CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l'inammissibilita l del ricorso per D'[OSCURATO:PERSONA]; conclude per il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art. 102 c.p.p. , per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata successivamente, chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia resa il 3 luglio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); e di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 624 e 625, commi 2 e 7, cod. pen. (capo B). 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata nei giudizi di merito, nei mesi estivi dell'anno 2021, veniva rinvenuta una piantagione di canapa indiana in [OSCURATO:PERSONA] di Rizziconi. Le indagini si erano svolte attraverso un servizio di osservazione da remoto che aveva inizialmente consentito di notare due individui, uno che si addentrava all'interno della piantagione, ed un secondo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], che si posizionava appena fuori dalla piantagione con compiti di copertura, sorvegliando gli spazi attigui. Mentre la polizia operante predisponeva un piano di intervento, sopraggiungevano sul luogo altre tre persone. [OSCURATO:PERSONA] e il D'[OSCURATO:PERSONA] avevano iniziato ad estirpare e raccogliere le piante rimosse all'interno di apposite cassette, mentre gli altri due soggetti, uno dei quali identificati nel [OSCURATO:PERSONA], fungevano da sorveglianti. All'intervento dei militari, il gruppo si dava ad una precipitosa fuga; nel terreno di fronte alla piantagione venivano però prontamente raggiunti e bloccati tre fuggitivi, la cui identità ed implicazione nei fatti veniva riscontrata in tempo reale con le immagini del sistema di ripresa da remoto. Nella relazione tecnica redatta dal Ris di Messina del 16 marzo 2022 si darà atto che, dalla sostanza w era risultato estraibile un considerevole principio attivo. Dal verbale di accertamento era altresì dato evincere come l'attività di coltivazione fosse alimentata da energia elettrica illecitamente sottratta, attraverso la realizzazione di un allaccio abusivo. 2. Avverso la sentenza di appello propongono distinti atti di ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] solleva quattro motivi di ricorso con cui deduce: 3.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/ 1990 (capo A) per l'acritica conferma della sentenza di primo grado; per l'omessa allegazione della versione integrale dei filmati; per l'assenza di contatti con i complici, non disponendo l'imputato dei loro numeri telefonici; per il travisamento della prova in ordine al comportamento dell'imputato e agli esiti derivanti dall'esame della copia forense del contenuto del dispositivo di telefonia mobile in uso allo stesso;3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assunzione e/o motivazione in ordine al motivo della presenza del ricorrente sul luogo dei fatti nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto del contenuto complessivo del fascicolo del difensore, ritualmente acquisito in primo grado, ove si richiamavano le ragioni della presenza del ricorrente sul luogo dei fatti; 3.3. Violazione di legge in ordine all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe inesattamente attribuito all'imputato la qualifica di palo, omettendo di motivare sulla connivenza non punibile e non tenendo conto della impossibilità oggettiva del ricorrente di assumere tale ruolo, non potendo egli comunicare con alcuno né agevolare l'esecuzione del reato. L'impugnata sentenza non indicherebbe quale specifica condotta abbia posto in essere il prevenuto al fine di agevolare l'operato dei correi; 3.4. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si porrebbe in contrasto con le finalità di cui all'anzidetta norma e con la giurisprudenza di legittimità. La difesa evidenzia l'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], il fatto che abbia reso interrogatorio, il ruolo marginale assunto. 4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] si fonda su tre motivi con cui si deducono: 4.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, basata esclusivamente sulla sua presenza sul luogo dei fatti in un'unica occasione (il 7 settembre 2021). L'imputato, invero, sarebbe stato assente dal luogo dei fatti nei giorni precedenti, non comparendo mai nelle videoriprese, né venendo monitorato dalla polizia giudiziaria nei giorni antecedenti l'arresto; non avrebbe partecipato all'opera di coltivazione; non avrebbe avuto alcuna consapevolezza dell'allaccio abusivo al contatore. La condotta dell'imputato ben potrebbe integrare un'ipotesi di connivenza non punibile. La sentenza impugnata si appalesa manifestamente illogica e contraddittoria perché da un lato postula sicura partecipazione dell'imputato al reato e, dall'altro, non indica alcun elemento concreto che la dimostri, se non la mera presenza sul luogo del fatto; 4.2. Travisamento di prova decisiva, per avere attribuito al ricorrente dichiarazioni confessorie mai rese. L'assunto contenuto in sentenza, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Gaudioso e al D'[OSCURATO:PERSONA], una volta sopraggiunto sui luoghi, avesse iniziato ad estirpare e a raccogliere le piante rimosse all'interno di apposite cassette, sarebbe una ricostruzione priva di riscontro negli atti processuali; 4.3. Omessa e/o apparente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. La difesa sottolinea, in particolare, che il ricorrente è incensurato e che non risultano a suo carico elementi concreti di negativa personalità o di pericolosità sociale. 5. Il ricorso del D'[OSCURATO:PERSONA] si fonda su tre motivi con cui su deducono: 5.1. Carenza e contraddittorietà della motivazione nella determinazione della pena; omessa considerazione delle condizioni personali dell'imputato nonché violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a giustificare il trattamento sanzionatorio richiamando in termini generici la gravità oggettiva del fatto, senza operare alcuna concreta personalizzazione della pena in rapporto alla situazione sociale, familiare ed economica dell'imputato; 5.2. Erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche; motivazione apparente nonostante la confessione e la condotta collaborativa dell'imputato; violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. La sentenza impugnata si limiterebbe, sul punto, a richiamare per relationem le argomentazioni spese d'Ai primo Giudice, affermando che questi avrebbe dettagliatamente esposto le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, ragioni che la Corte territoriale dichiara di condividere, pur senza chiarire quali sarebbero tali ragioni, atteso che la Corte di appello non individua alcun elemento negativo concreto a carico dell'imputato né confuta le molteplici circostanze favorevoli poste in luce dalla difesa, quali la piena confessione resa già all'atto dell'interrogatorio di garanzia, la manifestazione di un sincero pentimento, l'estraneità ad ambienti criminali organizzati, lo stato di bisogno che lo aveva indotto a compiere il reato. Circostanze queste che avevano portato, in un parallelo procedimento innanzi al Tribunale di Palermo per fatti connessi, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva contestata. La motivazione della Corte territoriale sul punto appare pertanto meramente apparente 5.3. Applicazione automatica della recidiva reiterata, mancata valutazione della pericolosità, violazione degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. La circostanza aggravante della recidiva sarebbe stata applicata in modo automatico, come conseguenza O el ,k4 IL meramente frdei precedenti. 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso del 11, D'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile e che i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] siano rigettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. I primi due motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e versati in fatto. Va ricordato che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 3, n. 27186 del 10/03/2022, Grasso, non massimata; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521, relativa a fattispecie in cui, in applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell'imputato che aveva svolto la funzione di "vedetta", con il compito di avvisare i concorrenti, dediti all'attività di spaccio, dell'arrivo della polizia giudiziaria; in ordine alla generale sufficienza del contributo agevolatore nel concorso di persone nel reato vedi Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200). Le vedette, nelle piazze di spaccio o altrove, notoriamente consentono la realizzazione delle condotte criminose in modo più agevole e in condizioni di maggiore sicurezza (Sez. 6, n. 7331 del 20/11/2024, dep. 2025, Veceloque, non massimata). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha indicato quale ruolo del [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento di attività di sorveglianza del sito unitamente al Gallizzi. Nella sentenza impugnata, infatti, si è evidenziato che, in base alla visione del filmato, il [OSCURATO:PERSONA] e il correo si erano recati più volte nel retro del fabbricato, al fine di verificare l'eventuale arrivo di terzi soggetti; essi, peraltro, supervisionavano l'attività degli altri tre complici. Si è sottolineato che, essendosi presumibilmente accorti dell'attività di osservazione di p.g., i cinque correi si davano alla fuga in direzioni diverse: erano bloccati e arrestati tre di loro, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle plurime censure sull'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). .6 Nel giudizio di legittimità, pertanto, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto circoscritto, perché non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcunt dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). La difesa non considera che il quadro probatorio illustrato dai giudici di merito è ben più ampio di quanto rappresentato nel ricorso. Esso, infatti, non si basa esclusivamente sul contenuto di frammenti di filmati, bensì sulla diretta osservazione del personale di polizia giudiziaria, che aveva visionato tutte le fasi della vicenda criminosa. La difesa non fornisce spiegazioni in ordine al ripetuto spostamento del [OSCURATO:PERSONA] nella zona retrostante unitamente al Gallizzi; né chiarisce i rapporti con il predetto e con gli altri correi. Irrilevante è l'omessa allegazione integrale del video, proprio per il rilievo preminente del monitoraggio eseguito dagli organi di p.g. durante l'azione delittuosa, apparendo i fotogrammi delle immagini solo integrativi della narrazione di questi. In presenza dei plurimi e convergenti elementi probatori sopra sintetizzati, la Corte distrettuale ha ritenuto del tutto irrilevante la mancanza di contatti telefonici; né era tenuta a spiegare quale forma alternativa di comunicazione avesse prescelto il [OSCURATO:PERSONA], per conversare coi complici. La Corte bolognese ha poi ritenuto superflua l'audizione del [OSCURATO:PERSONA] e della teste Chitti, perché entrambi avevano reso dichiarazioni in sede di investigazioni difensive, poi confluite nel fascicolo processuale con il consenso delle parti. La loro acquisizione non imponeva di riconoscere la loro decisività, al fine di confutare le conclusioni alle quali è pervenuto l'organo giudicante. La difesa, peraltro, non chiarisce neanche le ragioni dell'asserita rilevanza delle dichiarazioni della Chitti, così come non spiega la ragione della fuga del [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'intervento degli operanti. Il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Deve, al riguardo, rammentarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). La Corte di appello, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., correttamente qualificando il ruolo dal prevenuto ricoperto come "vedetta" o "palo" (sul punto vedi il par. 1). La difesa si è limitata a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contributo del [OSCURATO:PERSONA], senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo. Il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], analogo al secondo motivo di ricorso del D'[OSCURATO:PERSONA] e al terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], afferente all'asseritamente ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudiceMS, '715r1-» esprime un giudizio di tarttjiti, la cui motivazione è insindacabile in sede di - legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il Giudice segnalato la gravità della condotta criminosa (p. 15 sent. app.). Nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).Conformemente a tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei reati, dell'estensione della piantagione e del notevole quantitativo di sostanza drogante destinata allo smercio. Giove, inoltre, ricordare che la richiamata (dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]) incensuratezza non può, per espressa disposizione normativa (art. 62-bis, comma 3, cod. proc. pen.), essere posta, per ciò solo, a fondamento della concessione delle invocate attenuanti. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. I primi due motivi di ricorso, entrambi afferenti alla responsabilità dell'imputato, sono infondati. La Corte territoriale ha descritto analiticamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA], che si posizionava fuori alla piantagione e sorvegliava gli spazi attigui e che, subito dopo, unitamente al Gaudioso e al D'[OSCURATO:PERSONA] iniziava ad estirpare / le piante rimosse, per poi riporle all'interno di apposite cassette; ha evidenziato infine che, essendosi presumibilmente accorto dell'attività di osservazione degli operanti, l'imputato aveva tentato la fuga in una direzione diversa da quelle prescelte dai complici, per poi essere bloccato ed arrestato unitamente a due correi. In relazione alle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] sull'affermazione di responsabilità vanno richiamate molteplici considerazioni già sviluppate in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]: la formazione di un quadro probatorio basato sulla diretta percezione del personale di polizia giudiziaria e non solo della visione di frammenti delle videoriprese, dal quale emergeva un coinvolgimento più fattivo nelle attività di raccolta delle piante e di collocazione nelle cassette; la compartecipazione alla condotta di raccolta di altri due correi; l'irrilevanza del dato dell'assenza del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo dei fatti nei giorni precedenti, nonché di precedenti contatti telefonici coi complici; la mancata spiegazione del tentativo di fuga all'arrivo degli operanti. La difesa oppone una visione riduttiva della condotta del [OSCURATO:PERSONA], ma non riesce a sminuire il preminente rilievo dei molteplici e convergenti elementi probatori, con cui non si confronta. La Corte distrettuale ha, con motivazione non manifestamente illogica, disatteso la spiegazione della difesa, consistente nell'incarico di dover compiere un sopralluogo in qualità di agrotecnico (del tutto indimostrata e in assenza di spiegazioni sul nominativo del soggetto che lo aveva contattato) e nell'istantanea scelta sul posto di voler coadiuvare la raccolta delle piante di marijuana e di canapa indiana. Quanto alla tesi del travisamento delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], essa è stata correttamente confutata. [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente escluso la propria partecipazione all'opera di coltivazione, ma ha comunque ammesso di aver collaborato (sia pur per una frazione di tempo limitata) all'attività illecita, accettando la proposta formulatagli in loco. La Corte di appello ha escluso la veridicità di tale affermazione, escludendo logicamente la fondatezza dell'assunto difensivo circa l'estemporaneità del contributo del [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimento dell'attività criminosa. In proposito occorre ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica e che risponde a criteri di intrinseca razionalità, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto RAILAJA42, congetturale, seppureplausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). Il dubbio ragionevole deve essere suscettibile altresì di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Nel caso in esame, la prospettazione difensiva risulta meramente ipotetica e del tutto disancorata da qualunque dato probatorio e, dunque, inidonea a scalfire la ricostruzione operata dai Giudici di merito. Con riguardo poi alla questione prospettata in tema di responsabilità per il reato di furto, va premesso che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 7, Ord n. 29284 del 14/07/2025, Janane, non massimata; Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Si è precisato, peraltro, che l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278438). I Giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, illustrando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica, unitamente ai complici, al fine di trarne indebito profitto economico. Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte bolognese, con motivazione del tutto congrua, ha determinato la pena sulla base del quantitativo consistente della marijuana coltivata, della qualità e della quantità e del principio attivo in essa contenuto nonché della capacità a delinquere dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Giova, al riguardo, richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, la Suprema Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dal percorso criminale dell'imputato, caratterizzato da precedenti penali (specifici e contro il patrimonio) e dalla gravità della vicenda criminosa, dati ritenuti logicamente indicativi di una progressione criminosa e di una stabile dedizione ad attività illecite e non di un'occasionale ricaduta nell'illecito. La difesa si limita a dedurre l'esistenza di un vizio motivazionale, senza tuttavia confrontarsi con il percorso argonnentativo della sentenza impugnata, erroneamente affermando che la Corte A distrettuale si sarebbe limitata citare i precedenti penali.3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro