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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07567/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31984 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Scorsone e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scorsone ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentatae difesa dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 1868/2019 depositat a il 19 marzo 2019 d e l la Corte di appello di Roma.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 Sez.

I–RG 31984/2019 camera di consiglio13.2.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti dal Tribunale di Roma il 2 novembre 2006:decreto con cui gli era stato intimato di pagare, quale fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]., la somm a di euro 71.502,96, oltre interessi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

L’opposizione è stata respinta, come è stato respinto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.

2. ― Per quanto qui rileva, la Corte di appello di Roma ha disatteso le osservazioni critiche vertenti sulla consulenza tecnica grafica disposta in primo grado a seguito del disconoscimento operato da Ballini quanto alle sottoscrizioni sui documenti comprovanti l’obbligazione fideiussoriaposta a fondamento della pretesa contro di lui azionata.

3. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo , illustrato da memoria, Ballin i .

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., resasi cessionaria del credito per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per e r ror in procedendo stante ilvizio motivazionale che integrerebbe la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost..Lamenta che nulla sia stato argomentato dalla Corte di appello con riguardo ai rilievi formulati dal proprio consulente tecnico di parte.Deduce, in particolare, che la controparte aveva offerto in sede di consulenza tecnica documentazione di comparazione non riferibile con certezza al ricorrente e che le considerazioni espresse dal c.t.u. evidenziavano un chiaro pregiudizio Sez.

I–RG 31984/2019 camera di consiglio13.2.2023 nei confronti dello stesso Ballini.

2. ― V a preliminarmente disattesa la complessa e cce zio ne con cui il ricorrente oppone l’assenza di allegazioni e di prove quanto ai vari passaggi che legittimerebbero [OSCURATO:SOCIETA]. a resistere in giudizio per i rapporti per cui è causa tramite la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. .

Il controricorso contiene un’articolata esposizione delle vicende che interessano, con puntuale rinvio ai documenti idonei a darne conto, onde l’eccezione va disattesa.

3. ― Il motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637).

Ora, non risponde al vero che la Corte di appello abbia trascurato di considerare i rilievi critici sollevati all’indirizzo della consulenza tecnica d’ufficio: è lo stesso odierno istante a riprodurre, nel corpo del ricorso (pag. 19), le repliche formulate, al riguardo, dal c.t.u..

La Corte di merito ha poi recepito le risultanze della detta consulenza richiamando le conclusioni peritali, secondo cui nelle firme comparivano «i gesti tipo caratteristici» della mano di Ballini, «evinti dalle firme Sez.

I–RG 31984/2019 camera di consiglio13.2.2023 autografe»; essa ha spiegato come il materiale comparativo adottato fosse «nutrito e articolato», constando di un campione grafico di numerose firmee ha osservato come, inoltre, l’esperto si fosse avvalso di un saggio grafico «lungo e minuzioso».

Lo stesso Giudice distrettuale ha pure chiarito che il consulente non aveva utilizzato le scritture di comparazione contestate dall’opponente, ma si era «avvalso soltanto delle firme e dei saggi grafici pacificamente riconducibili a quest’ultimo».

Il ricorrente non chiarisce per quali ragioni tali argomentazioni non soddisfinol’obbligo motivazionale.

Declina, piuttosto, la censura su di un piano di totale astrattezza, il cui segno espressivo più alto è rappresentato dall’affermazione secondo cui le considerazioni svolte dal consulente nel proprio elaboratoevidenzierebbero un pregiudizio, una prevenzionedunque, dello stesso nei propri confronti .

3. ─ Il ricorso deve essere rigettato.

4. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di importo pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31984 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Scorsone e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scorsone ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentatae difesa dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 1868/2019 depositat a il 19 marzo 2019 d e l la Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 Sez. I–RG 31984/2019 camera di consiglio13.2.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti dal Tribunale di Roma il 2 novembre 2006:decreto con cui gli era stato intimato di pagare, quale fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]., la somm a di euro 71.502,96, oltre interessi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’opposizione è stata respinta, come è stato respinto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado. 2. ― Per quanto qui rileva, la Corte di appello di Roma ha disatteso le osservazioni critiche vertenti sulla consulenza tecnica grafica disposta in primo grado a seguito del disconoscimento operato da Ballini quanto alle sottoscrizioni sui documenti comprovanti l’obbligazione fideiussoriaposta a fondamento della pretesa contro di lui azionata. 3. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo , illustrato da memoria, Ballin i . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., resasi cessionaria del credito per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per e r ror in procedendo stante ilvizio motivazionale che integrerebbe la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost..Lamenta che nulla sia stato argomentato dalla Corte di appello con riguardo ai rilievi formulati dal proprio consulente tecnico di parte.Deduce, in particolare, che la controparte aveva offerto in sede di consulenza tecnica documentazione di comparazione non riferibile con certezza al ricorrente e che le considerazioni espresse dal c.t.u. evidenziavano un chiaro pregiudizio Sez. I–RG 31984/2019 camera di consiglio13.2.2023 nei confronti dello stesso Ballini. 2. ― V a preliminarmente disattesa la complessa e cce zio ne con cui il ricorrente oppone l’assenza di allegazioni e di prove quanto ai vari passaggi che legittimerebbero [OSCURATO:SOCIETA]. a resistere in giudizio per i rapporti per cui è causa tramite la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . Il controricorso contiene un’articolata esposizione delle vicende che interessano, con puntuale rinvio ai documenti idonei a darne conto, onde l’eccezione va disattesa. 3. ― Il motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637). Ora, non risponde al vero che la Corte di appello abbia trascurato di considerare i rilievi critici sollevati all’indirizzo della consulenza tecnica d’ufficio: è lo stesso odierno istante a riprodurre, nel corpo del ricorso (pag. 19), le repliche formulate, al riguardo, dal c.t.u.. La Corte di merito ha poi recepito le risultanze della detta consulenza richiamando le conclusioni peritali, secondo cui nelle firme comparivano «i gesti tipo caratteristici» della mano di Ballini, «evinti dalle firme Sez. I–RG 31984/2019 camera di consiglio13.2.2023 autografe»; essa ha spiegato come il materiale comparativo adottato fosse «nutrito e articolato», constando di un campione grafico di numerose firmee ha osservato come, inoltre, l’esperto si fosse avvalso di un saggio grafico «lungo e minuzioso». Lo stesso Giudice distrettuale ha pure chiarito che il consulente non aveva utilizzato le scritture di comparazione contestate dall’opponente, ma si era «avvalso soltanto delle firme e dei saggi grafici pacificamente riconducibili a quest’ultimo». Il ricorrente non chiarisce per quali ragioni tali argomentazioni non soddisfinol’obbligo motivazionale. Declina, piuttosto, la censura su di un piano di totale astrattezza, il cui segno espressivo più alto è rappresentato dall’affermazione secondo cui le considerazioni svolte dal consulente nel proprio elaboratoevidenzierebbero un pregiudizio, una prevenzionedunque, dello stesso nei propri confronti . 3. ─ Il ricorso deve essere rigettato. 4. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di importo pari a q
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