CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1061; avverso la ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, del 28/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alla restituzione delle cartucce sequestrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela in data 5 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.17 e 38 R.d. 773/1931 commesso in Gela il 4 aprile 2022. 1.1. Il suddetto decreto aveva convalidato il sequestro di 600 cartucce calibro 22 marca Fiocchi, 50 cartucce calibro 22 LR marca Federal e 148 cartucce calibro 222 LR marca Sellier. 1.2. Il Tribunale di Caltanissetta, ritenuta mancante la motivazione del sequestro, ha annullato il decreto ed ha disposto la restituzione delle cartucce sequestrate all'avente diritto. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Gela, affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge rispetto alla restituzione di quanto in sequestro, che non poteva essere disposta ostandovi il combinato disposto degli artt.34, comma 7, cod. proc. pen. e 6, comma 1,1.152/75. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla restituzione, in favore dell'avente diritto, di quanto in sequestro. 2. Infatti, tale restituzione non poteva essere disposta poiché il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 - 01). 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio relativamente alla disposta restituzione delle cartucce sequestrate che viene eliminata. P. Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla disposta restituzione delle munizioni, che elimina. Così d