CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41511/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha convertito la pena di 4.000,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 16 giorni di libertà per insolvibilità del condannato; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen. evidenziando che la pena avrebbe dovuto essere dichiarata estinta e che una richiesta in tal senso è pendente avanti al giudice dell'esecuzione; Rilevato che la doglianza non si riferisce ai presupposti sui quali si • basa il provvedimento impugnato e che pertanto con questo non si confronta risultando priva di specificità, ciò in quanto il procedimento di conversione della pena pecuniaria e quello di esecuzione per la dichiarazione di estinzione della pena sono autonomi; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de