Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06650/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale COGNO Giovanni è stato assolto dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e 2- sexies, codice strada (in Carmagnola il 15/3/2022), perché non punibile per particolare tenuità del fatto, avendo il giudice valorizzato a tal fine il lieve scostamento dalla soglia di rilevanza penale della condotta; l'assenza di passeggeri sul mezzo; la mancata causazione di incidenti e il fatto che l'accertamento era stato effettuato nel corso di ordinaria attività di controllo e non perché gli operanti fossero stati insospettiti dalle modalità di guida; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il ricorrente ha inteso formulare un dissenso rispetto a una valutazione discrezionale che, tuttavia, risulta congruamente giustificata dal giudice, con richiami a elementi fattuali certamente utilizzabili (modalità della condotta) e con un argomentare scevro da contraddizioni o manifeste illogicità, oltre che coerente con i principi di diritto formulati nella materia (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente Gabriella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale COGNO Giovanni è stato assolto dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e 2- sexies, codice strada (in Carmagnola il 15/3/2022), perché non punibile per particolare tenuità del fatto, avendo il giudice valorizzato a tal fine il lieve scostamento dalla soglia di rilevanza penale della condotta; l'assenza di passeggeri sul mezzo; la mancata causazione di incidenti e il fatto che l'accertamento era stato effettuato nel corso di ordinaria attività di controllo e non perché gli operanti fossero stati insospettiti dalle modalità di guida; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il ricorrente ha inteso formulare un dissenso rispetto a una valutazione discrezionale che, tuttavia, risulta congruamente giustificata dal giudice, con richiami a elementi fattuali certamente utilizzabili (modalità della condotta) e con un argomentare scevro da contraddizioni o manifeste illogicità, oltre che coerente con i principi di diritto formulati nella materia (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente Gabriella C