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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23244/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16797/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e condomicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 123. –controricorrente – Oggetto: Diniego rimb.

Irpef 2007-08-09-10-11-12-13 11– 1 6797 /201 9 – 06/07/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 8092/03/2018, pronunciata il 22 marzo 2018 e depositata il 20 novembre 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente, titolare della pensione integrativa Inps PI n. 00130035, con istanza notificata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II,chiedeva all’Ente di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di una certificazione attestante il diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare percepito (ex art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale congiuntamente all’istanza di rimborso delle maggiori sommeversate rispetto al dovuto. [OSCURATO:PERSONA] non forniva no alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

Il detto silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma , che accoglieva le ragioni della contribuente, limitatamente al le trattenute operate dal sostituto d’imposta sui trattamenti di previdenza complementare corrisposti nei quarantotto mesi antecedenti la prestazione dell’istanza di rimborso, nel rispetto del termine fissato dall’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure, donde insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con controricorso.

In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia a far valere la sentenza favorevole della CTR a fronte della contestuale rinuncia dell’Avvocatura generale dello Stato al presente ricorsodi legittimità, il tutto a spese compensate.

Lo scambio di corrispondenza con le relative istanze debitamente sottoscritte èstato versato in atti.

CONSIDERATO 11– 1 6797 /201 9 – 06/07/2023 MMF In prossimità dell’adunanza vi è stato scambio di note fra le parti che sono ora concordi nella rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entratea spese compensate, a fronte della rinuncia, da parte della contribuente, alla domanda di rimborso come accolta dalla CTR,il tutto come da adeguati poteri di disporre de lla controversia come dadocumenti versati in atti.

PQM La corte dichiara estinto il giudizio con spese integralmente co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16797/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e condomicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 123. –controricorrente – Oggetto: Diniego rimb. Irpef 2007-08-09-10-11-12-13 11– 1 6797 /201 9 – 06/07/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 8092/03/2018, pronunciata il 22 marzo 2018 e depositata il 20 novembre 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente, titolare della pensione integrativa Inps PI n. 00130035, con istanza notificata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II,chiedeva all’Ente di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di una certificazione attestante il diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare percepito (ex art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale congiuntamente all’istanza di rimborso delle maggiori sommeversate rispetto al dovuto. [OSCURATO:PERSONA] non forniva no alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il detto silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma , che accoglieva le ragioni della contribuente, limitatamente al le trattenute operate dal sostituto d’imposta sui trattamenti di previdenza complementare corrisposti nei quarantotto mesi antecedenti la prestazione dell’istanza di rimborso, nel rispetto del termine fissato dall’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure, donde insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia a far valere la sentenza favorevole della CTR a fronte della contestuale rinuncia dell’Avvocatura generale dello Stato al presente ricorsodi legittimità, il tutto a spese compensate. Lo scambio di corrispondenza con le relative istanze debitamente sottoscritte èstato versato in atti. CONSIDERATO 11– 1 6797 /201 9 – 06/07/2023 MMF In prossimità dell’adunanza vi è stato scambio di note fra le parti che sono ora concordi nella rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entratea spese compensate, a fronte della rinuncia, da parte della contribuente, alla domanda di rimborso come accolta dalla CTR,il tutto come da adeguati poteri di disporre de lla controversia come dadocumenti versati in atti. PQM La corte dichiara estinto il giudizio con spese integralmente co
Sentenza Cassazione n. 23244/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris