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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 41460/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1.1. Il primo motivo contiene censure generiche che propongono, in termini meramente assertivi, una diversa lettura dei fatti di causa, secondo cui il condannato non poteva fare ritorno nel comune di residenza perché senza fissa dimora.

Viene, tuttavia, trascurato il dato, pur pacifico, che il provvedimento del questore violato indica uno specifico luogo di residenza (Budrio) e che tale indicazione, in assenza di elementi di prova di segno contrario, è sufficiente per la formale validità del provvedimento amministrativo e, quindi, per escludere la sua disapplicazione da parte del giudice penale.

1.2. Il secondo motivo si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio riservati al giucie del merito che li ha compiuti dando conto della scelta attraverso il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e alla gravità del reato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi posti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo contiene censure generiche che propongono, in termini meramente assertivi, una diversa lettura dei fatti di causa, secondo cui il condannato non poteva fare ritorno nel comune di residenza perché senza fissa dimora. Viene, tuttavia, trascurato il dato, pur pacifico, che il provvedimento del questore violato indica uno specifico luogo di residenza (Budrio) e che tale indicazione, in assenza di elementi di prova di segno contrario, è sufficiente per la formale validità del provvedimento amministrativo e, quindi, per escludere la sua disapplicazione da parte del giudice penale. 1.2. Il secondo motivo si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio riservati al giucie del merito che li ha compiuti dando conto della scelta attraverso il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e alla gravità del reato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41460/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris