CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11255/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità e/contraddittorietà della motiva-zione in punto di congruità della pena, di aumento per la continuazione e di rite-nuta recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione in punto di pena, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richia-mando Per relationem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, non-ché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il ricorso è inammissibile in quanto, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. anche Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027, in motivazione, pag. 30) I motivi, dedotti, peraltro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. !! so il 14/07/2026 I Co gigliere este re Il Presidente l nc nzo [OSCURATO:PERSONA]• U\u- 28 AGO 2026 9 L' ASSISTENT_ ZIARIO Doti.ssa Kati enie