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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10754/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 gennaio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per i reati di occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale e danneggiamento.

Ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il • 'ere Estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 gennaio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per i reati di occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale e danneggiamento. Ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il • 'ere Estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 10754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris