Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 23500/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36255-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] estratto ruolo R.G.N.36255/2019 Cron.

Rep.

Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 494/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] averso un estratto di ruolo emesso dal concessionario Equitalia – [OSCURATO:SOCIETA]., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), per crediti contributivi dell’Inps oggetto di cartelle esattoriali e avvisi di addebito.

Riteneva la Corte che l’opposizione fosse inammissibile per carenza di interesse in mancanza di atti esecutivi compiuti, e che comunque la notifica di avvisi di addebito e cartelle risultava dalla documentazione prodotta in giudizio e che si trattava di notifica valida, peraltro avendo l’appellante presentato anche istanza di rateazione del proprio debito contributivo a conferma della ricezione degli avvisi di addebito e delle cartelle.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque motivi.

L’Inps e L’[OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.1 e 11 d.lgs. n.546/92, 83, 125, 182, co.1 e 2 c.p.c., perché la Corte ha utilizzato la documentazione prodotta dal concessionario nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse difesa affidandosi a difensori del libro foro e non all’Avvocatura dello Stato.

Espunta la documentazione, veniva meno la prova della notifica delle cartelle e degli avvisi.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2702, 2714, 2719, 2724, 2725 c.c., nonché degli artt.214 e ss. c.p.c., per avere la Corte attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e disconosciuta.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione/errata applicazione degli artt.127, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c., in combinato disposto con l’art.6 dello Statuto del contribuente e dell’art.21 l. n.241/90, nonché dell’art.7, ult. co. l. n.890/82, del d.P.R. n.68/05 e dell’art.30, co.4 d.l. n.78/10, per non avere la Corte dichiarato nulle le notifiche in assenza della raccomandata informativa stante la consegna a persona diversa dal destinatario.

Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte avrebbe motivato in modo generico e apparente sulla validità delle notifiche.

Con il quinto [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, per non avere la Corte considerato l’assenza di prova della validità delle notifiche, dovendosi escludere rilievo all’istanza di rateazione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e sono inammissibili.

Essi infatti non censurano la principale ratio decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse, conformemente peraltro a quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 26283/22).

Tale ratio, idonea in sé sola a sorreggere la motivazione a prescindere dalle ulteriori affermazioni di merito contenute in sentenza, poiché non censurata con alcun motivo di ricorso, è valevolea determinare il passaggio in giudicato della pronuncia, rendendo inammissibili tutti i restanti motivi per carenza di interesse (Cass.27388/22, Cass.11675/20).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenzanei soli confronti dell’Inps, dovendo ritenersi l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36255-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] estratto ruolo R.G.N.36255/2019 Cron. Rep. Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 494/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] averso un estratto di ruolo emesso dal concessionario Equitalia – [OSCURATO:SOCIETA]., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), per crediti contributivi dell’Inps oggetto di cartelle esattoriali e avvisi di addebito. Riteneva la Corte che l’opposizione fosse inammissibile per carenza di interesse in mancanza di atti esecutivi compiuti, e che comunque la notifica di avvisi di addebito e cartelle risultava dalla documentazione prodotta in giudizio e che si trattava di notifica valida, peraltro avendo l’appellante presentato anche istanza di rateazione del proprio debito contributivo a conferma della ricezione degli avvisi di addebito e delle cartelle. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque motivi. L’Inps e L’[OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.1 e 11 d.lgs. n.546/92, 83, 125, 182, co.1 e 2 c.p.c., perché la Corte ha utilizzato la documentazione prodotta dal concessionario nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse difesa affidandosi a difensori del libro foro e non all’Avvocatura dello Stato. Espunta la documentazione, veniva meno la prova della notifica delle cartelle e degli avvisi. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2702, 2714, 2719, 2724, 2725 c.c., nonché degli artt.214 e ss. c.p.c., per avere la Corte attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e disconosciuta. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione/errata applicazione degli artt.127, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c., in combinato disposto con l’art.6 dello Statuto del contribuente e dell’art.21 l. n.241/90, nonché dell’art.7, ult. co. l. n.890/82, del d.P.R. n.68/05 e dell’art.30, co.4 d.l. n.78/10, per non avere la Corte dichiarato nulle le notifiche in assenza della raccomandata informativa stante la consegna a persona diversa dal destinatario. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte avrebbe motivato in modo generico e apparente sulla validità delle notifiche. Con il quinto [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, per non avere la Corte considerato l’assenza di prova della validità delle notifiche, dovendosi escludere rilievo all’istanza di rateazione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e sono inammissibili. Essi infatti non censurano la principale ratio decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse, conformemente peraltro a quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 26283/22). Tale ratio, idonea in sé sola a sorreggere la motivazione a prescindere dalle ulteriori affermazioni di merito contenute in sentenza, poiché non censurata con alcun motivo di ricorso, è valevolea determinare il passaggio in giudicato della pronuncia, rendendo inammissibili tutti i restanti motivi per carenza di interesse (Cass.27388/22, Cass.11675/20). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenzanei soli confronti dell’Inps, dovendo ritenersi l
Sentenza Cassazione n. 23500/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris