CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 36445/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16813-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro a‘z- [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 529/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16813 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 16813/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 529 del 2019 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso alcuni estratti di ruolo e i sottostanti atti impositivi, fondata sulla circostanza che le cartelle di pagamento non gli erano state validamente notificate per cui era intervenuta la prescrizione quinquennale dei relativi crediti. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, nel caso in esame, una carenza di interesse dell'originario ricorrente ad impugnare gli estratti di ruolo perché, sebbene la causa fosse stata impostata sul presupposto della mancata notifica degli atti impositivi, tuttavia era stata accertata la regolarità delle notifiche della cartella nonché della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, per cui era preclusa la possibilità di una nuova impugnazione; inoltre, hanno sottolineato che, pur non configurandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario, l'azione poteva essere fatta valere sia contro l'ente impositore che contro l'agente deputato alla riscossione, entrambi legittimati a stare in giudizio nelle controversie in cui l'estinzione del diritto era stata eccepita allegando l'irregolarità del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. L'INPS non ha svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 113 cpc e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione della legge n. 335 del 1995 e la violazione dell'art.24 Cost. per non avere considerato la Corte territoriale che vi poteva essere interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito anche in seguito al decorso del termine prescrizionale maturato successivamente alla notifica della cartella. 2. Il motivo è fondato.RG 16813/2020 3. E' stato affermato, in sede di legittimità (Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 22925/2019) che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire era stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella). 4. La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, cui si intende dare seguito, e avrebbe dovuto comunque valutare l'eccezione di prescrizione quinquennale (cui era connessa la questione della legittimità dell'iscrizione dell'ipoteca esattoriale) eccepita dal Russo a prescindere dal fatto che le cartelle fossero state o meno notificate, non essendo ciò preclusivo all'esame della questione sulla avvenuta prescrizione del credito. 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra richiamato, provvedendo, altresì, alle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Adrian