre commesse; sottolinea come la prova della partecipazione al sodalizio non derivi automaticamente da quella del concorso ad uno o più episodi delittuosi dovendosi comunque acquisire anche la prova della consapevolezza e volontà di aderire ad un sodalizio con un programma di più ampio respiro e tendenzialmente indeterminato; 2.2 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al difetto di gravità indiziaria circa la condotta agevolatrice e la sua consapevolezza; erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'omesso esame delle argomentazioni difensive proposte nella memoria: richiama il passo della ordinanza impugnata in cui il Tribunale ha argomentato sulla aggravante speciale e l'interrogatorio del Delfino, agli atti, con cui l'indagato aveva spiegato la sua conversazione con il Martorano conseguente allo scioglimento dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] su cui i giudici della cautela non hanno svolto alcuna considerazione nonché, inoltre, alla posizione del Floccari che era stato contattato da Chilà, era dipendente della Helios e mai aveva avuto contatti con il Delfino; sottolinea il travisamento del dato intercettivo con riguardo alla conversazione intercorsa tra la Grasso ed il Corea in merito alla presenza del Floccari nei reparti; evidenzia ancora l'erroneità del riferimento alla Coopservice contenuto nella conversazione a pag. 38 che non è quella del Delfino ma altra azienda cui la Consip aveva affidato li servizio di pulizia degli ospedali di Calabria e Sicilia nel giugno del 2021; lamenta, in ogni caso, la omessa o inadeguata motivazione sui presupposti anche soggettivi della aggravante speciale contestata; sottolinea ancora la personalità del Floccari, assolto nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" ed occupato, lui ed i suoi familiari, in attività lavorative non certo di spessore ma, in ogni caso, assunti dalla Helios e da Chilà piuttosto che dal Delfino, pur titolare della azienda operante nel territorio di competenza della cosca di riferimento; 2.3 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al ruolo ricoperto ed al contributo offerto dall'indagato al sodalizio oltre che alla consapevolezza del medesimo di partecipare ad una corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive: rileva la inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la partecipazione del Delfino al fatto corruttivo di cui al capo 5) sul presupposto della sua adesione al sodalizio contestato al capo 1) della rubrica provvisoria; richiama la impostazione dell'accusa circa l'oggetto del patto corruttivo e segnala l'apoditticità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la partecipazione del ricorrente laddove le stesse conversazioni intercorse tra il Chilà ed il Calabrò danno conto del rapporto di natura individuale tra i due; richiama inoltre i presupposti e gli elementi costitutivi del delitto di corruzione propria tra cui, in particolare, la adesione al patto corruttivo non essendo sufficiente la dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale richiedendosi invece che essa sia la causa diretta della prestazione illecita dell'impegno assunto; segnala, in primo luogo, che l'affidamento del servizio alla ATI Helios era perfettamente legittimo e come tale riconosciuto dal giudice amministrativo; richiama la conversazione intercorsa tra Domenico e [OSCURATO:PERSONA], riportata nel provvedimento impugnato, a proposito dell'atteggiamento assunto dallo Zaccuri, da cui emerge non soltanto l'errore sulla percentuale di ribasso offerta ma, anche, che si trattava di un impegno di natura personale e non di un patto corruttivo coinvolgente altri e come destinatari funzionari ormai in pensione già dal 2017; richiama, ancora, come erroneamente intesa, la intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie pure riportata nel provvedimento; evidenzia anche l'errore in cui era incorso il GIP nel collocare al 24.12.2019 la conversazione del 24.11.2019, peraltro non in atti, in modo tale da metterla in relazione all'omaggio del "panettone" di cui alla conversazione del 19.11.2019 tra Chilà e Calabrò; segnala come il Tribunale abbia ritenuto provata la dazione del 29.12.2020 sulla base di una intercettazione che riguarda tutt'altro e la cui registrazione si era interrotta per problemi tecnici; richiama, ancora, la intercettazione del 14.1.2021 erroneamente giudicata di conferma alla tesi accusatoria laddove, al contrario, proprio il suo tenore testuale portava a concludere diversamente; aggiunge che, in ogni caso, da quella conversazione non emerge alcuna richiesta di denaro da parte del Calabrò; evidenzia, ancora, come la intercettazione del 3.1.2021 non possa fondare una diagnosi di gravità indiziaria quanto alla dazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] alla luce, in particolare, di quella del 7.12.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea che dimostra come fossero soltanto costoro ad essersi assunti l'impegno di profondersi in regalie nei confronti ed a favore di pubblici ufficiali; riporta, ancora, la conversazione del 3.1.2021 tra [OSCURATO:PERSONA]Andrea ed il padre [OSCURATO:PERSONA] con le perplessità del primo sull'atteggiamento del Chilà e la strategia che costui stava portando avanti che, in ogni caso, non era quella di remunerare i pubblici funzionari per la aggiudicazione della gara alla ATI Helios; sottolinea come il tenore di altre conversazioni intercorse tra i due D'Andrea restituisca un quadro equivoco anche sulla identificazione del Delfino con "quelli di Locri" evocati dal Chilà; segnala, ancora, come il Delfino potesse invece essere associato a "Lorenzo" che, tuttavia, nelle conversazioni del Chilà, viene evocato a proposito del telefonino regalato a [OSCURATO:PERSONA] cui, però, è estranea la contestazione mossa al ricorrente che non può rispondere a titolo di concorso nel reato di corruzione qualora la sua condotta si sia manifestata nella sola fase esecutiva; segnala, ancora, come non sia stato dimostrato che le dazioni fossero comunque causalmente legate alla prestazione della attività da parte del pubblico ufficiale contraria ai doveri dell'ufficio; 2.4 violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla esigenze cautelari, il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio: rileva che, con riguardo alla esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. la motivazione della ordinanza si risolve in una mera clausola di stile non avendo il Tribunale potuto individuare alcuna circostanza concreta nemmeno in punto di rischio di reiterazione del reato; pericolo di reiterazione: evidenzia come il Tribunale abbia dedicato a tale profilo poche parole nemmeno riferibili alla posizione del Delfino la cui condotta concorsuale nel fatto di cui al capo 5) non è stata nemmeno sommariamente descritta; sottolinea come la motivazione sul rischio di reiterazione debba essere riferita al singolo e non può essere dedotta dalla posizione di altri concorrenti che può essere di volta in volta diversa; inquinamento probatorio: ritiene incomprensibile anche il paventato rischio di inquinamento probatorio dal momento che le indagini sono costituite da intercettazioni telefoniche e da sequestri eseguiti presso le aziende tra cui anche il [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che, in ogni caso, il rischio di inquinamento probatorio deve essere effettivo ed attuale; richiama, a tal proposito, l'unico reale accenno operato dal GIP alle foto ed ai biglietti in possesso del Macheda ed evocati in una conversazione da parte del Chilà segnalando tuttavia la estraneità de Delfino a costoro;

3. in data 10.2.2022 la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi nuovi (con allegata l'informativa dei CC di Locri del 3.8.2019) in cui insiste ancora nel rilevare come l'ordinanza, in punto di gravi indizi di colpevolezza, si sia limitata a ripercorrere le argomentazioni già sviluppate dal GIP senza alcun vaglio critico e pertanto, deduce, ancora: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 cod. pen.: richiama la struttura del delitto associativo segnalando come il giudice della cautela interpreti in senso accusatorio condotte e circostanze che al contrario trovano legittima spiegazione in logiche e dinamiche di natura imprenditoriale sottolineando, in particolare, come egli fosse estraneo al "patto" intercorso nel 2008 e lungamente commentato nel provvedimento qui in verifica; né, ribadisce, era consentito ritenere la sua adesione al sodalizio insita nella adesione della sua azienda al Consorzio; ribadisce l'errore in cui è incorso il provvedimento impugnato nel desumere la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale dalla adesione della Coopservices al consorzio costituitosi ben otto anni dopo l'incontro del 2008 e, inoltre, solo ed esclusivamente in funzione dell'appalto per il servizio di pulizia indetto dalla ASP laddove le finalità proclamate dal Martorano erano certamente estranee al Delfino ed al suo gruppo; segnala come il giudizio di gravità indiziaria sia stato formulato sulla scorta di poche conversazioni intercorse "inter alios" e dal contenuto caratterizzato da margini di dubbio sulla sua interpretazione; ribadisce, in particolare, la natura ed il "senso" della conversazione intercorsa tra il Delfino ed il Martorano nei giorni 3 e 4 aprile 2019 cui il Tribunale ha apoditticamente attribuito natura illecita oltre che prodromiche all'incontro del giorno 5 cui avrebbero partecipato soggetti delegati dallo stesso Delfino e ritenuti "basati" ovvero "fedelissimi" di costui con una ingiustificata connotazione negativa; ribadisce, ancora, la carenza argomentativa circa i presupposti per ritenere il Delfino partecipe del sodalizio criminale evocato nella provvisoria incolpazione non evincibile dalla sola adesione all'ATI; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991: rileva la carenza motivazionale del provvedimento impugnato quanto alla condotta agevolatrice che il Delfino avrebbe posto in essere in favore della cosca mafiosa e, per altro verso, la consapevolezza della identità e dei connotati di quest'ultima; richiama sul punto il tenore della incolpazione provvisoria denunziando l'assenza di ogni e qualsivoglia riscontro alla ipotesi accusatoria e, comunque, il difetto di motivazione sul punto; sottolinea la connotazione soggettiva dell'aggravante della agevolazione che nel caso di specie è stata contestata con riguardo a tutti i capi di incolpazione senza dar conto degli elementi su cui sarebbe fondata la diagnosi di consapevolezza in capo al ricorrente del fatto la condotta illecita sarebbe stata funzionale a favorire la cosca; evidenzia come l'informativa del maggio del 2009 evocava la parentela di soci della cooperativa con componenti di sodalizi di stampo mafioso mai tuttavia essendo emerso tale rapporto di vicinanza con i componenti del consiglio di amministrazione e, in particolare, con il Delfino vittima, peraltro, di atti intimidatori sempre puntualmente denunciati; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 319 cod. pen.: rileva come l'ordinanza impugnata abbia individuato nel Delfino, come nel Piccolo e nel Valente, coloro cui nelle conversazioni si faceva riferimento come a "quelli di Locri" e, perciò, al gruppo Coopservice in termini inadeguati, come già segnalato nella memoria depositata e sulle cui considerazioni il Tribunale non ha motivato se non in maniera stereotipa e, invero, con riferimento ad altre posizioni processuali; sottolinea in particolare, come gli stessi elementi richiamati nel provvedimento impugnato non diano conto della partecipazione del Delfino al patto corruttivo iniziale ma, semmai, alla sua fase attuativa ed esecutiva, penalmente non rilevante; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. anche con riguardo alle argomentazioni difensive: richiama, inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle ravvisate esigenze cautelari che ha evocato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. giudicata, nel contempo, comunque ritenuta vincibile dalla O.C.C. che ha stimato adeguata la misura custodiale di natura domiciliare senza, tuttavia, operare una valutazione del pericolo concreto di reiterazione fondando il suo apprezzamento su una motivazione di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Il GIP di [OSCURATO:PERSONA] aveva ravvisato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione alla associazione a delinquere descritta al capo 1) della provvisoria incolpazione, aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta nonché, quindi, del delitto di corruzione propria continuata per i fatti di cui al capo 5), pure aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.; in particolare, e con riferimento al capo 1), i componenti del sodalizio erano stati individuati in [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] l fino al 2009 e, poi, del [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui erano consiglieri anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Domenico ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti promotori del sodalizio, già amministratori della [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] ari di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] a partire dal gennaio del 2018, oltre a Antonino e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, dipendenti della società ma, di fatto, partecipi della sua gestione; [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA], amministratore della CSA; [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e poi, amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]; costoro, nei ruoli indicati, e secondo la provvisoria incolpazione, avrebbero costituito e reso operativo un sodalizio dedito ad influire sulla assegnazione degli appalti dei servizi di pulizia in ambito sanitario con la costituzione di una cassa comune cui attingere per corrompere pubblici funzionari in vista dell'assegnazione alla ATI Helios del monopolio dei predetti servizi.

La contestazione provvisoria di cui al capo 5) riguarda la attività corruttiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presidente della commissione di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie della ASP di [OSCURATO:PERSONA], indetta con delibera del 24.5.2013 e [OSCURATO:PERSONA], responsabile unico del procedimento, i quali si sarebbero fatti dare e promettere somme di denaro o altre utilità per aggiudicare tali servizi alla ATI Helios indipendentemente dalla vantaggiosità dell'offerta e, in questo contesto, percepito somme dal 2015 almeno sino al 28.12.2020 per Calabrò e fino al 3.1.2021 per il Macheda.

Ritenendo inoltre la sussistenza di esigenze cautelari ravvisate nella continuativa condotta diretta ad assicurare utilità ai componenti della consorteria ed alle aziende e società di cui costoro erano a capo, anche in vista della indizione della nuova gara ovvero della proroga dei rapporti in essere, aveva tuttavia stimato per il Delfino adeguata a contenere il rischio di reiterazione la misura degli arresti domiciliari tenuto conto sia del ruolo non apicale rivestito dal ricorrente.

La difesa aveva impugnato il provvedimento del GIP ricorrendo al Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] di fronte al quale aveva prodotto una compendiosa memoria le cui argomentazioni in fatto ed in diritto sono state in gran parte ribadite in questa sede unitamente al rilevato vizio di motivazione della ordinanza in verifica sotto il profilo della loro mancata considerazione e valutazione.

2. Non è in primo luogo inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). lo E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

3. Tanto premesso, rileva il collegio che i primi tre motivi del ricorso (e, correlativamente, i primi tre dei motivi "nuovi"), tendono a mettere in crisi il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai fatti di cui al capo 1) ed al capo 5); la difesa articola, invero, una serie di doglianze e sviluppa una serie di considerazioni che tendono, in realtà, ad affermare la praticabilità di una lettura diversa delle emergenze indiziarie che il Tribunale, come si vedrà, ha valutato nel loro complesso ed a cui ha attribuito rilievo in termini rispetto ai quali non sono ravvisabili i vizi motivazionali invece denunziati dalla difesa del ricorrente. 3.1.1 Partendo dalla incolpazione concernente il reato associativo, rileva il collegio che l'ordinanza in verifica ha ricostruito l'origine del procedimento e, in particolare, dei profili di illegittimità che hanno caratterizzato l'aggiudicazione all'ATI Helios dell'appalto dei servizi di pulizia dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], le successive proroghe e l'affidamento delle operazioni straordinarie di igienizzazione legate alla situazione pandemica; ha evidenziato come le emergenze acquisite avessero dato conto della creazione da parte di una cordata di imprenditori di una consorteria criminale finalizzata all'illecita aggiudicazione di una serie di appalti nel settore delle pulizie di strutture sanitarie pubbliche tramite una diffusa attività corruttiva di pubblici funzionari, sottolineando la ricorrenza dei requisiti della stabilità e di una seppur rudimentale distribuzione dei compiti tra gli associati.

In particolare, i giudici del riesame hanno spiegato che la genesi remota dell'accordo poi sfociato nella creazione di un vero e proprio sodalizio finalizzato ad una continuativa attività corruttiva risalga al 2008, allorché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata dagli investigatori, avevano discusso dell'appalto dei servizi di pulizie bandito nel 2004 dalla ASL n. 11 di [OSCURATO:PERSONA] ed avevano concordato di mettere fine ai dissapori ed alle recriminazioni del passato per unire le proprie forze e partecipare con unità di intenti ("come una famiglia") alle successive gare pubbliche, evitando di favorire la concorrenza e, nel contempo, esprimendo la volontà di forgiare e sponsorizzare elettoralmente un politico che rappresentasse gli interessi del gruppo a livello amministrativo.

Si tratta della conversazione registrata in data 3.7.2008 negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA] (cfr., pag. 18 del provvedimento) in cui i protagonisti, nella prospettiva di una intesa venuta meno negli anni passati, avevano anche accennato ad un "tot" da dare e mettere in comune per la gestione degli interessi comuni ed alla corruzione dei funzionari pubblici.

La intenzione manifestata dai conversanti era stata in primo luogo quella di individuare coloro che avrebbero dovuto essere coinvolti nel progetto e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, di proiettare l'accordo in un futuro indeterminato iniziando a sperimentarne la praticabilità per poi, se funzionante, costituirsi in Consorzio quale "veicolo" e strumento operativo per darvi concretezza (cfr., ivi, pag. 12).

Nel passare in rassegna gli appalti di maggior rilievo, avevano anche fatto riferimento a vicende pregresse per verificare cosa era mancato nelle precedenti gare facendo esplicito riferimento alla attività corruttiva nei confronti di pubblici funzionari e sottolineando come fosse necessario assicurarsi che tutti i patti corruttivi futuri fossero funzionali alla realizzazione di medesimi interessi comuni convenendo sull'opportunità di mettere "un macigno" sulle passate recriminazioni.

L'ordinanza ha riportato, ancora, le conversazioni del successivo 9.7.2008 e del 23.7.2008 tra Martorano e Bruzzese in cui i due avevano commentato l'esito della riunione precedente, l'atteggiamento degli altri protagonisti e, per altro verso, la necessità di rapportarsi con le cosche locali e, in particolare, con la cosca Iamonte, operante nel territorio di Melito di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 16-17) ed a cui, secondo altre emergenze, pure puntualmente riportate nella ordinanza (cfr., ivi), sarebbe stato dovuto l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine di Helios di cui, come accennato, facevano parte integrante anche i due D'Andrea (Antonino e [OSCURATO:PERSONA]) a loro volta legati da vincoli parentali con gli Iamonte.

E, tuttavia, secondo quanto riportato nel provvedimento, le conversazioni dell'epoca si erano limitate a dar conto del "pactum sceleris" di cui, tuttavia, la attività di indagine non era stata in grado di dimostrare gli eventuali sviluppi operativi.Il progetto comune, invece, avrebbe trovato una occasione propizia per concretizzarsi in occasione del bando indetto dalla ASP di [OSCURATO:PERSONA] (dopo l'unificazione delle varie ASL intervenuta nel 2013) per l'espletamento dei servizi di pulizia negli ospedali della Provincia in vista del quale era stata costituita l'ATI i cui soggetti (cfr., l'organigramma riprodotto a pag. 18) erano in definitiva proprio i protagonisti della richiamata conversazione del lontano 2008 oltre, per l'appunto, al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] già operante in Locri.

L'ordinanza impugnata, come accennato, ha congruamente richiamato, a sostegno della stabilità del vincolo criminoso, i consolidati rapporti di natura corruttiva intrattenuti con vari pubblici funzionari e, in particolare, la costituzione di un "fondo comune" per sopperire alle varie richieste degli esponenti della pubblica amministrazione con cui il gruppo intratteneva accordi di natura corruttiva ed effettuare i relativi pagamenti non ultimi quelli che, come si è chiarito, andavano anche alla criminalità organizzata. 3.1.2 La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A. non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati (cfr., Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 06/03/2014, Rv. 259493; n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Rv. 252387; inoltre, Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, Rv. 244486, nonché Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255914; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269952 che, in fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto, ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto, tra l'altro, dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regole "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare).Si è anche e di recente sottolineato, in termini che il collegio condivide, che, in tema di associazione per delinquere, l'esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese (cfr., Sez. 3 , n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589).

Ed è anche opportuno ribadire che è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati (cfr., Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951).

Il provvedimento impugnato appare senza dubbio coerente con i principi appena richiamati avendo fondato il giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo su emergenze rappresentative di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie.

Non hanno pregio perciò i rilievi difensivi in ordine alla limitazione dell'accordo all'assegnazione e all'esecuzione dell'appalto del 2013 dal momento che dalla conversazione intercettata in data 3.7.2008 si evince che esso doveva riguardare non una specifica gara "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, all'"inservientato", all'Università e al Consiglio Regionale.

Pertanto, la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008, l'estensione temporale del vincolo, la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto, la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il meccanismo delle proroghe oltre che dei pagamenti e di realizzare corsie preferenziali per la corresponsione dei proventi dei servizi; la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali sono tutti elementi che danno conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, Si è anche e di recente sottolineato, in termini che il collegio condivide, che, in tema di associazione per delinquere, l'esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese (cfr., Sez. 3 , n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589).

Ed è anche opportuno ribadire che è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati (cfr., Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951).

Il provvedimento impugnato appare senza dubbio coerente con i principi appena richiamati avendo fondato il giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo su emergenze rappresentative di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie.

Non hanno pregio perciò i rilievi difensivi in ordine alla limitazione dell'accordo all'assegnazione e all'esecuzione dell'appalto del 2013 dal momento che dalla conversazione intercettata in data 3.7.2008 si evince che esso doveva riguardare non una specifica gara "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, all'"inservientato", all'Università e al Consiglio Regionale.

Pertanto, la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008, l'estensione temporale del vincolo, la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto, la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il meccanismo delle proroghe oltre che dei pagamenti e di realizzare corsie preferenziali per la corresponsione dei proventi dei servizi; la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali sono tutti elementi che danno conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, dell'esistenza di una piattaforma indiziaria idonea a sostenere l'addebito associativo.

D'altra parte, gli elementi esposti nel provvedimento impugnato delineano in termini che, in questa fase, appaiono congrui, la peculiarità propria del delitto associativo che sta per l'appunto nell'aspetto programmatico dell'accordo criminoso che deve essere volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati laddove il concorso di persone si risolve in una intesa occasionale in cui più persone convergono su specifiche e determinate iniziative; in definitiva, il concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. 274442; Sez. 5, Sentenza n. 3340 del 20/01/1999, PM in proc.

Stolder ed altrri, Rv. 212816; Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906; Sez. 2, Sentenza n. 16339 del 17/01/2013, Burgio ed altri, Rv. 255359; Sez. 6, Sentenza n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 258009; Sez. 2, Sentenza n. 53000 del 04/10/2016, Basso ed altri, Rv. 268540).

Va per altro verso ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità de/l'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). 3.2 II ricorso si sofferma, inoltre, sulla partecipazione al sodalizio e sul ruolo rivestito dal Delfino ovvero su aspetti che l'ordinanza in esame ha affrontato in termini congrui e con motivazione incensurabile in questa sede esorbitando dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura).

È vero che il Delfino non era stato tra i protagonisti della conversazione del 2008 in cui, come si è accennato sopra, e secondo la ricostruzione investigativa condivisa dai giudici della cautela, si era prospettata la opportunità di un accordo tra tutte le aziende coinvolte negli appalti della sanità per condizionare le gare ed ottenere una gestione sostanzialmente monopolistica dei servizi affidati dalla P.A.; è pur vero, come pure si è chiarito, che il progetto non aveva avuto séguito immediato ma, sempre alla stregua di quanto riportato nella ordinanza, si era concretizzato nel 2013 in occasione della indizione della gara per l'affidamento dell'appalto sui servizi sanitari da parte della ASP in vista del quale, anzi, era stata costituita un'ATI di cui facevano parte le imprese riferibili proprio a coloro che erano stati i promotori del progetto ed altri esponenti già impegnati nel medesimo campo.

Ed in effetti, tra i partecipanti all'ATI vi era anche il Delfino, pienamente coinvolto nella vicenda che, secondo la ricostruzione operata nella ordinanza, era stata caratterizzata dall'anomalo andamento della gara ritenuto il frutto della attività corruttiva posta in essere dal gruppo composto dai titolari delle imprese consorziate con il fine ultimo di aggiudicarsi il servizio in regime sostanzialmente monopolistico attraverso l'attività corruttiva dei funzionari responsabili o incaricati del suo svolgimento e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], presidente della Commissione aggiudicatrice e di [OSCURATO:PERSONA], responsabile unico del procedimento.

I giudici del riesame hanno ripercorso la "storia" degli affidamenti alla Coopservice scan l dei servizi di pulizia e sanificazione negli ospedali di Locri e Siderno e del centro AIAS di contrada Favaco di Stignano e che risaliva al 6.5.2004 che li aveva svolti prima e dopo la indizione della gara del 2007 ed alla assegnazione definitiva nel 2008.

Hanno inoltre ripercorso le vicende societarie della Coopservice che, in data 16.1.2009, aveva ceduto il ramo d'azienda al [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva infine escluso la Coopservice scan l perché colpita da interdittiva.

Va rilevato, su questo profilo, che le considerazioni difensive articolate dal punto 1.1 al punto 1.4 del primo motivo del ricorso, oltre ad attingere aspetti non dirimenti sull'intero impianto della incolpazione, replicano quelle su cui il provvedimento impugnato si era comunque soffermato confutandole sulla scorta della cronologia degli avvenimenti.

Il Tribunale ha segnalato, infatti, che nell'ottobre del 2009 il [OSCURATO:PERSONA] aveva licenziato tutti i dipendenti "controindicati" nella interdittiva antimafia che erano stati però riassunti tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sottolineando che, ogni caso, come stigmatizzato dall'ANAC, la Coopservice prima ed il [OSCURATO:PERSONA] poi avevano continuato a svolgere i servizi in Locri senza alcuna soluzione di continuità e senza nemmeno la adozione di provvedimenti di proroga sino al 2016 ed alla gara di affidamento al [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, prescindendo dal dato, pacifico, della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] del Delfino alla ATI Helios, l'ordinanza impugnata dà conto in maniera congrua della identificazione del ricorrente (unitamente al Piccolo ed al Valente) in "quelli di Locri" (cfr., pag. 54 della ordinanza) pervenendo a tale conclusione in forza di una lettura sistematica e sinergica di tutti gli elementi acquisiti che aveva consentito di individuare nel Delfino colui o coloro cui, in particolare il Chillà, aveva ripetutamente riconosciuto di aver contribuito con regolarità alla cassa comune diversamente, ad esempio, rispetto ad altri sodali più recalcitranti quali lo Zuccari (cfr., pag. 35 dell'ordinanza, sulla conversazione del 22.10.2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote Francesco a Malta, sui soldi da dare a [OSCURATO:PERSONA] che Zaccuri non aveva dato ma che invece Delfino di Locri aveva sempre dato).

Particolarmente significativa, in quest'ottica, la conversazione, puntualmente riportata dal Tribunale, ed intercorsa del 22.10.2019 in cui proprio [OSCURATO:PERSONA], nel fare il punto delle somme raccolte per "Ciccio" Macheda, aveva menzionato i componenti dell'ATI ivi compresi "quelli di Locri" ovvero la "triade" composta da Delfino, Piccolo e Valente; il Tribunale, con apprezzamento che si sottrae a rilievi di illogicità, ha osservato che "... il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico riferibile al territorio locrese, per cui non si comprende perché gli interlocutori avrebbero dovuto citare tra i membri dell'ATI soggetti provenienti da Locri che nulla avevano a che fare con la stessa" (cfr., ivi, pag. 54).

Ma, anche, la conversazione intercorsa tra lo stesso Chilà e [OSCURATO:PERSONA] sul meccanismo delle false fatturazioni cui facevano ricorso per procurarsi la liquidità necessaria a remunerare i funzionari infedeli (cfr., ivi); quella del 19.12.2020 tra il Chiià e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sulla ritrosia dello Zaccuri a versare quanto dovuto al gruppo.

Il Tribunale ha richiamato anche la conversazione del 21.10.2020 tra Antonino e [OSCURATO:PERSONA] riferita sia a Zaccuri che a Delfino che era regolare nei pagamenti.

Ed ancora la conversazione del 22.10.2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui si desume che, in quel momento, gli unici ad aver versato l'occorrente per remunerare il Macheda erano stati ancora una volta proprio "quelli di Locri".

I giudici di merito hanno inoltre giudicato priva di fondamento la tesi difensiva, ancora una volta riproposta in questa sede, secondo cui l'eventuale "adesione" del Delfino alla attività di rennunerazione dei pubblici funzionari non dimostrerebbe la sua partecipazione al progetto corruttivo e, in particolare, al condizionamento operato dal gruppo nella assegnazione dei servizi di cui al bando di gara del 2013.

È vero che, in tema di corruzione, si è ritenuto che non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione (cfr., ad esempio, Sez. 6 - , Sentenza n. 46404 del 29/10/2019, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277308 in cui la Corte ha precisato che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato; conf., Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555).

Ed in effetti, il Tribunale, non ignorando l'argomento difensivo, ha motivato sul perché, alla luce degli elementi acquisiti, si doveva invece ritenere che "quelli di Locri" e, in particolare, il Delfino, non fossero intervenuti nella sola fase esecutiva del patto corruttivo ma ne fossero stati invece protagonisti sin dall'inizio e, a tal proposito, ha congruamente fatto riferimento alla conversazione intercorsa tra lo stesso ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] giudicata significativa della piena consapevolezza e partecipazione del Delfino al patto corruttivo stipulato in occasione della gara del 2013 (cfr., pagg. 28-29, progressivo 337 del 3.4.2019 in cui i due, commentando le notizie sullo scioglimento dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] per infiltrazioni mafiose, sottolineava il rischio di perdere tutti gli appalti dopo che "... ce la siamo sudata per prenderla 'sta gara ...") e di cui la difesa si limita a suggerire una lettura alternativa certamente non percorribile in questa sede. 3.3 Infondate sono, inoltre, le censure articolate dalla difesa sul capo 5) della provvisoria incolpazione.

Il Tribunale, infatti, ha ricostruito in maniera minuziosa ed analitica le varie fasi della gara, i successivi ricorsi e la sua definitiva assegnazione, a partire dalla delibera 203 del 24.4.2013 con la indizione della gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, alla assegnazione, in data 9.10.2014, delle valutazioni tecniche che avevano visto l'ATI Helios destinataria di un punteggio sempre superiore a quello di tutte le altre aziende concorrenti; alla esclusione di quattro delle sei ditte partecipanti ed alla apertura delle offerte economiche la più bassa delle quali era stata quella della ATI Dusman che aveva perciò conseguito un punteggio totale di 83,418 a fronte di quello della ATI Helios di 57,120.

Come si legge nella ordinanza in verifica, il 3.12.2014 la Commissione di gara aveva tuttavia richiesto all'ATI Dusman la documentazione giustificativa dell'offerta che, una volta prodotta, non era stata ritenuta soddisfacente in quanto, secondo la stazione appaltante, la partecipante non aveva potuto giustificare il costo della mano d'opera secondo le tabelle del Ministero del Lavoro.In data 7.4.2015 la Dusman era stata perciò esclusa e la Helios era stata invitata a documentare l'offerta di cui, con verbale del 5.5.2015, era stata ritenuta la congruità con la aggiudicazione provvisoria l'appalto per cinque anni per un importo di Euro 24.414.466,80 oltre IVA. [OSCURATO:PERSONA] aveva perciò proposto ricorso al TAR che lo aveva accolto con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma in data 20.10.2015 la commissione aveva nuovamente escluso l'ATI ricorrente sulla scorta di documenti prodotti dall'ASP e non ammessi nel giudizio amministrativo con la aggiudicazione dell'appalto alla Helios.

In data 20.12.2016 il Consiglio di Stato aveva sostanzialmente confermato la decisione del TAR sulla nuova esclusione della Dusnnan cosicché in data 20.6.2017 l'appalto aveva potuto essere assegnato definitivamente alla Helios.

Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato tutte quelle che - secondo la impostazione accusatoria - erano state le eclatanti differenze di contenuto tra le due offerte per quanto concerne, ad esempio, le spese di acquisto di materiali, le spese ordinarie e straordinarie e, infine, l'assoluta esiguità dell'utile di Helios pari ad Euro 6.000 Euro per cinque anni.

Si è ritenuto perciò che l'anomalo andamento della gara fosse stato il frutto della condotta posta in essere dal gruppo composto dai titolari delle imprese consorziate nell'ATI Helios con il fine ultimo di aggiudicarsi il servizio in regime sostanzialmente monopolistico attraverso l'attività corruttiva dei funzionari responsabili o incaricati del suo svolgimento e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, nelle rispettive qualità di presidente della commissione di gara e di [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, avevano assicurato la assegnazione dell'appalto alla Helios.

In particolare, il Tribunale ha chiarito come non rilevasse, sulla configurabilità del delitto di corruzione propria, l'esito dei giudizi al TAR ed al CdS favorevoli ad Helios che, tuttavia, avevano avuto ad oggetto la specifica questione della affidabilità della proposta tecnica avanzata dalle partecipanti e non già la regolarità della intera procedura di cui, come accennato, ha invece evidenziato i diversi profili di irregolarità con particolare riguardo alla congruità della offerta della Helios.

Per altro verso, e con motivazione in fatto che si sottrae a rilievi di legittimità, il Tribunale ha richiamato tutti i dati investigativi da cui, in maniera non manifestamente illogica, ha potuto desumere l'esistenza del patto corruttivo intercorso con i pubblici funzionari che sono stati per anni ed anni remunerati proprio per aver condizionato ed orientato l'esito della gara in termini favorevoli all'ATI Helios.Tra gli elementi puntualmente richiamati v'è, ad esempio, la conversazione riportata a pag. 54 in cui era proprio il Calabrò, nel tranquillizzare il suo interlocutore sulla sicura proroga dell'affidamento del servizio, a ricordare i tempi della sua iniziale aggiudicazione riscontrando le parole di ringraziamento del Chilà per quanto all'epoca era stato fatto dal funzionario (cfr., pag. 54); ma, anche, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aspramente rimproverato dal primo per le difficoltà mostrate a fornire il suo contributo per remunerare i pubblici funzionari per i favori ricevuti dimenticando i consistenti profitti che tutti avevano potuto conseguire in conseguenza dell'aggiudicazione della gara e rispetto ai quali le somme richieste erano ben poca cosa (cfr., ancora, pag. 53 dell'ordinanza) Numerose sono inoltre le altre conversazioni ritenute significative della continua remumerazione dei funzionari e, in particolare, del Calabrò e del Macheda per il servizio reso ma, anche, nella prospettiva di una loro persistente utilità in vista della scadenza dell'appalto e della indizione di una nuova gara per la sua rassegnazione.

Così, la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla necessità di procurarsi del denaro (30.000 Euro) con cui far fronte alle spese per i funzionari in occasione delle imminenti festività natalizie; tra costoro, proprio il Calabrò che, anzi, il giorno 19.11.2019, si era personalmente recato negli uffici della Helios per verificare se fosse nella "lista" di coloro che avrebbero ricevuto il "panettone" e di fronte al quale il Chilà, nell'assicurarlo sul punto, aveva fatto tuttavia presenti le difficoltà di raccogliere il denaro necessario che era stato reperito attraverso il meccanismo delle false fatturazioni (cfr., pagg. 30-32).

Ed era stato proprio in quella occasione che i due avevano discusso della scadenza del contratto ed il Calabrò aveva assicurato il Chilà sul fatto che l'appalto sarebbe stato prorogato per almeno cinque anni ovvero per il tempo necessario per indire la nuova gara (cfr. ivi, pag. 32) come era avvenuto per la gara del 2013 che era stata fatta durare quattro anni durante i quali il servizio era stato illecitamente prorogato alla AES ed alla GSA di Chiià, Zaccuri e Martorano a Reggio ed alla Coopservice di Delfino su Locri; il Chilà, a quel punto, aveva ringraziato ancora il suo interlocutore per tutto quello che avevano fatto all'epoca lui ed il Macheda (cfr., ivi, ancora, pag. 33).

Dalla conversazione del 18.9.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea il Tribunale ha inoltre desunto il sicuro coinvolgimento del Macheda avendo i due discusso della difficoltà di reperire il denaro facendo esplicito riferimento alla circostanza che a [OSCURATO:PERSONA] veniva pagata la somma di Euro 3.000 al mese (cfr., ivi, pag. 34) tanto che occorreva blandire per rinviare il pagamento alla fine del mese. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe incontrato con il D'Andrea il giorno 19.11.2019 che ne avrebbe riferito tre giorni dopo a Chilà mettendolo a parte delle ulteriori richieste del primo.

L'anno successivo, ha segnalato il Tribunale, si era riproposta la medesima "routine" con il D'Andrea che aveva inviato al Chilà una foto da cui si intravede un foglio di appunti con i conti relativi alle dazioni del mese di dicembre per una somma complessiva di Euro 36.000 da corrispondere ai funzionari e, come si dirà appresso, alle famiglie mafiose di Melito e di Africo (cfr., ivi, pag. 35).

Altrettanto significativamente è stata riportata la conversazione del 29.12.2020 in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i due D'Andrea avevano commentato le intese passate ed il loro rispetto e gratitudine nel confronti del Macheda in occasione della complicata vicenda anche giudiziaria della assegnazione della gara.

In definitiva, quindi, il Tribunale ha motivato in maniera congrua, puntuale e non manifestamente illogica sui pagamenti eseguiti nel corso degli anni in favore del Calabrò e del Macheda quale controprestazione per l'operato di costoro nell'indirizzare illecitamente la gara di cui erano stati responsabili e che era stata aggiudicata ad Helios.

Ha fatto anche riferimento alle considerazioni svolte dai due D'Andrea sulla inutilità di continuare a pagare i due erano ormai in pensione (cfr., ivi, pag. 38) ma sottolineando la utilità di "riagganciare" il Calabrò in vista proprio della indizione della nuova gara e delle "entrature" nella pubblica amministrazione di cui questi poteva ancora godere.

Ecco, perciò, che alla luce degli elementi analiticamente esposti, i giudici della fase cautelare hanno potuto concludere nel senso della configurabilità del delitto di corruzione che, come è noto, sussiste a condizione che sia ravvisabile un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (cfr., ad esempio, Sez. 6 - , Sentenza n. 3765 del 09/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144; conf., Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 in cui la Corte ha ribadito che ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela).

Per altro verso, si è chiarito, in giurisprudenza, che in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352; Sez. 6, Sentenza n. 6056 del 23/09/2014, Staffieri, Rv. 262333 secondo cui, per contro, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio).

4. Infondato è il secondo motivo del ricorso ed il secondo dei "motivi nuovi" con cui la difesa ha sviluppato delle articolate censure sulla ritenuta insussistenza di riscontri indiziari adeguati circa la configurabilità della aggravante della agevolazione mafiosa e, sotto altro profilo, della possibilità di ascriverla soggettivamente all'odierno ricorrente.

È noto, infatti, che, secondo l'insegnamento di S.U.

"Chioccini", l'aggravante della "agevolazione" ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734-01).

L'ordinanza impugnata ha motivato sulla esistenza dei presupposti della aggravante "mafiosa" rilevando come tutti i componenti del gruppo di imprenditori riunitisi nell'ATI aggiudicataria dell'appalto "... si giovavano dei rapporti ormai fidelizzati con i funzionari pubblici dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], ai quali elargivano denaro ed utilità di vario tipo ottenendo in cambio la proroga del contratto, il pagamento in via preferenziale dei mandati, nonché l'ampliamento dell'oggetto dello stesso a fronte della emergenza sanitaria in atto; dall'altro lo sguardo degli stessi non poteva non essere rivolto alla locale criminalità organizzata, che in virtù della 'competenza territoriale' doveva avere l'ultima parola sullo svolgimento delle attività di pulizia e di sanificazione, da sempre oggetto di interesse delle organizzazioni criminali ..." (cfr., pag. 55 dell'ordinanza in verifica).

Il Tribunale ha inoltre ripercorso l'analisi svolta sulle composizioni societarie e dei dipendenti della Coopservice da cui era emerso (cfr., ivi, pag. 23) un collegamento con i gruppi e le consorterie criminose operanti nella locride tra cui spicca la famiglia Floccari e, in particolare, l'emersione della figura di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della Helios, ed anni prima della [OSCURATO:SOCIETA] e poi della [OSCURATO:SOCIETA], portavoce dei Chillà nell'ospedale di Locri.

Ha spiegato che la famiglia Floccari risulta storicamente legata alla cosca "Cataldo" e che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nei procedimenti Sharks e Giano per fatti di estorsione tanto che la sua caratura criminale e la intraneità al contesto 'ndranghetista era circostanza nota anche agli stessi funzionari del nosocomio (cfr., pag. 24 e la conversazione tra tale [OSCURATO:PERSONA] ed una collega).

I giudici del riesame hanno inoltre richiamato i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca Serraino-Rosnnini di [OSCURATO:PERSONA] di cui hanno parlato diversi collaboratori la cui attendibilità era stata vagliata in diverse sedi processuali come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo descrivono come imprenditore di riferimento; riferimenti anche in altri processi (es. [OSCURATO:PERSONA] nel proc.

"[OSCURATO:PERSONA]").

La stessa ordinanza "genetica" aveva ampiamente motivato sul punto (cfr., pagg. 553 e ssgg.) sostenendo che "... attraverso la condotta associativa — concretizzatasi anche nelle corruttele e nelle turbative d'asta che hanno permesso l'illecito accaparramento dei servizi pubblici — gli odierni indagati, oltre a realizzare i propri personali obiettivi imprenditoriali, hanno deliberatamente spianato la strada, sulla base di precisi accordi spartitori e di una strategia consolidata, all'ingresso ed alla stabile permanenza della 'ndrangheta nel settore delle pulizie sanitarie"; aveva spiegato, infatti, che "... il cartello di imprese del capo 1 ha costituito il grimaldello di cui le principali cosche di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Locride si sono servite per ingerirsi in un business lucroso e prestigioso, ricavando profitti, selezionando propri rappresentanti all'interno delle ditte interessate, indicando operai da assumere con il beneplacito delle ndrine".Il GIP aveva sottolineato l'importanza, per i sodalizi criminali, di poter contare su una diretta presenza all'interno dei nosocomi e delle strutture ospedaliere "... che, per i flussi di denaro che ivi giungono e per il crocevia di interessi che ivi si radicano, costituendo un perfetto humus per il consolidamento del proprio potere economico e criminale" segnalando come "... le cosche di [OSCURATO:PERSONA] (Serraino, Rosmini, Libri), grazie al vincolo solidale intessuto con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coindagati, hanno partecipato alla spartizione dei profitti derivanti dagli appalti illecitamente aggiudicati (...) ".

Sia il GIP che, poi, il Tribunale, hanno evidenziato la rilevanza da attribuire alla periodica e regolare rimessa di denaro assicurata dal sodalizio alle famiglie di Melito e di Africo (cfr., pag. 55 dell'ordinanza).

L'ordinanza genetica aveva poi segnalato, sul punto, la facoltà riconosciuta alle cosche di individuare e segnalare gli imprenditori da inserire nell'ATI (cfr., ivi, ancora, pag. 553 e le conversazioni ivi riportate), "... la costante presenza, negli ospedali, di personaggi quali Mario e [OSCURATO:PERSONA]Andrea o [OSCURATO:PERSONA], temuti e riveriti, in grado di interloquire con dirigenti e funzionari, divenendo parte del sistema di potere che governa il mondo della sanità" (cfr., ancora, ivi); ma, anche, "... l'ostentata tracotanza con cui [OSCURATO:PERSONA]Andrea, espressione della cosca Iamonte, si vantava di essere l'unico titolato a gestire gli affari presso l'ospedale di Melito P.S. ..." (cfr., ancora, pag. 554) e la facoltà riconosciuta loro di selezionare il personale da assumere.

Il GIP aveva significativamente sottolineato che "tale era la condivisione di interessi tra le imprese del consorzio e le cosche, che — in quelle rare ipotesi in cui gli odierni indagati si determinavano ad operare, con azioni corruttive, senza coinvolgere i sodalizi mafiosi interessati — ne davano atto esplicitamente, quasi a volere differenziare quelle peculiari vicende rispetto all'ordinario modus procedendi"; ed aveva richiamato "... quanto accaduto in occasione della corruzione di [OSCURATO:PERSONA], preposto alla [OSCURATO:PERSONA] deIVA.S.P. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea (cfr., ancora, pag. 554).

In tal modo, i giudici di merito hanno dato conto in maniera adeguata e congrua dei presupposti fattuali per ritenere in questa sede la aggravante contestata.

È noto, infatti, che la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01) ma la finalità agevolatrice, onde evitare il rischio di una diluizione dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, deve costituire oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, consapevolezza che non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso ( Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464 - 01).

Si è altresì precisato che ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui si discorre è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300, rimarcando che, stante la necessità per la configurazione della circostanza del dolo specifico, il fine di favorire l'associazione deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590 - 01).

In definitiva, il collegio cautelare ha richiamato a fondamento della diagnosi di sussistenza dell'aggravante una serie di dati fattuali congruamente stimati in grado di dimostrare, quantomeno a livello cautelare, la finalità agevolativa delle cosche: ovvero, in particolare, oltre ai collegamenti di natura personale di cui si è detto, il periodico versamento di parte degli utili agli esponenti delle famiglie criminali essendo allora opportuno ribadire quanto questa Corte ha recentemente affermato sostenendo che ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589 - 02).

Nel caso di specie, perciò, la consolidata e condivisa prassi di pagamenti periodici non solo alla cosca Tannonte, di cui i D'Andrea erano diretta espressione, ma anche ad altre' ndrine del reggino, sul cui territorio l'ATI operava, costituisce una chiara manifestazione della finalità agevolativa, contribuendo in tal modo all'accrescimento della capacità finanziaria del sodalizio di riferimento e a rinsaldarne il controllo del territorio attraverso le plurime interferenze documentate nella gestione dell'attività imprenditoriale appaltata all'associazione di cui al capo 1) della provvisoria incolpazione.Sotto il profilo soggettivo è appena il caso di rilevare che le stesse modalità e circostanze delle azioni delittuose contestate, quali emergenti dagli elementi investigativi congruamente vagliati, danno conto della piena consapevolezza dei sodali - e tra di essi il Delfino - delle modalità operative del gruppo al fine di garantirsi agibilità e protezione sul territorio.

In proposito le SS.UU.

"Chiocchini" hanno chiarito in motivazione che, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento agevolatore dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione dell'applicazione della circostanza, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività.

Si è chiarito, infatti, che la funzionalità della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta; è invece necessario accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.

Ciò è quanto avvenuto da parte dei giudici della fase cautelare sulla scorta del complessivo scrutinio dei materiali investigativi effettuato secondo i criteri propri della fase.

5. Infondati, infine, sono i rilievi difensivi in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.

Dopo aver richiamato la doppia presunzione (relativa) di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale ha spiegato che "nulla è stato dedotto dall'indagato, il quale in sede di interrogatorio di garanzia non ha fornito una plausibile versione alternativa dei fatti, né tanto meno dal difensore, se non un generico riferimento alla incensuratezza del Delfino, a fronte di plurimi elementi di rilevante pregnanza che comprovano la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p." (cfr., pag. 59 dell'ordinanza).

Ha evidenziato come "... il consolidato sistema messo in piedi dal Delfino e dagli altri sodali era ed è - ancora oggi - sintomatico di un malcostume dilagante e di una generalizzata commissione di interessi pubblici e privati, ad esclusivo vantaggio di questi ultimi" (cfr., ivi) e, soprattutto, perdurante e persistente sino all'attualità, come attestato dalle conversazioni intercettate - e riportate nel provvedimento - sino al maggio del 2021.

Così, ad esempio, e tra le più recenti, il Tribunale ha richiamato la conversazione del 19.5.2021 intercorsa tra i fratelli Chillà i quali si erano recati dal Macheda a portargli altri soldi commentando ancora negativamente l'atteggiamento dello Zaccuri che, diversamente da quanto avevano fatto "quelli di Locri", era stato restio a contribuire.

D'altra parte, oltre alla prospettiva della rassegnazione dell'appalto, si erano presentati dei problemi di gestione del contratto a decorrere dal marzo del 2020 con l'esplosione della pandemia da Covid che erano state fronteggiate con la adozione di due delibere (del 8.4.2020 e del 30.4.2020) di estensione dell'appalto a servizi di sanificazione di aree non comprese originariamente nel contratto; altra conversazione richiamata è quella del 30.3.2020, tra il Chílà e [OSCURATO:PERSONA] (direttore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (RUP del contratto di appalto Helios) e [OSCURATO:PERSONA] sui termini giuridici della estensione del servizio in cui la Minniti aveva fatto presente e rassicurato il suo interlocutore nel senso che sarebbe stata trovata una formula che andava bene "per voi e per noi".

L'estensione del servizio nella "parte ionica" sarebbe stato effettuato ed appannaggio solo dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 41 e la conversazione del 22.4.2020).

Altro aspetto di rilievo sulla persistenza ed attualità delle esigenze era ravvisabile nella vicenda relativa alla già accennata attività corruttiva ed ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] e Finanziario dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al trattamento "preferenziale" assicurato all'ATI (cfr., pagg. 42-43 e, ancora, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea sulle richieste di Corea).

Il Tribunale ha inoltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27.8-8.10.2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che aveva applicato all'odierno ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione, aggravato dal fine di agevolare la attività del sodalizio di stampo mafioso unitario denominato 'ndrangheta operante sul territorio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e sull'intero territorio nazionale ma anche all'estero; nonché, invero, dei fatti di corruzione propria di cui al capo 5) della provvisoria incolpazione del pari aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.; 2. ricorrono per cassazione i difensori del Delfino lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento al capo 1) quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, travisamento della prova ed illogicità nonché carenza di motivazione sulle argomentazioni proposte dalla difesa con la memoria versata in atti: 2.1.1 travisamento della prova ed illogicità della motivazione: rileva che il provvedimento impugnato ha sostenuto che i responsabili delle imprese oggi indagati corrispondevano a quelli già oggetto di attenzioni investigative negli anni 2000 e 2008 senza considerare che nei confronti della Coopservice, aggiudicataria del servizio di pulizia presso la ASL di Locri, non vi era stata alcuna iniziativa ed attività in tal senso; 2.1.2 travisamento della prova e contraddittorietà/illogicità della motivazione: rileva come non corrispondesse a verità il fatto che la Coopservice, dopo la sospensiva del TAR, era stata destinataria di una informativa liberatoria "con attenta vigilanza", dato questo smentito dalla documentazione in atti; segnala che tale erronea premessa ha comportato una illogica valutazione degli atti successivi tra cui il conferimento del ramo d'azienda al [OSCURATO:PERSONA] a copertura del 91% del capitale e del conseguente passaggio del personale alle altre società, invero imposto dall'art. 2112 cod. civ.; 2.1.3 carenza di motivazione sulle argomentazioni difensive: richiama le considerazioni svolte dalla difesa nella memoria in atti circa le effettive ragioni di natura organizzativa ed imprenditoriale che avevano portato alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e su cui il provvedimento impugnato non ha speso parola alcuna; 2.1.4 carenza o apparenza della motivazione sulle argomentazioni difensive: segnala che analogamente il provvedimento omette di considerare quanto sottolineato nella memoria, ovvero che il licenziamento e la successiva riassunzione del personale erano intervenute ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e di un accordo sindacale; aggiunge che la motivazione risulta apparente o carente anche sui tempi di perfezionamento di tali operazioni rispetto alla adozione della informativa antimafia intervenuta nel maggio del 2009 dopo, peraltro, una liberatoria dell'aprile del 2007, operazioni decise, peraltro, nel settembre del 2008 e che non possono ritenersi finalizzate ad aggirare un provvedimento che sarebbe stato adottato soltanto nel successivo maggio del 2009; 2.1.5 travisamento della prova, carenza ed illogicità della motivazione: richiama il provvedimento impugnato quanto alla esclusione della Coopservice dal [OSCURATO:PERSONA] ed al licenziamento e successiva riassunzione del personale "controindicato" rilevando come non fosse stato considerato che ciò era avvenuto già il 1.3.2008 ed in forza di decisioni giudiziarie di reintegra dei lavoratori da parte del Tribunale del Lavoro come da documentazione allegata alla memoria difensiva; aggiunge che il Consorzio ha provveduto direttamente alla riassunzione degli altri dipendenti (oltre alla Marzano interessata dalla reintegra giurisdizionale) al fine di limitare i danni derivanti da plurime analoghe pronunce; 2.1.6 travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive: richiama il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale del Riesame ha stigmatizzato la circostanza secondo cui il rapporto instauratosi con contratto del 2008 sarebbe proseguito senza soluzione di continuità non tenendo tuttavia conto della documentazione prodotta a dimostrazione della impossibilità di interruzione del servizio in quanto essenziale con il rischio di responsabilità amministrative e penali; richiama, altresì, la corrispondenza intercorsa nel 2011 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i vertici della ASP sulla necessaria prosecuzione del servizio nelle more della indizione di una nuova gara su base provinciale; richiama, altresì, le diffide ricevute dalla ASP con esplicita indicazione del rischio di denunzia per i reati di cui agli artt. 340, 331 e 359 cod. pen.; richiama, ancora, la documentazione, anche giornalistica, sulla intenzione del Gruppo di interrompere il servizio in mancanza di pagamento delle relative fatture ed il travisamento in cui è invece incorso il Tribunale nel ritenere che le rivendicazioni del Delfino fossero esclusivamente di natura economica; 2.1.7 travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione: richiama il provvedimento impugnato quanto alla "genesi" del patto criminale risalente al 2008 ed alla identità dei protagonisti dell'ATI rispetto a quelli coinvolti nella iniziativa dell'epoca ed evidenzia molteplici errori: a) sulla non identità dei protagonisti; b) sulle pendenze del Delfino come del Piccolo e del Valente esitate in sentenze di assoluzione, di proscioglimento, o di riqualificazione del fatto in termini non conformi a quanto affermato nella ordinanza impugnata; c) sulla non veridicità degli asseriti collegamenti tra la compagine societaria ed i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] e le consorterie criminali operanti nella Locride come in particolare la famiglia Floccari con il suo esponente [OSCURATO:PERSONA]; d) sulla irrilevanza della presenza di dipendenti imparentati con soggetti pregiudicati tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la liberatoria antimafia in data 21.12.2009 ed in data 5.6.2017 era stato iscritto nella "White list" di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6.11.2012 n. 190;2.1.8 travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione: rileva che il Tribunale ha valorizzato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non considerando che costui, già dipendente della Coopservice sino al marzo del 2007, era stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] circa un anno e mezzo prima del luglio del 2016 con una rilevante soluzione di continuità dato di per sé incompatibile con la affermazione della esistenza di un riferimento ed un appoggio al [OSCURATO:PERSONA] da parte della cosca; richiama, ancora, la intercettazione valorizzata dal Tribunale da cui emerge il contrario di quanto asserito dal Tribunale in ordine al ruolo del Floccari quale esponente del [OSCURATO:PERSONA] e non già della ATI Helios, come invece sostenuto dal Chilà nella interlocuzione richiamata; segnala la irrilevanza, da questo punto di vista, della intercettazione del 6.4.2020 e le considerazioni del Delfino sulla persona della Grasso; 2.1.9 carenza e/o contraddittorietà nonché illogicità della motivazione: riporta il contenuto della memoria depositata quanto allo svolgimento della gara indetta con deliberazione del 2013 e, in particolare, alle decisioni del Consiglio di Stato circa la doverosa esclusione dell'ATI Dusman ed alle ragioni dettagliatamente indicate della congruità della offerta dell'ATI Helios anche per quanto riguarda la remuneratività del servizio rispetto a quelli dichiarati dalla impresa concorrente; evidenzia la incongruità della considerazione del Tribunale circa la modestia dell'utile in realtà compensata da un importante ritorno di immagine; 2.1.10 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. non emergendo, dal provvedimento impugnato, né il ruolo ricoperto né il contributo offerto dall'indagato al sodalizio criminale ovvero la consapevolezza di parteciparvi: erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione; riporta la impostazione accusatoria che suppone il Delfino avere aderito ad un accordo criminoso alla cui costituzione, intervenuta nel 2008, egli non aveva pacificamente preso parte sottolineando la arbitrarietà di un automatismo secondo cui la partecipazione alla ATI Helios avrebbe comportato di per sé l'adesione al sodalizio criminale; osserva che il Tribunale, come già il GIP, ha omesso di considerare che l'adesione all'ATI aveva riguardato il solo appalto ASP e non altre commesse; sottolinea come la prova della partecipazione al sodalizio non derivi automaticamente da quella del concorso ad uno o più episodi delittuosi dovendosi comunque acquisire anche la prova della consapevolezza e volontà di aderire ad un sodalizio con un programma di più ampio respiro e tendenzialmente indeterminato; 2.2 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al difetto di gravità indiziaria circa la condotta agevolatrice e la sua consapevolezza; erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'omesso esame delle argomentazioni difensive proposte nella memoria: richiama il passo della ordinanza impugnata in cui il Tribunale ha argomentato sulla aggravante speciale e l'interrogatorio del Delfino, agli atti, con cui l'indagato aveva spiegato la sua conversazione con il Martorano conseguente allo scioglimento dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] su cui i giudici della cautela non hanno svolto alcuna considerazione nonché, inoltre, alla posizione del Floccari che era stato contattato da Chilà, era dipendente della Helios e mai aveva avuto contatti con il Delfino; sottolinea il travisamento del dato intercettivo con riguardo alla conversazione intercorsa tra la Grasso ed il Corea in merito alla presenza del Floccari nei reparti; evidenzia ancora l'erroneità del riferimento alla Coopservice contenuto nella conversazione a pag. 38 che non è quella del Delfino ma altra azienda cui la Consip aveva affidato li servizio di pulizia degli ospedali di Calabria e Sicilia nel giugno del 2021; lamenta, in ogni caso, la omessa o inadeguata motivazione sui presupposti anche soggettivi della aggravante speciale contestata; sottolinea ancora la personalità del Floccari, assolto nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" ed occupato, lui ed i suoi familiari, in attività lavorative non certo di spessore ma, in ogni caso, assunti dalla Helios e da Chilà piuttosto che dal Delfino, pur titolare della azienda operante nel territorio di competenza della cosca di riferimento; 2.3 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al ruolo ricoperto ed al contributo offerto dall'indagato al sodalizio oltre che alla consapevolezza del medesimo di partecipare ad una corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive: rileva la inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la partecipazione del Delfino al fatto corruttivo di cui al capo 5) sul presupposto della sua adesione al sodalizio contestato al capo 1) della rubrica provvisoria; richiama la impostazione dell'accusa circa l'oggetto del patto corruttivo e segnala l'apoditticità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la partecipazione del ricorrente laddove le stesse conversazioni intercorse tra il Chilà ed il Calabrò danno conto del rapporto di natura individuale tra i due; richiama inoltre i presupposti e gli elementi costitutivi del delitto di corruzione propria tra cui, in particolare, la adesione al patto corruttivo non essendo sufficiente la dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale richiedendosi invece che essa sia la causa diretta della prestazione illecita dell'impegno assunto; segnala, in primo luogo, che l'affidamento del servizio alla ATI Helios era perfettamente legittimo e come tale riconosciuto dal giudice amministrativo; richiama la conversazione intercorsa tra Domenico e [OSCURATO:PERSONA], riportata nel provvedimento impugnato, a proposito dell'atteggiamento assunto dallo Zaccuri, da cui emerge non soltanto l'errore sulla percentuale di ribasso offerta ma, anche, che si trattava di un impegno di natura personale e non di un patto corruttivo coinvolgente altri e come destinatari funzionari ormai in pensione già dal 2017; richiama, ancora, come erroneamente intesa, la intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie pure riportata nel provvedimento; evidenzia anche l'errore in cui era incorso il GIP nel collocare al 24.12.2019 la conversazione del 24.11.2019, peraltro non in atti, in modo tale da metterla in relazione all'omaggio del "panettone" di cui alla conversazione del 19.11.2019 tra Chilà e Calabrò; segnala come il Tribunale abbia ritenuto provata la dazione del 29.12.2020 sulla base di una intercettazione che riguarda tutt'altro e la cui registrazione si era interrotta per problemi tecnici; richiama, ancora, la intercettazione del 14.1.2021 erroneamente giudicata di conferma alla tesi accusatoria laddove, al contrario, proprio il suo tenore testuale portava a concludere diversamente; aggiunge che, in ogni caso, da quella conversazione non emerge alcuna richiesta di denaro da parte del Calabrò; evidenzia, ancora, come la intercettazione del 3.1.2021 non possa fondare una diagnosi di gravità indiziaria quanto alla dazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] alla luce, in particolare, di quella del 7.12.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea che dimostra come fossero soltanto costoro ad essersi assunti l'impegno di profondersi in regalie nei confronti ed a favore di pubblici ufficiali; riporta, ancora, la conversazione del 3.1.2021 tra [OSCURATO:PERSONA]Andrea ed il padre [OSCURATO:PERSONA] con le perplessità del primo sull'atteggiamento del Chilà e la strategia che costui stava portando avanti che, in ogni caso, non era quella di remunerare i pubblici funzionari per la aggiudicazione della gara alla ATI Helios; sottolinea come il tenore di altre conversazioni intercorse tra i due D'Andrea restituisca un quadro equivoco anche sulla identificazione del Delfino con "quelli di Locri" evocati dal Chilà; segnala, ancora, come il Delfino potesse invece essere associato a "Lorenzo" che, tuttavia, nelle conversazioni del Chilà, viene evocato a proposito del telefonino regalato a [OSCURATO:PERSONA] cui, però, è estranea la contestazione mossa al ricorrente che non può rispondere a titolo di concorso nel reato di corruzione qualora la sua condotta si sia manifestata nella sola fase esecutiva; segnala, ancora, come non sia stato dimostrato che le dazioni fossero comunque causalmente legate alla prestazione della attività da parte del pubblico ufficiale contraria ai doveri dell'ufficio; 2.4 violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla esigenze cautelari, il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio: rileva che, con riguardo alla esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. la motivazione della ordinanza si risolve in una mera clausola di stile non avendo il Tribunale potuto individuare alcuna circostanza concreta nemmeno in punto di rischio di reiterazione del reato; pericolo di reiterazione: evidenzia come il Tribunale abbia dedicato a tale profilo poche parole nemmeno riferibili alla posizione del Delfino la cui condotta concorsuale nel fatto di cui al capo 5) non è stata nemmeno sommariamente descritta; sottolinea come la motivazione sul rischio di reiterazione debba essere riferita al singolo e non può essere dedotta dalla posizione di altri concorrenti che può essere di volta in volta diversa; inquinamento probatorio: ritiene incomprensibile anche il paventato rischio di inquinamento probatorio dal momento che le indagini sono costituite da intercettazioni telefoniche e da sequestri eseguiti presso le aziende tra cui anche il [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che, in ogni caso, il rischio di inquinamento probatorio deve essere effettivo ed attuale; richiama, a tal proposito, l'unico reale accenno operato dal GIP alle foto ed ai biglietti in possesso del Macheda ed evocati in una conversazione da parte del Chilà segnalando tuttavia la estraneità de Delfino a costoro; 3. in data 10.2.2022 la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi nuovi (con allegata l'informativa dei CC di Locri del 3.8.2019) in cui insiste ancora nel rilevare come l'ordinanza, in punto di gravi indizi di colpevolezza, si sia limitata a ripercorrere le argomentazioni già sviluppate dal GIP senza alcun vaglio critico e pertanto, deduce, ancora: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 cod. pen.: richiama la struttura del delitto associativo segnalando come il giudice della cautela interpreti in senso accusatorio condotte e circostanze che al contrario trovano legittima spiegazione in logiche e dinamiche di natura imprenditoriale sottolineando, in particolare, come egli fosse estraneo al "patto" intercorso nel 2008 e lungamente commentato nel provvedimento qui in verifica; né, ribadisce, era consentito ritenere la sua adesione al sodalizio insita nella adesione della sua azienda al Consorzio; ribadisce l'errore in cui è incorso il provvedimento impugnato nel desumere la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale dalla adesione della Coopservices al consorzio costituitosi ben otto anni dopo l'incontro del 2008 e, inoltre, solo ed esclusivamente in funzione dell'appalto per il servizio di pulizia indetto dalla ASP laddove le finalità proclamate dal Martorano erano certamente estranee al Delfino ed al suo gruppo; segnala come il giudizio di gravità indiziaria sia stato formulato sulla scorta di poche conversazioni intercorse "inter alios" e dal contenuto caratterizzato da margini di dubbio sulla sua interpretazione; ribadisce, in particolare, la natura ed il "senso" della conversazione intercorsa tra il Delfino ed il Martorano nei giorni 3 e 4 aprile 2019 cui il Tribunale ha apoditticamente attribuito natura illecita oltre che prodromiche all'incontro del giorno 5 cui avrebbero partecipato soggetti delegati dallo stesso Delfino e ritenuti "basati" ovvero "fedelissimi" di costui con una ingiustificata connotazione negativa; ribadisce, ancora, la carenza argomentativa circa i presupposti per ritenere il Delfino partecipe del sodalizio criminale evocato nella provvisoria incolpazione non evincibile dalla sola adesione all'ATI; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991: rileva la carenza motivazionale del provvedimento impugnato quanto alla condotta agevolatrice che il Delfino avrebbe posto in essere in favore della cosca mafiosa e, per altro verso, la consapevolezza della identità e dei connotati di quest'ultima; richiama sul punto il tenore della incolpazione provvisoria denunziando l'assenza di ogni e qualsivoglia riscontro alla ipotesi accusatoria e, comunque, il difetto di motivazione sul punto; sottolinea la connotazione soggettiva dell'aggravante della agevolazione che nel caso di specie è stata contestata con riguardo a tutti i capi di incolpazione senza dar conto degli elementi su cui sarebbe fondata la diagnosi di consapevolezza in capo al ricorrente del fatto la condotta illecita sarebbe stata funzionale a favorire la cosca; evidenzia come l'informativa del maggio del 2009 evocava la parentela di soci della cooperativa con componenti di sodalizi di stampo mafioso mai tuttavia essendo emerso tale rapporto di vicinanza con i componenti del consiglio di amministrazione e, in particolare, con il Delfino vittima, peraltro, di atti intimidatori sempre puntualmente denunciati; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 319 cod. pen.: rileva come l'ordinanza impugnata abbia individuato nel Delfino, come nel Piccolo e nel Valente, coloro cui nelle conversazioni si faceva riferimento come a "quelli di Locri" e, perciò, al gruppo Coopservice in termini inadeguati, come già segnalato nella memoria depositata e sulle cui considerazioni il Tribunale non ha motivato se non in maniera stereotipa e, invero, con riferimento ad altre posizioni processuali; sottolinea in particolare, come gli stessi elementi richiamati nel provvedimento impugnato non diano conto della partecipazione del Delfino al patto corruttivo iniziale ma, semmai, alla sua fase attuativa ed esecutiva, penalmente non rilevante; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. anche con riguardo alle argomentazioni difensive: richiama, inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle ravvisate esigenze cautelari che ha evocato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. giudicata, nel contempo, comunque ritenuta vincibile dalla O.C.C. che ha stimato adeguata la misura custodiale di natura domiciliare senza, tuttavia, operare una valutazione del pericolo concreto di reiterazione fondando il suo apprezzamento su una motivazione di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il GIP di [OSCURATO:PERSONA] aveva ravvisato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione alla associazione a delinquere descritta al capo 1) della provvisoria incolpazione, aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta nonché, quindi, del delitto di corruzione propria continuata per i fatti di cui al capo 5), pure aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.; in particolare, e con riferimento al capo 1), i componenti del sodalizio erano stati individuati in [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] l fino al 2009 e, poi, del [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui erano consiglieri anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Domenico ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti promotori del sodalizio, già amministratori della [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] ari di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] a partire dal gennaio del 2018, oltre a Antonino e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, dipendenti della società ma, di fatto, partecipi della sua gestione; [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA], amministratore della CSA; [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e poi, amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]; costoro, nei ruoli indicati, e secondo la provvisoria incolpazione, avrebbero costituito e reso operativo un sodalizio dedito ad influire sulla assegnazione degli appalti dei servizi di pulizia in ambito sanitario con la costituzione di una cassa comune cui attingere per corrompere pubblici funzionari in vista dell'assegnazione alla ATI Helios del monopolio dei predetti servizi. La contestazione provvisoria di cui al capo 5) riguarda la attività corruttiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presidente della commissione di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie della ASP di [OSCURATO:PERSONA], indetta con delibera del 24.5.2013 e [OSCURATO:PERSONA], responsabile unico del procedimento, i quali si sarebbero fatti dare e promettere somme di denaro o altre utilità per aggiudicare tali servizi alla ATI Helios indipendentemente dalla vantaggiosità dell'offerta e, in questo contesto, percepito somme dal 2015 almeno sino al 28.12.2020 per Calabrò e fino al 3.1.2021 per il Macheda. Ritenendo inoltre la sussistenza di esigenze cautelari ravvisate nella continuativa condotta diretta ad assicurare utilità ai componenti della consorteria ed alle aziende e società di cui costoro erano a capo, anche in vista della indizione della nuova gara ovvero della proroga dei rapporti in essere, aveva tuttavia stimato per il Delfino adeguata a contenere il rischio di reiterazione la misura degli arresti domiciliari tenuto conto sia del ruolo non apicale rivestito dal ricorrente. La difesa aveva impugnato il provvedimento del GIP ricorrendo al Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] di fronte al quale aveva prodotto una compendiosa memoria le cui argomentazioni in fatto ed in diritto sono state in gran parte ribadite in questa sede unitamente al rilevato vizio di motivazione della ordinanza in verifica sotto il profilo della loro mancata considerazione e valutazione. 2. Non è in primo luogo inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). lo E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Tanto premesso, rileva il collegio che i primi tre motivi del ricorso (e, correlativamente, i primi tre dei motivi "nuovi"), tendono a mettere in crisi il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai fatti di cui al capo 1) ed al capo 5); la difesa articola, invero, una serie di doglianze e sviluppa una serie di considerazioni che tendono, in realtà, ad affermare la praticabilità di una lettura diversa delle emergenze indiziarie che il Tribunale, come si vedrà, ha valutato nel loro complesso ed a cui ha attribuito rilievo in termini rispetto ai quali non sono ravvisabili i vizi motivazionali invece denunziati dalla difesa del ricorrente. 3.1.1 Partendo dalla incolpazione concernente il reato associativo, rileva il collegio che l'ordinanza in verifica ha ricostruito l'origine del procedimento e, in particolare, dei profili di illegittimità che hanno caratterizzato l'aggiudicazione all'ATI Helios dell'appalto dei servizi di pulizia dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], le successive proroghe e l'affidamento delle operazioni straordinarie di igienizzazione legate alla situazione pandemica; ha evidenziato come le emergenze acquisite avessero dato conto della creazione da parte di una cordata di imprenditori di una consorteria criminale finalizzata all'illecita aggiudicazione di una serie di appalti nel settore delle pulizie di strutture sanitarie pubbliche tramite una diffusa attività corruttiva di pubblici funzionari, sottolineando la ricorrenza dei requisiti della stabilità e di una seppur rudimentale distribuzione dei compiti tra gli associati. In particolare, i giudici del riesame hanno spiegato che la genesi remota dell'accordo poi sfociato nella creazione di un vero e proprio sodalizio finalizzato ad una continuativa attività corruttiva risalga al 2008, allorché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata dagli investigatori, avevano discusso dell'appalto dei servizi di pulizie bandito nel 2004 dalla ASL n. 11 di [OSCURATO:PERSONA] ed avevano concordato di mettere fine ai dissapori ed alle recriminazioni del passato per unire le proprie forze e partecipare con unità di intenti ("come una famiglia") alle successive gare pubbliche, evitando di favorire la concorrenza e, nel contempo, esprimendo la volontà di forgiare e sponsorizzare elettoralmente un politico che rappresentasse gli interessi del gruppo a livello amministrativo. Si tratta della conversazione registrata in data 3.7.2008 negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA] (cfr., pag. 18 del provvedimento) in cui i protagonisti, nella prospettiva di una intesa venuta meno negli anni passati, avevano anche accennato ad un "tot" da dare e mettere in comune per la gestione degli interessi comuni ed alla corruzione dei funzionari pubblici. La intenzione manifestata dai conversanti era stata in primo luogo quella di individuare coloro che avrebbero dovuto essere coinvolti nel progetto e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, di proiettare l'accordo in un futuro indeterminato iniziando a sperimentarne la praticabilità per poi, se funzionante, costituirsi in Consorzio quale "veicolo" e strumento operativo per darvi concretezza (cfr., ivi, pag. 12). Nel passare in rassegna gli appalti di maggior rilievo, avevano anche fatto riferimento a vicende pregresse per verificare cosa era mancato nelle precedenti gare facendo esplicito riferimento alla attività corruttiva nei confronti di pubblici funzionari e sottolineando come fosse necessario assicurarsi che tutti i patti corruttivi futuri fossero funzionali alla realizzazione di medesimi interessi comuni convenendo sull'opportunità di mettere "un macigno" sulle passate recriminazioni. L'ordinanza ha riportato, ancora, le conversazioni del successivo 9.7.2008 e del 23.7.2008 tra Martorano e Bruzzese in cui i due avevano commentato l'esito della riunione precedente, l'atteggiamento degli altri protagonisti e, per altro verso, la necessità di rapportarsi con le cosche locali e, in particolare, con la cosca Iamonte, operante nel territorio di Melito di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 16-17) ed a cui, secondo altre emergenze, pure puntualmente riportate nella ordinanza (cfr., ivi), sarebbe stato dovuto l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine di Helios di cui, come accennato, facevano parte integrante anche i due D'Andrea (Antonino e [OSCURATO:PERSONA]) a loro volta legati da vincoli parentali con gli Iamonte. E, tuttavia, secondo quanto riportato nel provvedimento, le conversazioni dell'epoca si erano limitate a dar conto del "pactum sceleris" di cui, tuttavia, la attività di indagine non era stata in grado di dimostrare gli eventuali sviluppi operativi.Il progetto comune, invece, avrebbe trovato una occasione propizia per concretizzarsi in occasione del bando indetto dalla ASP di [OSCURATO:PERSONA] (dopo l'unificazione delle varie ASL intervenuta nel 2013) per l'espletamento dei servizi di pulizia negli ospedali della Provincia in vista del quale era stata costituita l'ATI i cui soggetti (cfr., l'organigramma riprodotto a pag. 18) erano in definitiva proprio i protagonisti della richiamata conversazione del lontano 2008 oltre, per l'appunto, al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] già operante in Locri. L'ordinanza impugnata, come accennato, ha congruamente richiamato, a sostegno della stabilità del vincolo criminoso, i consolidati rapporti di natura corruttiva intrattenuti con vari pubblici funzionari e, in particolare, la costituzione di un "fondo comune" per sopperire alle varie richieste degli esponenti della pubblica amministrazione con cui il gruppo intratteneva accordi di natura corruttiva ed effettuare i relativi pagamenti non ultimi quelli che, come si è chiarito, andavano anche alla criminalità organizzata. 3.1.2 La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A. non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati (cfr., Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 06/03/2014, Rv. 259493; n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Rv. 252387; inoltre, Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, Rv. 244486, nonché Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255914; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269952 che, in fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto, ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto, tra l'altro, dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regole "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare).Si è anche e di recente sottolineato, in termini che il collegio condivide, che, in tema di associazione per delinquere, l'esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese (cfr., Sez. 3 , n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589). Ed è anche opportuno ribadire che è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati (cfr., Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951). Il provvedimento impugnato appare senza dubbio coerente con i principi appena richiamati avendo fondato il giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo su emergenze rappresentative di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie. Non hanno pregio perciò i rilievi difensivi in ordine alla limitazione dell'accordo all'assegnazione e all'esecuzione dell'appalto del 2013 dal momento che dalla conversazione intercettata in data 3.7.2008 si evince che esso doveva riguardare non una specifica gara "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, all'"inservientato", all'Università e al Consiglio Regionale. Pertanto, la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008, l'estensione temporale del vincolo, la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto, la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il meccanismo delle proroghe oltre che dei pagamenti e di realizzare corsie preferenziali per la corresponsione dei proventi dei servizi; la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali sono tutti elementi che danno conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, Si è anche e di recente sottolineato, in termini che il collegio condivide, che, in tema di associazione per delinquere, l'esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese (cfr., Sez. 3 , n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589). Ed è anche opportuno ribadire che è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati (cfr., Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951). Il provvedimento impugnato appare senza dubbio coerente con i principi appena richiamati avendo fondato il giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo su emergenze rappresentative di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie. Non hanno pregio perciò i rilievi difensivi in ordine alla limitazione dell'accordo all'assegnazione e all'esecuzione dell'appalto del 2013 dal momento che dalla conversazione intercettata in data 3.7.2008 si evince che esso doveva riguardare non una specifica gara "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, all'"inservientato", all'Università e al Consiglio Regionale. Pertanto, la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008, l'estensione temporale del vincolo, la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto, la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il meccanismo delle proroghe oltre che dei pagamenti e di realizzare corsie preferenziali per la corresponsione dei proventi dei servizi; la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali sono tutti elementi che danno conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, dell'esistenza di una piattaforma indiziaria idonea a sostenere l'addebito associativo. D'altra parte, gli elementi esposti nel provvedimento impugnato delineano in termini che, in questa fase, appaiono congrui, la peculiarità propria del delitto associativo che sta per l'appunto nell'aspetto programmatico dell'accordo criminoso che deve essere volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati laddove il concorso di persone si risolve in una intesa occasionale in cui più persone convergono su specifiche e determinate iniziative; in definitiva, il concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. 274442; Sez. 5, Sentenza n. 3340 del 20/01/1999, PM in proc. Stolder ed altrri, Rv. 212816; Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906; Sez. 2, Sentenza n. 16339 del 17/01/2013, Burgio ed altri, Rv. 255359; Sez. 6, Sentenza n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 258009; Sez. 2, Sentenza n. 53000 del 04/10/2016, Basso ed altri, Rv. 268540). Va per altro verso ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità de/l'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). 3.2 II ricorso si sofferma, inoltre, sulla partecipazione al sodalizio e sul ruolo rivestito dal Delfino ovvero su aspetti che l'ordinanza in esame ha affrontato in termini congrui e con motivazione incensurabile in questa sede esorbitando dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). È vero che il Delfino non era stato tra i protagonisti della conversazione del 2008 in cui, come si è accennato sopra, e secondo la ricostruzione investigativa condivisa dai giudici della cautela, si era prospettata la opportunità di un accordo tra tutte le aziende coinvolte negli appalti della sanità per condizionare le gare ed ottenere una gestione sostanzialmente monopolistica dei servizi affidati dalla P.A.; è pur vero, come pure si è chiarito, che il progetto non aveva avuto séguito immediato ma, sempre alla stregua di quanto riportato nella ordinanza, si era concretizzato nel 2013 in occasione della indizione della gara per l'affidamento dell'appalto sui servizi sanitari da parte della ASP in vista del quale, anzi, era stata costituita un'ATI di cui facevano parte le imprese riferibili proprio a coloro che erano stati i promotori del progetto ed altri esponenti già impegnati nel medesimo campo. Ed in effetti, tra i partecipanti all'ATI vi era anche il Delfino, pienamente coinvolto nella vicenda che, secondo la ricostruzione operata nella ordinanza, era stata caratterizzata dall'anomalo andamento della gara ritenuto il frutto della attività corruttiva posta in essere dal gruppo composto dai titolari delle imprese consorziate con il fine ultimo di aggiudicarsi il servizio in regime sostanzialmente monopolistico attraverso l'attività corruttiva dei funzionari responsabili o incaricati del suo svolgimento e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], presidente della Commissione aggiudicatrice e di [OSCURATO:PERSONA], responsabile unico del procedimento. I giudici del riesame hanno ripercorso la "storia" degli affidamenti alla Coopservice scan l dei servizi di pulizia e sanificazione negli ospedali di Locri e Siderno e del centro AIAS di contrada Favaco di Stignano e che risaliva al 6.5.2004 che li aveva svolti prima e dopo la indizione della gara del 2007 ed alla assegnazione definitiva nel 2008. Hanno inoltre ripercorso le vicende societarie della Coopservice che, in data 16.1.2009, aveva ceduto il ramo d'azienda al [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva infine escluso la Coopservice scan l perché colpita da interdittiva. Va rilevato, su questo profilo, che le considerazioni difensive articolate dal punto 1.1 al punto 1.4 del primo motivo del ricorso, oltre ad attingere aspetti non dirimenti sull'intero impianto della incolpazione, replicano quelle su cui il provvedimento impugnato si era comunque soffermato confutandole sulla scorta della cronologia degli avvenimenti. Il Tribunale ha segnalato, infatti, che nell'ottobre del 2009 il [OSCURATO:PERSONA] aveva licenziato tutti i dipendenti "controindicati" nella interdittiva antimafia che erano stati però riassunti tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sottolineando che, ogni caso, come stigmatizzato dall'ANAC, la Coopservice prima ed il [OSCURATO:PERSONA] poi avevano continuato a svolgere i servizi in Locri senza alcuna soluzione di continuità e senza nemmeno la adozione di provvedimenti di proroga sino al 2016 ed alla gara di affidamento al [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, prescindendo dal dato, pacifico, della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] del Delfino alla ATI Helios, l'ordinanza impugnata dà conto in maniera congrua della identificazione del ricorrente (unitamente al Piccolo ed al Valente) in "quelli di Locri" (cfr., pag. 54 della ordinanza) pervenendo a tale conclusione in forza di una lettura sistematica e sinergica di tutti gli elementi acquisiti che aveva consentito di individuare nel Delfino colui o coloro cui, in particolare il Chillà, aveva ripetutamente riconosciuto di aver contribuito con regolarità alla cassa comune diversamente, ad esempio, rispetto ad altri sodali più recalcitranti quali lo Zuccari (cfr., pag. 35 dell'ordinanza, sulla conversazione del 22.10.2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote Francesco a Malta, sui soldi da dare a [OSCURATO:PERSONA] che Zaccuri non aveva dato ma che invece Delfino di Locri aveva sempre dato). Particolarmente significativa, in quest'ottica, la conversazione, puntualmente riportata dal Tribunale, ed intercorsa del 22.10.2019 in cui proprio [OSCURATO:PERSONA], nel fare il punto delle somme raccolte per "Ciccio" Macheda, aveva menzionato i componenti dell'ATI ivi compresi "quelli di Locri" ovvero la "triade" composta da Delfino, Piccolo e Valente; il Tribunale, con apprezzamento che si sottrae a rilievi di illogicità, ha osservato che "... il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico riferibile al territorio locrese, per cui non si comprende perché gli interlocutori avrebbero dovuto citare tra i membri dell'ATI soggetti provenienti da Locri che nulla avevano a che fare con la stessa" (cfr., ivi, pag. 54). Ma, anche, la conversazione intercorsa tra lo stesso Chilà e [OSCURATO:PERSONA] sul meccanismo delle false fatturazioni cui facevano ricorso per procurarsi la liquidità necessaria a remunerare i funzionari infedeli (cfr., ivi); quella del 19.12.2020 tra il Chiià e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sulla ritrosia dello Zaccuri a versare quanto dovuto al gruppo. Il Tribunale ha richiamato anche la conversazione del 21.10.2020 tra Antonino e [OSCURATO:PERSONA] riferita sia a Zaccuri che a Delfino che era regolare nei pagamenti. Ed ancora la conversazione del 22.10.2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui si desume che, in quel momento, gli unici ad aver versato l'occorrente per remunerare il Macheda erano stati ancora una volta proprio "quelli di Locri". I giudici di merito hanno inoltre giudicato priva di fondamento la tesi difensiva, ancora una volta riproposta in questa sede, secondo cui l'eventuale "adesione" del Delfino alla attività di rennunerazione dei pubblici funzionari non dimostrerebbe la sua partecipazione al progetto corruttivo e, in particolare, al condizionamento operato dal gruppo nella assegnazione dei servizi di cui al bando di gara del 2013. È vero che, in tema di corruzione, si è ritenuto che non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione (cfr., ad esempio, Sez. 6 - , Sentenza n. 46404 del 29/10/2019, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277308 in cui la Corte ha precisato che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato; conf., Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555). Ed in effetti, il Tribunale, non ignorando l'argomento difensivo, ha motivato sul perché, alla luce degli elementi acquisiti, si doveva invece ritenere che "quelli di Locri" e, in particolare, il Delfino, non fossero intervenuti nella sola fase esecutiva del patto corruttivo ma ne fossero stati invece protagonisti sin dall'inizio e, a tal proposito, ha congruamente fatto riferimento alla conversazione intercorsa tra lo stesso ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] giudicata significativa della piena consapevolezza e partecipazione del Delfino al patto corruttivo stipulato in occasione della gara del 2013 (cfr., pagg. 28-29, progressivo 337 del 3.4.2019 in cui i due, commentando le notizie sullo scioglimento dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] per infiltrazioni mafiose, sottolineava il rischio di perdere tutti gli appalti dopo che "... ce la siamo sudata per prenderla 'sta gara ...") e di cui la difesa si limita a suggerire una lettura alternativa certamente non percorribile in questa sede. 3.3 Infondate sono, inoltre, le censure articolate dalla difesa sul capo 5) della provvisoria incolpazione. Il Tribunale, infatti, ha ricostruito in maniera minuziosa ed analitica le varie fasi della gara, i successivi ricorsi e la sua definitiva assegnazione, a partire dalla delibera 203 del 24.4.2013 con la indizione della gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, alla assegnazione, in data 9.10.2014, delle valutazioni tecniche che avevano visto l'ATI Helios destinataria di un punteggio sempre superiore a quello di tutte le altre aziende concorrenti; alla esclusione di quattro delle sei ditte partecipanti ed alla apertura delle offerte economiche la più bassa delle quali era stata quella della ATI Dusman che aveva perciò conseguito un punteggio totale di 83,418 a fronte di quello della ATI Helios di 57,120. Come si legge nella ordinanza in verifica, il 3.12.2014 la Commissione di gara aveva tuttavia richiesto all'ATI Dusman la documentazione giustificativa dell'offerta che, una volta prodotta, non era stata ritenuta soddisfacente in quanto, secondo la stazione appaltante, la partecipante non aveva potuto giustificare il costo della mano d'opera secondo le tabelle del Ministero del Lavoro.In data 7.4.2015 la Dusman era stata perciò esclusa e la Helios era stata invitata a documentare l'offerta di cui, con verbale del 5.5.2015, era stata ritenuta la congruità con la aggiudicazione provvisoria l'appalto per cinque anni per un importo di Euro 24.414.466,80 oltre IVA. [OSCURATO:PERSONA] aveva perciò proposto ricorso al TAR che lo aveva accolto con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma in data 20.10.2015 la commissione aveva nuovamente escluso l'ATI ricorrente sulla scorta di documenti prodotti dall'ASP e non ammessi nel giudizio amministrativo con la aggiudicazione dell'appalto alla Helios. In data 20.12.2016 il Consiglio di Stato aveva sostanzialmente confermato la decisione del TAR sulla nuova esclusione della Dusnnan cosicché in data 20.6.2017 l'appalto aveva potuto essere assegnato definitivamente alla Helios. Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato tutte quelle che - secondo la impostazione accusatoria - erano state le eclatanti differenze di contenuto tra le due offerte per quanto concerne, ad esempio, le spese di acquisto di materiali, le spese ordinarie e straordinarie e, infine, l'assoluta esiguità dell'utile di Helios pari ad Euro 6.000 Euro per cinque anni. Si è ritenuto perciò che l'anomalo andamento della gara fosse stato il frutto della condotta posta in essere dal gruppo composto dai titolari delle imprese consorziate nell'ATI Helios con il fine ultimo di aggiudicarsi il servizio in regime sostanzialmente monopolistico attraverso l'attività corruttiva dei funzionari responsabili o incaricati del suo svolgimento e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, nelle rispettive qualità di presidente della commissione di gara e di [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, avevano assicurato la assegnazione dell'appalto alla Helios. In particolare, il Tribunale ha chiarito come non rilevasse, sulla configurabilità del delitto di corruzione propria, l'esito dei giudizi al TAR ed al CdS favorevoli ad Helios che, tuttavia, avevano avuto ad oggetto la specifica questione della affidabilità della proposta tecnica avanzata dalle partecipanti e non già la regolarità della intera procedura di cui, come accennato, ha invece evidenziato i diversi profili di irregolarità con particolare riguardo alla congruità della offerta della Helios. Per altro verso, e con motivazione in fatto che si sottrae a rilievi di legittimità, il Tribunale ha richiamato tutti i dati investigativi da cui, in maniera non manifestamente illogica, ha potuto desumere l'esistenza del patto corruttivo intercorso con i pubblici funzionari che sono stati per anni ed anni remunerati proprio per aver condizionato ed orientato l'esito della gara in termini favorevoli all'ATI Helios.Tra gli elementi puntualmente richiamati v'è, ad esempio, la conversazione riportata a pag. 54 in cui era proprio il Calabrò, nel tranquillizzare il suo interlocutore sulla sicura proroga dell'affidamento del servizio, a ricordare i tempi della sua iniziale aggiudicazione riscontrando le parole di ringraziamento del Chilà per quanto all'epoca era stato fatto dal funzionario (cfr., pag. 54); ma, anche, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aspramente rimproverato dal primo per le difficoltà mostrate a fornire il suo contributo per remunerare i pubblici funzionari per i favori ricevuti dimenticando i consistenti profitti che tutti avevano potuto conseguire in conseguenza dell'aggiudicazione della gara e rispetto ai quali le somme richieste erano ben poca cosa (cfr., ancora, pag. 53 dell'ordinanza) Numerose sono inoltre le altre conversazioni ritenute significative della continua remumerazione dei funzionari e, in particolare, del Calabrò e del Macheda per il servizio reso ma, anche, nella prospettiva di una loro persistente utilità in vista della scadenza dell'appalto e della indizione di una nuova gara per la sua rassegnazione. Così, la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla necessità di procurarsi del denaro (30.000 Euro) con cui far fronte alle spese per i funzionari in occasione delle imminenti festività natalizie; tra costoro, proprio il Calabrò che, anzi, il giorno 19.11.2019, si era personalmente recato negli uffici della Helios per verificare se fosse nella "lista" di coloro che avrebbero ricevuto il "panettone" e di fronte al quale il Chilà, nell'assicurarlo sul punto, aveva fatto tuttavia presenti le difficoltà di raccogliere il denaro necessario che era stato reperito attraverso il meccanismo delle false fatturazioni (cfr., pagg. 30-32). Ed era stato proprio in quella occasione che i due avevano discusso della scadenza del contratto ed il Calabrò aveva assicurato il Chilà sul fatto che l'appalto sarebbe stato prorogato per almeno cinque anni ovvero per il tempo necessario per indire la nuova gara (cfr. ivi, pag. 32) come era avvenuto per la gara del 2013 che era stata fatta durare quattro anni durante i quali il servizio era stato illecitamente prorogato alla AES ed alla GSA di Chiià, Zaccuri e Martorano a Reggio ed alla Coopservice di Delfino su Locri; il Chilà, a quel punto, aveva ringraziato ancora il suo interlocutore per tutto quello che avevano fatto all'epoca lui ed il Macheda (cfr., ivi, ancora, pag. 33). Dalla conversazione del 18.9.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea il Tribunale ha inoltre desunto il sicuro coinvolgimento del Macheda avendo i due discusso della difficoltà di reperire il denaro facendo esplicito riferimento alla circostanza che a [OSCURATO:PERSONA] veniva pagata la somma di Euro 3.000 al mese (cfr., ivi, pag. 34) tanto che occorreva blandire per rinviare il pagamento alla fine del mese. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe incontrato con il D'Andrea il giorno 19.11.2019 che ne avrebbe riferito tre giorni dopo a Chilà mettendolo a parte delle ulteriori richieste del primo. L'anno successivo, ha segnalato il Tribunale, si era riproposta la medesima "routine" con il D'Andrea che aveva inviato al Chilà una foto da cui si intravede un foglio di appunti con i conti relativi alle dazioni del mese di dicembre per una somma complessiva di Euro 36.000 da corrispondere ai funzionari e, come si dirà appresso, alle famiglie mafiose di Melito e di Africo (cfr., ivi, pag. 35). Altrettanto significativamente è stata riportata la conversazione del 29.12.2020 in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i due D'Andrea avevano commentato le intese passate ed il loro rispetto e gratitudine nel confronti del Macheda in occasione della complicata vicenda anche giudiziaria della assegnazione della gara. In definitiva, quindi, il Tribunale ha motivato in maniera congrua, puntuale e non manifestamente illogica sui pagamenti eseguiti nel corso degli anni in favore del Calabrò e del Macheda quale controprestazione per l'operato di costoro nell'indirizzare illecitamente la gara di cui erano stati responsabili e che era stata aggiudicata ad Helios. Ha fatto anche riferimento alle considerazioni svolte dai due D'Andrea sulla inutilità di continuare a pagare i due erano ormai in pensione (cfr., ivi, pag. 38) ma sottolineando la utilità di "riagganciare" il Calabrò in vista proprio della indizione della nuova gara e delle "entrature" nella pubblica amministrazione di cui questi poteva ancora godere. Ecco, perciò, che alla luce degli elementi analiticamente esposti, i giudici della fase cautelare hanno potuto concludere nel senso della configurabilità del delitto di corruzione che, come è noto, sussiste a condizione che sia ravvisabile un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (cfr., ad esempio, Sez. 6 - , Sentenza n. 3765 del 09/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144; conf., Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 in cui la Corte ha ribadito che ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela). Per altro verso, si è chiarito, in giurisprudenza, che in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352; Sez. 6, Sentenza n. 6056 del 23/09/2014, Staffieri, Rv. 262333 secondo cui, per contro, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio). 4. Infondato è il secondo motivo del ricorso ed il secondo dei "motivi nuovi" con cui la difesa ha sviluppato delle articolate censure sulla ritenuta insussistenza di riscontri indiziari adeguati circa la configurabilità della aggravante della agevolazione mafiosa e, sotto altro profilo, della possibilità di ascriverla soggettivamente all'odierno ricorrente. È noto, infatti, che, secondo l'insegnamento di S.U. "Chioccini", l'aggravante della "agevolazione" ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734-01). L'ordinanza impugnata ha motivato sulla esistenza dei presupposti della aggravante "mafiosa" rilevando come tutti i componenti del gruppo di imprenditori riunitisi nell'ATI aggiudicataria dell'appalto "... si giovavano dei rapporti ormai fidelizzati con i funzionari pubblici dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], ai quali elargivano denaro ed utilità di vario tipo ottenendo in cambio la proroga del contratto, il pagamento in via preferenziale dei mandati, nonché l'ampliamento dell'oggetto dello stesso a fronte della emergenza sanitaria in atto; dall'altro lo sguardo degli stessi non poteva non essere rivolto alla locale criminalità organizzata, che in virtù della 'competenza territoriale' doveva avere l'ultima parola sullo svolgimento delle attività di pulizia e di sanificazione, da sempre oggetto di interesse delle organizzazioni criminali ..." (cfr., pag. 55 dell'ordinanza in verifica). Il Tribunale ha inoltre ripercorso l'analisi svolta sulle composizioni societarie e dei dipendenti della Coopservice da cui era emerso (cfr., ivi, pag. 23) un collegamento con i gruppi e le consorterie criminose operanti nella locride tra cui spicca la famiglia Floccari e, in particolare, l'emersione della figura di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della Helios, ed anni prima della [OSCURATO:SOCIETA] e poi della [OSCURATO:SOCIETA], portavoce dei Chillà nell'ospedale di Locri. Ha spiegato che la famiglia Floccari risulta storicamente legata alla cosca "Cataldo" e che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nei procedimenti Sharks e Giano per fatti di estorsione tanto che la sua caratura criminale e la intraneità al contesto 'ndranghetista era circostanza nota anche agli stessi funzionari del nosocomio (cfr., pag. 24 e la conversazione tra tale [OSCURATO:PERSONA] ed una collega). I giudici del riesame hanno inoltre richiamato i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca Serraino-Rosnnini di [OSCURATO:PERSONA] di cui hanno parlato diversi collaboratori la cui attendibilità era stata vagliata in diverse sedi processuali come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo descrivono come imprenditore di riferimento; riferimenti anche in altri processi (es. [OSCURATO:PERSONA] nel proc. "[OSCURATO:PERSONA]"). La stessa ordinanza "genetica" aveva ampiamente motivato sul punto (cfr., pagg. 553 e ssgg.) sostenendo che "... attraverso la condotta associativa — concretizzatasi anche nelle corruttele e nelle turbative d'asta che hanno permesso l'illecito accaparramento dei servizi pubblici — gli odierni indagati, oltre a realizzare i propri personali obiettivi imprenditoriali, hanno deliberatamente spianato la strada, sulla base di precisi accordi spartitori e di una strategia consolidata, all'ingresso ed alla stabile permanenza della 'ndrangheta nel settore delle pulizie sanitarie"; aveva spiegato, infatti, che "... il cartello di imprese del capo 1 ha costituito il grimaldello di cui le principali cosche di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Locride si sono servite per ingerirsi in un business lucroso e prestigioso, ricavando profitti, selezionando propri rappresentanti all'interno delle ditte interessate, indicando operai da assumere con il beneplacito delle ndrine".Il GIP aveva sottolineato l'importanza, per i sodalizi criminali, di poter contare su una diretta presenza all'interno dei nosocomi e delle strutture ospedaliere "... che, per i flussi di denaro che ivi giungono e per il crocevia di interessi che ivi si radicano, costituendo un perfetto humus per il consolidamento del proprio potere economico e criminale" segnalando come "... le cosche di [OSCURATO:PERSONA] (Serraino, Rosmini, Libri), grazie al vincolo solidale intessuto con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coindagati, hanno partecipato alla spartizione dei profitti derivanti dagli appalti illecitamente aggiudicati (...) ". Sia il GIP che, poi, il Tribunale, hanno evidenziato la rilevanza da attribuire alla periodica e regolare rimessa di denaro assicurata dal sodalizio alle famiglie di Melito e di Africo (cfr., pag. 55 dell'ordinanza). L'ordinanza genetica aveva poi segnalato, sul punto, la facoltà riconosciuta alle cosche di individuare e segnalare gli imprenditori da inserire nell'ATI (cfr., ivi, ancora, pag. 553 e le conversazioni ivi riportate), "... la costante presenza, negli ospedali, di personaggi quali Mario e [OSCURATO:PERSONA]Andrea o [OSCURATO:PERSONA], temuti e riveriti, in grado di interloquire con dirigenti e funzionari, divenendo parte del sistema di potere che governa il mondo della sanità" (cfr., ancora, ivi); ma, anche, "... l'ostentata tracotanza con cui [OSCURATO:PERSONA]Andrea, espressione della cosca Iamonte, si vantava di essere l'unico titolato a gestire gli affari presso l'ospedale di Melito P.S. ..." (cfr., ancora, pag. 554) e la facoltà riconosciuta loro di selezionare il personale da assumere. Il GIP aveva significativamente sottolineato che "tale era la condivisione di interessi tra le imprese del consorzio e le cosche, che — in quelle rare ipotesi in cui gli odierni indagati si determinavano ad operare, con azioni corruttive, senza coinvolgere i sodalizi mafiosi interessati — ne davano atto esplicitamente, quasi a volere differenziare quelle peculiari vicende rispetto all'ordinario modus procedendi"; ed aveva richiamato "... quanto accaduto in occasione della corruzione di [OSCURATO:PERSONA], preposto alla [OSCURATO:PERSONA] deIVA.S.P. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea (cfr., ancora, pag. 554). In tal modo, i giudici di merito hanno dato conto in maniera adeguata e congrua dei presupposti fattuali per ritenere in questa sede la aggravante contestata. È noto, infatti, che la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01) ma la finalità agevolatrice, onde evitare il rischio di una diluizione dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, deve costituire oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, consapevolezza che non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso ( Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464 - 01). Si è altresì precisato che ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui si discorre è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300, rimarcando che, stante la necessità per la configurazione della circostanza del dolo specifico, il fine di favorire l'associazione deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590 - 01). In definitiva, il collegio cautelare ha richiamato a fondamento della diagnosi di sussistenza dell'aggravante una serie di dati fattuali congruamente stimati in grado di dimostrare, quantomeno a livello cautelare, la finalità agevolativa delle cosche: ovvero, in particolare, oltre ai collegamenti di natura personale di cui si è detto, il periodico versamento di parte degli utili agli esponenti delle famiglie criminali essendo allora opportuno ribadire quanto questa Corte ha recentemente affermato sostenendo che ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589 - 02). Nel caso di specie, perciò, la consolidata e condivisa prassi di pagamenti periodici non solo alla cosca Tannonte, di cui i D'Andrea erano diretta espressione, ma anche ad altre' ndrine del reggino, sul cui territorio l'ATI operava, costituisce una chiara manifestazione della finalità agevolativa, contribuendo in tal modo all'accrescimento della capacità finanziaria del sodalizio di riferimento e a rinsaldarne il controllo del territorio attraverso le plurime interferenze documentate nella gestione dell'attività imprenditoriale appaltata all'associazione di cui al capo 1) della provvisoria incolpazione.Sotto il profilo soggettivo è appena il caso di rilevare che le stesse modalità e circostanze delle azioni delittuose contestate, quali emergenti dagli elementi investigativi congruamente vagliati, danno conto della piena consapevolezza dei sodali - e tra di essi il Delfino - delle modalità operative del gruppo al fine di garantirsi agibilità e protezione sul territorio. In proposito le SS.UU. "Chiocchini" hanno chiarito in motivazione che, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento agevolatore dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione dell'applicazione della circostanza, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività. Si è chiarito, infatti, che la funzionalità della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta; è invece necessario accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. Ciò è quanto avvenuto da parte dei giudici della fase cautelare sulla scorta del complessivo scrutinio dei materiali investigativi effettuato secondo i criteri propri della fase. 5. Infondati, infine, sono i rilievi difensivi in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. Dopo aver richiamato la doppia presunzione (relativa) di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale ha spiegato che "nulla è stato dedotto dall'indagato, il quale in sede di interrogatorio di garanzia non ha fornito una plausibile versione alternativa dei fatti, né tanto meno dal difensore, se non un generico riferimento alla incensuratezza del Delfino, a fronte di plurimi elementi di rilevante pregnanza che comprovano la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p." (cfr., pag. 59 dell'ordinanza). Ha evidenziato come "... il consolidato sistema messo in piedi dal Delfino e dagli altri sodali era ed è - ancora oggi - sintomatico di un malcostume dilagante e di una generalizzata commissione di interessi pubblici e privati, ad esclusivo vantaggio di questi ultimi" (cfr., ivi) e, soprattutto, perdurante e persistente sino all'attualità, come attestato dalle conversazioni intercettate - e riportate nel provvedimento - sino al maggio del 2021. Così, ad esempio, e tra le più recenti, il Tribunale ha richiamato la conversazione del 19.5.2021 intercorsa tra i fratelli Chillà i quali si erano recati dal Macheda a portargli altri soldi commentando ancora negativamente l'atteggiamento dello Zaccuri che, diversamente da quanto avevano fatto "quelli di Locri", era stato restio a contribuire. D'altra parte, oltre alla prospettiva della rassegnazione dell'appalto, si erano presentati dei problemi di gestione del contratto a decorrere dal marzo del 2020 con l'esplosione della pandemia da Covid che erano state fronteggiate con la adozione di due delibere (del 8.4.2020 e del 30.4.2020) di estensione dell'appalto a servizi di sanificazione di aree non comprese originariamente nel contratto; altra conversazione richiamata è quella del 30.3.2020, tra il Chílà e [OSCURATO:PERSONA] (direttore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (RUP del contratto di appalto Helios) e [OSCURATO:PERSONA] sui termini giuridici della estensione del servizio in cui la Minniti aveva fatto presente e rassicurato il suo interlocutore nel senso che sarebbe stata trovata una formula che andava bene "per voi e per noi". L'estensione del servizio nella "parte ionica" sarebbe stato effettuato ed appannaggio solo dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 41 e la conversazione del 22.4.2020). Altro aspetto di rilievo sulla persistenza ed attualità delle esigenze era ravvisabile nella vicenda relativa alla già accennata attività corruttiva ed ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] e Finanziario dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al trattamento "preferenziale" assicurato all'ATI (cfr., pagg. 42-43 e, ancora, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea sulle richieste di Corea). Il Tribunale ha inoltre
Sentenza Cassazione n. 20397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris