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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17979/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e al reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare.

La droga detenuta era hashish, gr. 40,80, ed era frazionata in diversi pezzi, con il possesso di strumenti idonei al confezionamento e alla suddivisione della sostanza (coltello e bilancino di precisione).

Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato anche da precedenti numerosi.

La pena, del resto, è stata irrogata vicino al minimo edittale (mesi 8 di reclusione ed C 1.550,00 di multa).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e al reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare. La droga detenuta era hashish, gr. 40,80, ed era frazionata in diversi pezzi, con il possesso di strumenti idonei al confezionamento e alla suddivisione della sostanza (coltello e bilancino di precisione). Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato anche da precedenti numerosi. La pena, del resto, è stata irrogata vicino al minimo edittale (mesi 8 di reclusione ed C 1.550,00 di multa). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 17979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris