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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38966/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni rassegnate per iscritto con memoria sopravvenuta; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione, con cui i giudici di appello, in conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; v. anche: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 – 01; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01), hanno correttamente fondato il diniego delle suddette attenuanti sulla mancata deduzione da parte della difesa di concreti elementi di segno positivo, nonché sulla impossibilità di valorizzare anche a questi fini l’asserito collaborativo comportamento processuale sostanziatosi nella scelta del rito abbreviato, essendo questo già di per sé determinante una riduzione della pena; precisato che, infatti, a tal proposito deve ribadirsi che «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni rassegnate per iscritto con memoria sopravvenuta; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione, con cui i giudici di appello, in conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; v. anche: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 – 01; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01), hanno correttamente fondato il diniego delle suddette attenuanti sulla mancata deduzione da parte della difesa di concreti elementi di segno positivo, nonché sulla impossibilità di valorizzare anche a questi fini l’asserito collaborativo comportamento processuale sostanziatosi nella scelta del rito abbreviato, essendo questo già di per sé determinante una riduzione della pena; precisato che, infatti, a tal proposito deve ribadirsi che «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/20
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