CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35172/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/12/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2021 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. 1. Deduce: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. 2. Ciò premesso, va rilevato come entrambi i motivi di ricorso sollevino questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli ((plurime e convergenti risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni della persona offesa e quelle della di lui moglie, del tenore di varie conversazioni captate e dei servizi di osservazione a riscontro eseguiti in ordine a taluni incontri tra i familiari dell'imputato e della persona offesa). I magistrati dell'appello hanno altresì negato le circostanze attenuanti generiche rilevando la proporzionalità della pena e la capacità a delinquere dell'imputato, gravato da dodici precedenti, per la maggior parte per furti in abitazione. 3. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore