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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1980

Cassazione n. 32134/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/12/1980 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente nonché richiede le circostanze attenuanti generiche, e l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello.

2. La Corte di appello ha adeguatamente mol:ivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rillevando l'assenza di elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e per l'attenuante dell'art. 62 b. 4 cod. pen. in relazione alla considerazione che la condotta accertata era una "consueta e costante modalità di guadagno" e i fatti non potevano ritenersi connotati da un ridotto grado di offensività (Sez. 6, Sentenza n. 36868 del 23/06/2017 Ud. (dep. 25/07/2017) Rv. 270671 - 0).

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

In assenza di specifiche allegazioni e motivazioni per il riconoscimento l'onere motivazionale risulta„ infatti, attenuato. 3.

1. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha rilevato la modalità di detenzione (nel portafoglio) e il possesso dm denaro (C 50,00); inoltre il ricorrente nel portafoglio aveva un foglio con sopra scritti i numeri di noti assuntori di stupefacenti, i quali sentiti confermavano di rifornirsi da lui.

L'affermazione, nel ricorso in cassazione, dell'uso personale, inoltre, è generica; la Corte di Cassazione, infatti, da sempre ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/12/1980 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente nonché richiede le circostanze attenuanti generiche, e l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello. 2. La Corte di appello ha adeguatamente mol:ivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rillevando l'assenza di elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e per l'attenuante dell'art. 62 b. 4 cod. pen. in relazione alla considerazione che la condotta accertata era una "consueta e costante modalità di guadagno" e i fatti non potevano ritenersi connotati da un ridotto grado di offensività (Sez. 6, Sentenza n. 36868 del 23/06/2017 Ud. (dep. 25/07/2017) Rv. 270671 - 0). La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). In assenza di specifiche allegazioni e motivazioni per il riconoscimento l'onere motivazionale risulta„ infatti, attenuato. 3. 1. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha rilevato la modalità di detenzione (nel portafoglio) e il possesso dm denaro (C 50,00); inoltre il ricorrente nel portafoglio aveva un foglio con sopra scritti i numeri di noti assuntori di stupefacenti, i quali sentiti confermavano di rifornirsi da lui. L'affermazione, nel ricorso in cassazione, dell'uso personale, inoltre, è generica; la Corte di Cassazione, infatti, da sempre ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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